Ordinanza n. 687/2026 - Roma, Sezione 5Q
per accertare e dichiarare l'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione resistente e, per l'effetto, ordinare alla stessa di provvedere fissando un appuntamento in favore della ricorrente entro il termine di 7 (sette) giorni, o in quel diverso termine, comunque breve, ritenuto di giustizia e di lavorare e concludere la procedura relativa alla predetta domanda entro l'ulteriore termine di 7 (sette) giorni, o in quel diverso termine, nominando, fin da ora, in caso di inosservanza, il commissario che provveda in via sostitutiva a spese dell'Amministrazione; comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di fissazione di un appuntamento presso la sede diplomatica italiana
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione diplomatica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha agito per accertare l'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione sulla richiesta di fissazione di un appuntamento e per ottenere, in via cautelare, un ordine di fissazione dell'appuntamento entro sette giorni, nonché di lavorazione e conclusione della procedura entro un ulteriore termine breve, con eventuale nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di inosservanza. Ha inoltre chiesto ogni ulteriore misura urgente idonea a rimuovere il pregiudizio dedotto. Nel corso della camera di consiglio l'Amministrazione ha comunicato che l'appuntamento era stato fissato dalla sede diplomatica.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, rilevando che la fissazione dell'appuntamento da parte della sede diplomatica aveva fatto venir meno l'interesse della ricorrente alla pronuncia cautelare interinale di carattere propulsivo. La decisione riguarda la fase cautelare e non contiene una pronuncia definitiva sull'eventuale illegittimità del silenzio-inadempimento. Le spese della fase cautelare sono state compensate, in considerazione del tempo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e del comportamento collaborativo dell'Amministrazione, che si è attivata in tempi ritenuti ragionevoli.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto, la domanda cautelare è stata respinta perché l'appuntamento richiesto era stato fissato e quindi era venuto meno l'interesse alla misura propulsiva.
Massime di principio
- La fissazione, nelle more del giudizio cautelare, dell'appuntamento o dell'adempimento richiesto all'amministrazione può far venir meno l'interesse alla pronuncia cautelare interinale di carattere propulsivo, rendendo non accoglibile la relativa istanza.
- Ai fini della regolazione delle spese della fase cautelare, il giudice può compensarle considerando sia la limitata durata dell'inerzia amministrativa prima della notificazione del ricorso sia il comportamento dell'amministrazione, quando questa si sia attivata per soddisfare la richiesta in tempi ragionevoli.
Come è indicizzato
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