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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41327/2022 del 02/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava il diniego di permesso premio deciso dal Magistrato di sorveglianza di Avellino (con reclamo poi respinto dal Tribunale di sorveglianza di Napoli). Massaro sosteneva che da circa 30 anni non è coinvolto in attività di criminalità organizzata, aveva partecipato al trattamento in carcere e aveva inviato una lettera di scuse ai familiari della vittima, elementi che a suo avviso avrebbero dovuto giustificare la concessione del permesso premio. Il Tribunale aveva invece ritenuto prevalenti la gravità dei reati commessi, lo status di detenuto ergastolano e l'assenza di una revisione critica dei comportamenti delinquenziali e dei legami associativi con clan camorristici.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché contenente motivi di merito non ammissibili in sede di legittimità. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fornisse una motivazione adeguata circa la valutazione negativa (valutazione dell'idoneità del permesso premio come elemento del trattamento penitenziario in relazione al percorso rieducativo complessivo). Perciò ha respinto il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (considerata equa vista l'assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, con richiamo alla Corte Cost., sent. n. 186/2000).

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    menzionato nell'ordinanza impugnata e nella sentenza per la condanna alle spese e alla somma alla Cassa delle ammende

    Usato come base per irrogare la pena pecuniaria (versamento alla Cassa delle ammende) e le spese processuali a carico del ricorrente per inammissibilità del ricorso

  • Istituto dei permessi premio (principio di diritto penitenziario)

    richiamato nella motivazione come criterio di valutazione del trattamento

    I permessi premio sono un elemento del trattamento penitenziario e la loro concessione richiede la valutazione dell'andamento complessivo del percorso rieducativo, verificando se il permesso sia idoneo a contribuire all'obiettivo rieducativo alla luce dei progressi e delle prospettive del detenuto

  • Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000

    citata nel testo in relazione alla valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

    Richiamo giurisprudenziale utilizzato per sostenere che, in assenza di elementi che escludano la colpa nell'origine dell'inammissibilità del ricorso, è possibile irrogare una penale (versamento alla Cassa delle ammende)

Massime di principio

  • La concessione dei permessi premio è discrezionale e va valutata nell'ambito del trattamento penitenziario: occorre valutare l'andamento complessivo del percorso rieducativo e se il permesso contribuisca a tale obiettivo
  • La gravità dei reati, lo status di ergastolano e i legami associativi con organizzazioni criminali pesano fortemente nella valutazione e possono giustificare il diniego se non emerge una chiara revisione critica dei fatti
  • La partecipazione al trattamento e gesti riparatori (es. lettere di scuse) sono elementi rilevanti ma non automaticamente decisivi: devono integrarsi in un percorso complessivo che dimostri la dissociazione dai precedenti comportamenti criminosi
  • In Cassazione il sindacato è limitato alla legittimità e alla motivazione: non è consentito un riesame completo del merito se la decisione impugnata appare adeguatamente motivata
  • Ricorsi manifestamente inammissibili o che prospettano una mera diversa lettura del merito possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e, salvo elementi esimenti, anche il versamento alla Cassa delle ammende

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