Cassazione Penale, Sentenza n. 33668/2025 del 13/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Li Xiangang: censura violazione di legge e vizio di motivazione per omissione di valutazione circa l'assenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; sostiene che il giudice, anche nel patteggiamento, doveva motivare specificamente il rigetto di un'eventuale istanza di proscioglimento. Cai Guoyu: censura per violazione dell'art. 143 c.p.p. e dei diritti di difesa (artt. 3 e 24 Cost.), perché non parlando né comprendendo l'italiano la sentenza di patteggiamento non è stata tradotta in lingua a lui nota; lamenta che ciò gli impedirebbe di esercitare autonomamente l'impugnazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Li la Corte ha ritenuto che il motivo proposto non rientri tra quelli tassativamente consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. (essendo una censura sul mancato accertamento di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.), perciò generico e inammissibile. Per Cai la Corte ha ritenuto che l'omessa traduzione della sentenza di patteggiamento non integri automaticamente causa di nullità né pregiudizio idoneo a giustificare l'impugnazione, soprattutto alla luce delle limitazioni di impugnabilità del rito; inoltre l'impugnazione in Cassazione può essere proposta solo da difensore iscritto nell'albo speciale e il ricorso non ha indicato un interesse concreto e specifico a ricorrere né uno dei motivi tassativi dell'art. 448, comma 2-bis. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la sentenza impugnata è una pronuncia resa ai sensi di tale articolo.
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente Li quale norma che prevede cause di proscioglimento; la Corte rileva che la verifica della possibile causa di proscioglimento non costituisce motivo ammesso per cassazione contro le sentenze di patteggiamento secondo l'art. 448, comma 2-bis.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
«motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»
La norma limita tassativamente i motivi di ricorso per cassazione avverso le sentenze di applicazione della pena con il patteggiamento; la Corte l'ha applicata per dichiarare inammissibili i ricorsi che non rientrano in tali ipotesi.
art. 613 cod. proc. pen.
Stabilisce che il ricorso per cassazione è soggetto a particolari modalità e può essere proposto da difensore iscritto nell'albo speciale: ciò incide sull'efficacia dell'omessa traduzione della sentenza quanto alla possibilità di impugnazione personale dell'imputato.
art. 143 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente Cai in tema di traduzione degli atti; la Corte ha ritenuto che l'omessa traduzione della sentenza di patteggiamento non determina di per sé nullità o diritto automatico ad annullamento, occorrendo dimostrare un interesse concreto e un pregiudizio effettivo all'esercizio della difesa.
art. 12 d.lgs. n. 286/1998
Norme del testo unico sull'immigrazione in riferimento alle quali sono stati applicati i patteggiamenti per i reati contestati agli imputati; citata per identificare i fatti oggetto della sentenza di merito.
art. 3 Cost. e art. 24 Cost.
Articoli costituzionali richiamati dal ricorrente Cai (uguaglianza e diritto di difesa): la Corte ha ritenuto che la mera omissione della traduzione non integra automaticamente una lesione di tali principi se non accompagnata da elementi che dimostrino un pregiudizio concreto e l'interesse attuale e verificabile a ricorrere.
Massime di principio
- Le sentenze di patteggiamento sono impugnabili in Cassazione solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; censure diverse (es. generiche questioni di motivazione o la mancata verifica di cause di proscioglimento ex art. 129) sono inammissibili.
- L'omessa traduzione della sentenza in lingua nota all'imputato non determina automaticamente nullità o annullamento: l'imputato deve indicare un interesse concreto, attuale e verificabile a proporre impugnazione e dimostrare il pregiudizio risultante dall'omissione.
- Dopo la riforma che ha limitato la possibilità di ricorrere personalmente in Cassazione, l'impugnazione è affidata al difensore iscritto nell'albo speciale; pertanto la mancanza di traduzione non sposta automaticamente i termini o genera nuovi gradi di giudizio senza che sia specificato un concreto motivo tassativo di ricorso.
- Se si intende impugnare una sentenza di patteggiamento per questioni legate alla lingua o alla comprensione dell'atto, occorre che il difensore specifichi in ricorso quale dei motivi tassativi di cui all'art. 448, comma 2-bis, si ritiene sussistere, e che venga dimostrato l'effettivo pregiudizio derivante dall'omessa traduzione.
- In casi analoghi il difensore dovrebbe, prima di proporre ricorso, valutare la ricorribilità alla luce delle limitazioni dell'art. 448, raccogliere elementi che documentino un interesse concreto a ricorrere (per es. correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena) e, se rilevante, chiedere formalmente la traduzione della sentenza al giudice che l'ha emessa con sospensione dei termini.
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