Cassazione Civile, Ordinanza n. 28720/2022 del 04/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (soci)
La controversia
Una società committente aveva affidato nel 1999 a una società in nome collettivo la ristrutturazione di un immobile. Dopo la comparsa di infiltrazioni nel tetto, nel 2006 era stato eseguito un intervento ritenuto dalla controparte solo cortesia e, successivamente, nel 2010 i fenomeni si erano ripresentati, dando luogo anche a un accertamento tecnico preventivo. La committente aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni nei confronti di alcuni soci della società cancellata, qualificandoli come amministratori e soci illimitatamente responsabili. La Corte d'appello aveva escluso la continuità giuridica tra la società che aveva eseguito i lavori nel 1999 e quella intervenuta nel 2006, ritenendo che l'intervento del 2006 fosse minimale, non riconducibile all'art. 1669 c.c. e, comunque, coperto da garanzia soltanto ex artt. 1667 e 1668 c.c., ormai prescritta. Con il ricorso per cassazione la società committente deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 2291, 1667 e 1669 c.c., sostenendo che i soci illimitatamente responsabili della prima società avrebbero dovuto rispondere dei vizi manifestatisi anche dopo la cancellazione della società; con il secondo motivo denunciava omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la Corte territoriale non avesse valorizzato un passaggio della consulenza tecnica circa la già evidente necessità di interventi radicali nel 2006.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo osservando che la domanda era stata proposta nei confronti dei soci della seconda società e che, trattandosi di soggetti riferibili a due distinte società, i soci della società convenuta non potevano rispondere dell'intervento eseguito in precedenza da un'altra società. Quanto all'intervento del 2006, la Corte ha confermato l'accertamento della Corte d'appello sulla sua portata minimale e sull'assenza di nesso causale con i problemi emersi nel 2010, oltre che sulla prescrizione dell'azione ex art. 1667 c.c. Ha inoltre escluso il vizio di omesso esame, rilevando che il passaggio della consulenza tecnica richiamato dalla ricorrente era solo un chiarimento sulla possibile evidenza della necessità di interventi più radicali, ma non incideva sulla qualificazione dell'intervento concretamente eseguito nel 2006. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2291 c.c.
nei rapporti sociali delle società di persone i soci rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali, ma tale regola opera con riferimento alla specifica società obbligata e non consente di imputare a una diversa società i debiti di un'altra distinta entità
art. 1667 c.c.
la garanzia per difformità e vizi dell'opera è soggetta al relativo termine di prescrizione, richiamato dalla Corte come ormai decorso in relazione all'intervento del 2006
art. 1668 c.c.
viene richiamata insieme all'art. 1667 c.c. quale disciplina della garanzia conseguente ai vizi dell'opera, ritenuta non utile nel caso concreto
art. 1669 c.c.
non è applicabile a un intervento di portata minimale e leggerissima, come quello accertato nel caso concreto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- La responsabilità illimitata e solidale dei soci di una società di persone opera in relazione alle obbligazioni della specifica società che ha assunto il rapporto, e non può essere estesa automaticamente a debiti riferibili a una diversa società, ancorché composta in parte dagli stessi soci.
- Ai fini dell'applicazione dell'art. 1669 c.c., occorre che l'intervento sia tale da integrare un'opera di significativa consistenza; un intervento meramente minimale o di cortesia non consente di invocare la responsabilità da rovina o gravi difetti dell'opera.
- Quando la censura investe la valutazione di un elaborato tecnico, il vizio di omesso esame non sussiste se il passaggio richiamato è solo un chiarimento o una considerazione accessoria e non un fatto storico decisivo trascurato dal giudice di merito.
- La garanzia per vizi ex art. 1667 c.c. è soggetta a termini di decadenza e prescrizione, che il giudice può rilevare valorizzando la natura dell'intervento e la cronologia dei fatti.
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