Sentenza n. 210/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento - dell’ordinanza n. 29 del 25 agosto 2022 (di cui alla nota prot. n. 48905 del 25 agosto 2022) a firma del Responsabile del Procedimento e del Dirigente p.t. del Settore Amministrativo del Comune di Montesilvano, notificata ad entrambe le ricorrenti in data 26 agosto 2022, con la quale è stata ordinata alle medesime dott.sse odontoiatre, con decorrenza immediata, la cessazione dell’attività sanitaria per l’erogazione di prestazioni odontoiatriche non autorizzate esercitata presso lo studio odontoiatrico Ginestra di Via Portogallo n. 2, in Montesilvano; - nonché di ogni altro atto presupposto, prodromico, consequenziale e/o, comunque, connesso, anche laddove non conosciuto, comprese la nota prot. n. 33/157-1 (129) del 20 luglio 2022 del Comando Carabinieri N.A.S. di Pescara, rimessa all’esito dell’attività di controllo presso lo studio odontoiatrico Ginestra di Via Portogallo n. 2 in Montesilvano e la nota prot. n. 45145 del 02 agosto 2022, sempre a firma del Responsabile del Procedimento e del Dirigente p.t. del Settore Amministrativo del Comune di Montesilvano, recante la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e la contestuale diffida all’immediata cessazione dell’attività rivolta alle dott. Cristina Ginestra e Loredana Di Benedetto; - dell’atto n.29 del 25 agosto 2022, recante ordinanza di cessazione dell’attività sanitaria per l’erogazione di prestazioni odontoiatriche non autorizzate, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di cessazione immediata dell’attività odontoiatrica per asserita mancanza dell’autorizzazione prevista dalla l.r. Abruzzo n. 32/2007
Esito
Favorevole al ricorrente (professioniste sanitarie)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza con cui il Comune aveva ordinato loro la cessazione immediata dell’attività sanitaria svolta presso uno studio odontoiatrico, ritenendo che fossero prive dell’autorizzazione regionale all’esercizio. Hanno dedotto, anzitutto, l’incompetenza del Comune, sostenendo che eventuali provvedimenti nei confronti dei professionisti avrebbero dovuto essere adottati dall’Ordine professionale. Hanno inoltre dedotto la violazione degli artt. 2, 3, 4 e 5 della l.r. Abruzzo n. 32/2007, sostenendo che l’autorizzazione riguarda la struttura sanitaria nel suo complesso e deve essere richiesta dal titolare dello studio, non dai singoli professionisti che vi operano come collaboratori o consulenti. Nel caso concreto, l’autorizzazione risultava rilasciata allo studio odontoiatrico nel 2013.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo decisivo l’art. 14 della l.r. Abruzzo n. 5/2023, che ha fornito l’interpretazione autentica dell’art. 4 della l.r. Abruzzo n. 32/2007. La norma interpretativa stabilisce che l’autorizzazione all’esercizio è riferita alla struttura o allo studio nel suo complesso, deve essere richiesta unicamente dal titolare e non è necessaria per i singoli professionisti che operano al suo interno quali collaboratori o consulenti. Trattandosi di interpretazione autentica, la disposizione opera retroattivamente, chiarendo il significato originario della norma applicabile anche al momento dell’adozione dell’ordinanza del 2022. Poiché lo studio odontoiatrico era pacificamente munito dell’autorizzazione, l’assenza di un’autorizzazione individuale in capo alle ricorrenti non poteva giustificare la cessazione della loro attività. Il secondo motivo è stato quindi ritenuto fondato; il motivo relativo all’incompetenza è stato assorbito perché dall’esame non sarebbe derivata ulteriore utilità per le ricorrenti. Le spese di lite sono state compensate, con restituzione del contributo unificato da parte del Comune in applicazione della soccombenza virtuale.
Norme richiamate
artt. 2, 3, 4 e 5 l.r. Abruzzo n. 32/2007
La disciplina regionale sull’autorizzazione all’esercizio sanitario, come interpretata autenticamente, riguarda la struttura o lo studio nel suo complesso e non impone un’autorizzazione distinta ai singoli professionisti collaboratori o consulenti.
art. 14 l.r. Abruzzo n. 5/2023
L’articolo 4 della legge regionale 31 luglio 2007, n. 32 [...] si interpreta autenticamente nel senso che l’autorizzazione all’esercizio ivi prevista è riferita alla struttura o studio nel suo complesso. Conseguentemente l’autorizzazione all’esercizio è richiesta unicamente dal titolare dei medesimi e non dai singoli professionisti che operano al suo interno in qualità di collaboratori e/o consulenti, i quali possono pertanto esercitare all’interno delle strutture o studi senza ulteriore autorizzazione.
La disposizione ha natura di norma di interpretazione autentica e chiarisce retroattivamente che l’autorizzazione sanitaria è riferita alla struttura nel suo complesso, essendo sufficiente quella richiesta dal titolare dello studio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale base per la trattazione da remoto dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
artt. 7 e 8 l. 241/1990
Richiamati in relazione alla comunicazione di avvio del procedimento impugnata unitamente all’ordinanza finale.
Massime di principio
- Quando una norma regionale sull’autorizzazione sanitaria è oggetto di interpretazione autentica, la disposizione interpretativa opera retroattivamente e chiarisce il significato originario della norma interpretata, salvo che il legislatore abbia previsto diversamente.
- L’autorizzazione all’esercizio prevista dalla l.r. Abruzzo n. 32/2007, secondo l’interpretazione autentica richiamata dal giudice, riguarda la struttura sanitaria o lo studio nel suo complesso ed è richiesta unicamente al titolare della struttura.
- I professionisti sanitari che operano all’interno di una struttura autorizzata in qualità di collaboratori o consulenti non sono tenuti a conseguire una distinta autorizzazione all’esercizio per il solo fatto di svolgere presso la struttura la propria attività professionale.
- Non può essere legittimamente ordinata la cessazione dell’attività dei singoli professionisti collaboratori sulla base della sola mancanza di un’autorizzazione individuale, quando la struttura sanitaria presso cui operano è munita dell’autorizzazione prevista dalla disciplina regionale.
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