Cassazione Penale, Sentenza n. 48118/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La parte civile contestava l'assoluzione pronunciata dalla Corte di Appello di Roma (sentenza 07/12/2022) che aveva riformato la condanna di primo grado per diffamazione a mezzo stampa. Il ricorso per cassazione denunciava violazione di legge e carenza assoluta di motivazione, sostenendo che la sentenza di appello non si era confrontata adeguatamente e puntualmente con le argomentazioni e le conclusioni del giudice di primo grado che aveva ritenuto l'articolo diffamatorio per la sua concatenazione allusiva e insinuante. La controversia verteva sul contenuto di un articolo pubblicato sul quotidiano "Il Messaggero" (13/6/2015) intitolato "Alzetta crea l'emergenza e boss trovano gli alloggi" e sulla ricostruzione che collegava Alzetta a dazioni di denaro e a pressioni/complicità con Buzzi/Carminati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per cassazione ritenendolo fondato per carenza assoluta di motivazione della sentenza di appello che aveva ribaltato la sentenza di primo grado. La motivazione d'appello è stata ritenuta insufficiente nel non spiegare in che modo la ricostruzione del primo grado fosse errata, soprattutto in relazione alla valutazione della concatenazione allusiva degli enunciati, alla distinzione tra porre "dubbi" e "insinuare" e all'elemento soggettivo del reato. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello; alla stessa autorità è stata rimessa la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.
Norme richiamate
Codice penale, art. 57
artt. 57, 595 c.p., 13 L.47/1948
Citato nell'ambito della qualificazione del reato e delle circostanze riferite; non è sviluppata una interpretazione specifica nel testo, ma la norma viene richiamata per inquadrare il reato (concorso/partecipazione ex art.57).
Codice penale, art. 595 (diffamazione)
artt. 57, 595 c.p., 13 L.47/1948
L'art.595 c.p. è applicato alla fattispecie di diffamazione a mezzo stampa. La Corte richiama che la diffamazione può ricorrere anche per concatenazione allusiva e insinuante di enunciati i cui singoli elementi, isolati, potrebbero non essere diffamatori, e che per questo reato è sufficiente il dolo generico.
Legge 13/02/1948 n.47, art.13 (stampa)
artt. 57, 595 c.p., 13 L.47/1948
Richiamata come normativa speciale sulla stampa: la sentenza di appello aveva invocato il diritto di cronaca/critica ai sensi della normativa sulla stampa, ma la Cassazione osserva che l'esercizio del diritto di cronaca richiede un'adeguata motivazione quando si esclude che la concatenazione dell'articolo integri allusioni diffamatorie.
Disp. att. cod. proc. pen., art. 173 comma 1
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato relativamente ai limiti di censura nel ricorso per cassazione (limiti nella esposizione dei motivi). La Corte indica che il motivo è stato formulato nei limiti di tale disposizione e quindi esaminabile.
Massime di principio
- La riforma di una sentenza di primo grado in appello che capovolge una condanna richiede una motivazione puntuale e comparativa: la Corte d'appello deve esplicitamente confrontarsi con le argomentazioni del primo grado e spiegare perché e dove siano errate.
- Nella diffamazione a mezzo stampa non è rilevante solo la verità formale dei singoli elementi: la concatenazione, il contesto e le allusioni possono trasformare enunciati neutrali in insinuazioni diffamatorie percepite dal lettore medio.
- Il diritto di cronaca e di critica non è un 'voto automatico' di impunità: per escludere la diffamazione il giudice deve motivare specificamente in che modo l'articolo rientri pienamente nei limiti della cronaca/critica e non produca insinuazioni lesive.
- Per il reato di diffamazione a mezzo stampa è sufficiente il dolo generico; quindi l'assenza di mala fede dichiarata dall'autore non esclude automaticamente il reato se il contenuto, nel suo contesto, è allusivo e lesivo.
- La distinzione tra 'porre dubbi' e 'insinuare' deve essere valutata concretamente e motivata: non basta affermare genericamente che si trattava di dubbi, occorre spiegare perché il testo non induce nel lettore medio un significato allusivo o denigratorio.
- La Cassazione può annullare una sentenza per carenza motivazionale e disporre il rinvio per un nuovo giudizio, rimettendo al giudice di merito l'istruttoria e la nuova valutazione delle prove e delle questioni di diritto.
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