Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 36169/2021 del 23/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente territoriale)

La controversia

La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui la Regione Marche aveva irrogato una sanzione amministrativa per indebita percezione di contributi relativi all'annualità 2005-2006, finanziati da fondi europei, assumendo che la titolare dell'azienda agricola avesse esposto dati e notizie false nelle domande di aiuto. La destinataria proponeva opposizione ex artt. 22 e 23 l. n. 689/1981, chiedendo l'annullamento del provvedimento per difetto di legittimazione della Regione a irrogare la sanzione e, nel merito, contestando l'autenticità delle sottoscrizioni apposte sulle domande e la prova dei fatti costitutivi della violazione. In cassazione ha dedotto, con tre motivi, la violazione della disciplina sulla competenza sanzionatoria in materia di contributi agricoli comunitari, sostenendo che il potere spettasse al Ministero e non alla Regione, nonché la violazione delle regole sulla verificazione della scrittura privata disconosciuta e sull'onere della prova, lamentando che la corte d'appello avesse ritenuto autentiche le firme e provati i fatti senza disporre adeguata verificazione e senza che la Regione avesse dimostrato gli elementi costitutivi dell'illecito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, pur essendo in linea generale la competenza sanzionatoria sulla materia attribuita al Ministero, nel caso concreto gli illeciti contestati erano riconducibili a funzioni amministrative delegate alla Regione Marche dall'AGEA, sicché la Regione era legittimata a emettere l'ordinanza-ingiunzione ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), l. n. 898/1986. Ha rigettato anche i motivi relativi alla verificazione della scrittura privata e alla prova dei fatti, osservando che il giudice di merito può formare il proprio convincimento sulla base di ogni elemento istruttorio, compreso il comportamento complessivo della parte, e che la ricorrente censurava in realtà una valutazione di fatto non sindacabile nei limiti denunciati. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 22 e 23 l. n. 689/1981

    disciplinano l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione e il relativo giudizio

  • art. 4, comma 1, lett. c), l. n. 898/1986

    prevede che, nelle materie di competenza regionale e per le funzioni amministrative delegate, l'ordinanza-ingiunzione sia emessa dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato

  • artt. 2 e 3 l. n. 898/1986

    costituiscono la base dell'illecito per indebita percezione di premi comunitari mediante dati o notizie false

  • art. 1 l. n. 898/1986

    richiamato dalla ricorrente e dalla Corte per distinguere le diverse ipotesi di illecito e il riparto di competenze

  • d.lgs. n. 305/2002

    richiamato quale disciplina di attuazione e di riparto delle competenze sanzionatorie in materia agricola

  • d.lgs. n. 165/1999, artt. 3 e 5

    AGEA opera come organismo pagatore dello Stato e, in mancanza o nelle more del riconoscimento di organismi regionali, può avvalersi degli uffici regionali previa intesa

  • artt. 115, 116, 214, 217 c.p.c.

    richiamati per la disciplina della valutazione delle prove, del disconoscimento e della verificazione della scrittura privata

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per la distribuzione dell'onere della prova

  • art. 2702 c.c.

    richiamato in tema di efficacia probatoria della scrittura privata

  • art. 360 c.p.c.

    indicato come norma di legittimazione dei motivi di ricorso per cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In materia di sanzioni amministrative per indebita percezione di contributi agricoli comunitari, la competenza a emettere l'ordinanza-ingiunzione spetta in via generale all'autorità ministeriale, ma può appartenere alla Regione quando l'illecito sia riferibile a funzioni amministrative effettivamente delegate dall'AGEA o dal sistema normativo regionale.
  • La competenza sanzionatoria va verificata non solo in astratto sulla base della norma attributiva, ma anche in concreto alla luce delle deleghe e convenzioni tra AGEA e Regione che trasferiscano le attività di autorizzazione e controllo connesse all'erogazione degli aiuti.
  • Nel procedimento di verificazione della scrittura privata disconosciuta, il giudice di merito non è vincolato alla sola consulenza grafologica e può fondare il proprio convincimento su qualunque elemento istruttorio obiettivamente rilevante, compreso il comportamento complessivo della parte.
  • Il disconoscimento della sottoscrizione non impedisce al giudice di valorizzare fatti incompatibili con l'assunto dell'apocrifia, se tali fatti emergono dal materiale probatorio acquisito.
  • In cassazione non è consentito trasformare in violazione di legge una censura che, in sostanza, mira a rimettere in discussione l'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito, salvo i limiti del vizio di motivazione nei ristretti confini processualmente dedotti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.