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Sentenza

Sentenza n. 3682/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 00331/2024, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202403168

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Calabria, Sez. I, che aveva respinto il ricorso contro la revoca prefettizia della patente di guida adottata ai sensi dell'art. 120 del codice della strada

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha contestato la sentenza di primo grado deducendo, anzitutto, la violazione del principio del cosiddetto one shot temperato. Secondo l'appellante, dopo l'annullamento di una precedente revoca, il nuovo provvedimento avrebbe dovuto dare conto del precedente giudizio, illustrare puntualmente la nuova istruttoria, distinguere tra mera rielaborazione di dati già acquisiti e acquisizione di circostanze nuove, nonché spiegare le ragioni per cui il nuovo esercizio del potere fosse immune dai vizi già accertati. È stato inoltre dedotto l'eccesso di potere, la violazione di legge e la falsa applicazione dell'art. 120 del codice della strada, sostenendo che la Prefettura si sarebbe limitata a riprodurre il contenuto della misura di prevenzione, reiterando l'automatismo tra sottoposizione alla misura e revoca della patente, senza acquisire elementi nuovi né svolgere una valutazione concreta sulla pericolosità sociale, sulle esigenze lavorative e sulla necessità e opportunità della revoca. L'Amministrazione ha sostenuto, invece, che il provvedimento fosse fondato su un'istruttoria autonoma, svolta anche mediante interlocuzione con Questura e Procura, acquisizione del certificato del casellario giudiziale, del decreto di applicazione della misura di prevenzione e del parere della Questura, e che l'interessato non avesse documentato specifiche esigenze lavorative o elementi idonei a superare il giudizio di pericolosità.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ricordato che la sentenza della Corte costituzionale n. 99 del 2020 ha dichiarato illegittimo l'art. 120, comma 2, del codice della strada nella parte in cui imponeva al Prefetto di procedere alla revoca della patente nei confronti di chi fosse o fosse stato sottoposto a misura di prevenzione, sostituendo l'automatismo con un potere discrezionale. Ne consegue che la revoca deve essere preceduta da un'istruttoria puntuale e da un bilanciamento concreto degli interessi, considerando non solo la condanna o la misura di prevenzione, ma anche la condotta successiva, le circostanze del caso, la situazione personale, familiare e lavorativa dell'interessato e l'effettiva necessità e opportunità della revoca. Nel caso concreto, tuttavia, il Collegio ha ritenuto che la Prefettura avesse valutato la concreta pericolosità sociale dell'interessato e il venir meno dei requisiti morali, non limitandosi al richiamo automatico della misura di prevenzione. Ha quindi ritenuto l'istruttoria sostanzialmente conforme ai principi normativi e giurisprudenziali applicabili. Le spese sono state poste a carico dell'appellante e liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 120, comma 1, d.lgs. 285/1992

    Il diniego del rilascio della patente nei casi previsti dalla norma conserva natura vincolata, poiché opera prima del conseguimento del titolo e non incide su un'aspettativa consolidata.

  • art. 120, comma 2, d.lgs. 285/1992

    il prefetto “provvede”, invece che “può provvedere”, alla revoca della patente di guida

    A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 99 del 2020, la revoca della patente nei confronti di soggetti sottoposti a misure di prevenzione non è automatica, ma richiede una valutazione discrezionale del Prefetto.

  • art. 120, comma 3, d.lgs. 285/1992

    Decorso il periodo previsto dalla legge dalla revoca della patente, l'interessato può chiedere il rilascio di un nuovo titolo all'autorità amministrativa competente, senza necessità del previo ottenimento della riabilitazione, secondo quanto richiamato dal giudice di primo grado.

  • sentenza Corte costituzionale n. 99/2020

    Ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'automatismo della revoca prefettizia della patente conseguente alla sottoposizione a misure di prevenzione, imponendo una valutazione discrezionale rispettosa di uguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza.

  • sentenza Corte costituzionale n. 152/2021

    Ha distinto il diniego del rilascio della patente, che resta vincolato, dalla revoca di una patente già conseguita, per la quale occorre una valutazione discrezionale.

  • artt. 178 e 179 c.p.

    Sono richiamati nel passaggio relativo alla riabilitazione quale istituto che può restituire al condannato il diritto di richiedere la patente.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce la base normativa richiamata per l'oscuramento delle generalità dell'appellante e delle altre persone fisiche menzionate nella decisione.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità delle persone fisiche mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La revoca prefettizia di una patente già conseguita nei confronti di una persona sottoposta o sottoposta in passato a misura di prevenzione non può essere disposta automaticamente, ma richiede l'esercizio di un potere discrezionale fondato su un'istruttoria concreta e attuale.
  • Nella valutazione della revoca della patente, il Prefetto deve bilanciare la tutela della sicurezza pubblica con la posizione personale dell'interessato, considerando la condotta successiva ai fatti, le circostanze concrete e la situazione familiare e lavorativa, e verificando se il mantenimento del titolo possa aggravare effettivamente una persistente pericolosità sociale.
  • Il richiamo a una sentenza penale o a un provvedimento applicativo di una misura di prevenzione non è di per sé sufficiente a rendere automatica la revoca: l'autorità amministrativa deve compiere una propria valutazione sulla necessità e opportunità della misura.
  • Il diniego di rilascio della patente, operando prima del conseguimento del titolo e non incidendo su un'aspettativa consolidata, conserva natura vincolata nei casi previsti dall'art. 120, comma 1, del codice della strada, diversamente dalla revoca di una patente già conseguita.
  • L'annullamento di una precedente revoca non impedisce in assoluto una nuova adozione del provvedimento, purché il nuovo esercizio del potere sia sostenuto da un'istruttoria e da una motivazione idonee a dimostrare l'autonoma valutazione amministrativa e il superamento dei vizi precedentemente accertati.

Come è indicizzato

MateriePatenti e abilitazioni alla guidaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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