Cassazione Penale, Sentenza n. 27093/2024 del 09/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha rilevato il sopravvenuto decesso dell'imputato, documentato dal difensore, e ha dichiarato che la morte comporta l'estinzione del reato. Per tale causa ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti ai sensi della normativa emergenziale richiamata nella decisione.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso contro la sentenza della Corte di appello di Catania del 12/04/2023 che, riformando il Tribunale di Catania, aveva riconosciuto la responsabilità penale di Rosario Bonforte per il delitto di cui all'art. 385 c.p., aggravato dalla recidiva, irrogando la pena di 8 mesi di reclusione con attenuanti generiche equivalenti e con le riduzioni per il rito abbreviato. Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 131-bis e 385 c.p. e all'art. 75, comma 1, d.lgs. 159/2011.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
Norma richiamata nel ricorso in relazione alla determinazione della pena (circostanze attenuanti). Nel caso concreto la Corte d'appello aveva valutato l'eventuale applicazione; la Cassazione non ha esaminato il merito per l'estinzione del reato dovuta al decesso.
art. 385 cod. pen.
Articolo relativo all'ingiuria o al fatto contestato all'imputato: è la norma sostanziale della quale era stato ritenuto responsabile l'imputato dalla Corte di appello.
art. 75 comma 1, d.lgs. 159 del 2011
Richiamato nel motivo di ricorso (presumibilmente in relazione a misure patrimoniali o effetti penali collegati); la Cassazione non ha proceduto ad un esame sostanziale della questione a causa dell'estinzione del reato per morte.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Normativa che ha consentito il trattamento del ricorso senza intervento delle parti; richiamata dalla Corte quale base procedurale per la trattazione della causa in assenza delle parti.
art. 94, comma 2, d.lgs. 150 del 2022
Richiamato come norma di proroga/adeguamento procedurale che ha inciso sulla modalità di trattazione del ricorso (collegato alla disciplina emergenziale citata).
Massime di principio
- Il sopravvenuto decesso dell'imputato estingue il reato: le pendenze penali si interrompono e la sentenza di condanna viene annullata senza rinvio per tale causa.
- Quando il decesso sopravviene durante il processo di impugnazione la Corte può disporre l'annullamento della sentenza impugnata senza entrare nel merito delle questioni sostanziali.
- La documentazione certa del decesso (certificato o altra prova formale) deve essere prodotta al giudice affinché venga dichiarata l'estinzione del reato; il difensore o la parte interessata ha l'onere di informare l'ufficio giudiziario.
- La estinzione del reato non necessariamente influisce automaticamente su eventuali azioni civili o su profili patrimoniali: occorre verificare separatamente l'esistenza e la sorte di pretese civili o misure patrimoniali (alcune delle quali potrebbero avere disciplina specifica).
- In presenza di normativa processuale che consente la trattazione senza le parti (es. norme emergenziali o di proroga), il procedimento può proseguire e concludersi anche senza l'intervento delle parti, purché sia rispettata la regola della prova del decesso.
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