Cassazione Civile, Ordinanza n. 11387/2024 del 29/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consumatore)
La controversia
Le ricorrenti, eredi di una venditrice che aveva ottenuto in Danimarca il riconoscimento di proprie ragioni di credito contro un acquirente danese di un dipinto di Picasso, esponevano che era poi intervenuta una transazione, a loro insaputa, autorizzata dal precedente difensore italiano, con la quale il debitore si era impegnato a pagare una somma di denaro e a versarla sul client money dello studio legale danese indicato come destinatario del pagamento. Poiché l'avvocato danese, di fronte alle pretese del legale italiano delle ricorrenti, aveva accantonato le somme presso la Banca di Danimarca in attesa di individuare il soggetto legittimato a riceverle, le eredi avevano chiesto al Tribunale di Milano di ingiungere ai convenuti il pagamento delle somme incamerate e accantonate. I convenuti avevano eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano, invocando il foro generale del convenuto ex Reg. UE 1215/2012. Le ricorrenti proponevano quindi regolamento preventivo di giurisdizione sostenendo tre titoli di giurisdizione italiana: la materia contrattuale e il forum destinatae solutionis, la qualità di consumatrici e il foro del consumatore, nonché la materia illecita ex art. 7, n. 2, Reg. UE 1215/2012. I resistenti chiedevano il rigetto del ricorso principale e proponevano ricorso incidentale per affermare la giurisdizione danese.
La decisione
La Corte di cassazione, Sezioni Unite, ha ritenuto ammissibile il regolamento preventivo proposto dalle attrici, ma ha accolto il primo motivo, dichiarando la giurisdizione del giudice italiano in base all'art. 7, n. 1, lett. a), Reg. UE 1215/2012. Ha ritenuto assorbiti gli ulteriori profili fondati sul foro del consumatore e sull'illecito extracontrattuale. La decisione ha valorizzato la natura contrattuale del rapporto derivante dalla designazione dei convenuti come adiecti solutionis causa e ha individuato il luogo di esecuzione dell'obbligazione nel domicilio delle ricorrenti in Italia, per lo stretto collegamento tra la pretesa e il giudice italiano. Di conseguenza, è stato rigettato il ricorso incidentale dei resistenti e la causa dovrà essere riassunta davanti al giudice italiano.
Norme richiamate
art. 41 c.p.c.
consente il regolamento preventivo di giurisdizione anche a chi abbia già instaurato il giudizio di merito e nutra un ragionevole dubbio sulla giurisdizione, in ragione dell'interesse oggettivo alla corretta soluzione della questione.
art. 380-ter c.p.c.
ha regolato la trattazione camerale del regolamento di giurisdizione sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero.
art. 4, paragrafo 1, Reg. UE n. 1215/2012
è la regola generale del foro del domicilio del convenuto, rispetto alla quale operano i fori speciali come eccezioni completive.
art. 7, n. 1, lett. a), Reg. UE n. 1215/2012
radica la competenza speciale in materia contrattuale nel luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio; la nozione di materia contrattuale è autonoma e va letta in chiave di prevedibilità e stretto collegamento.
art. 7, n. 2, Reg. UE n. 1215/2012
richiamato dalle ricorrenti come possibile base di giurisdizione per fatto illecito, ma non esaminato nel merito perché assorbito.
art. 17 Reg. UE n. 1215/2012
invocato dalle ricorrenti per il foro del consumatore, ma non deciso nel merito perché assorbito.
art. 18 Reg. UE n. 1215/2012
richiamato come norma che consente al consumatore di agire davanti ai giudici del proprio domicilio, ma il relativo motivo è stato assorbito.
art. 1182, comma 3, c.c.
richiamato dalle ricorrenti per sostenere che l'obbligazione pecuniaria si adempie al domicilio del creditore; la Corte lo menziona come argomento non decisivo ma compatibile con l'individuazione del luogo di esecuzione nel domicilio delle ricorrenti.
art. 7, considerando 15 e 16, Reg. UE n. 1215/2012
richiamati per affermare che le norme di competenza devono essere prevedibili e che i fori speciali si giustificano con il collegamento stretto tra giudice e controversia.
Massime di principio
- In tema di regolamento di giurisdizione, è ammissibile il ricorso anche da parte di chi ha già adito il giudice di merito, quando sussista un ragionevole dubbio sulla corretta individuazione della giurisdizione.
- La nozione di materia contrattuale ai fini dell'art. 7, n. 1, Reg. UE 1215/2012 è autonoma e non dipende dalla qualificazione offerta dal diritto nazionale; ciò che conta è l'esistenza di un'obbligazione giuridica liberamente assunta su cui si fonda la pretesa.
- Ai fini della competenza speciale contrattuale, è decisivo il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, che va individuato secondo il criterio del più stretto collegamento tra controversia e giudice competente.
- La designazione di un soggetto come destinatario del pagamento di una prestazione dovuta può integrare una posizione di obbligazione rilevante in materia contrattuale, legittimando l'azione del creditore nei suoi confronti.
- Nelle controversie transfrontaliere, le norme di competenza speciale del Reg. UE 1215/2012 vanno interpretate in modo restrittivo ma coerente con le finalità di prevedibilità del foro e prossimità del giudice alla controversia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11325/2024 del 29/04/2024
- ordinanza_civile · 29 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11326/2024 del 29/04/2024
- ordinanza_civile · 29 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11327/2024 del 29/04/2024
- ordinanza_civile · 29 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11330/2024 del 29/04/2024
- ordinanza_civile · 29 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11331/2024 del 29/04/2024
- ordinanza_civile · 29 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11342/2024 del 29/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →