Cassazione Penale, Sentenza n. 8374/2023 del 24/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Bari per errore di applicazione degli artt. 462 e 648 cod. pen. e per apparente e manifesta illogicità della motivazione circa la sussistenza del reato di ricettazione (art. 648). La difesa sosteneva che la Corte territoriale aveva ritenuto erroneamente il concorso formale tra la ricettazione e la condotta prevista dall'art. 462 (ricezione di titoli di viaggio contraffatti), non avendo valutato il rapporto di specialità/continuità tra le norme, dato che l'art. 462 descrive una fattispecie più specifica rientrante, sul piano astratto, nella ricettazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al reato di ricettazione: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per il reato previsto dall'art. 648 cod. pen., dichiarando che il fatto non sussiste, perché l'art. 462 è norma di specialità che assorbe l'ipotesi di ricettazione contestata. Ha rinviato ad altra sezione della Corte di Appello di Bari per la determinazione della pena in relazione al solo reato di cui all'art. 462 cod. pen. Ha altresì rigettato la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile. La Corte ha precisato che non può procedere direttamente alla rideterminazione della pena, essendo necessario evitare valutazioni discrezionali su circostanze di fatto rimaste al giudice di merito, richiamando il limite previsto dall'art. 620, lett. l), cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 462 cod. pen.
Disciplina la ricezione di titoli di viaggio contraffatti; è considerata norma più specifica rispetto all'art. 648 e, pertanto, in rapporto di specialità rispetto alla ricettazione quando la condotta rientra esattamente nella fattispecie qui prevista
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
Fattispecie residuale che sanziona la ricezione di cose di provenienza delittuosa con consapevolezza; viene assorbita dalla norma speciale quando gli elementi costitutivi del reato sono già previsti specificamente da altra norma (principio di specialità/continuità)
art. 620, lett. l) cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione, in casi limitati, di procedere direttamente alla determinazione della pena; tuttavia la Corte ha ricordato che tale potere è circoscritto ai casi in cui la correzione non richieda accertamenti o valutazioni discrezionali su circostanze di fatto
Giurisprudenza richiamata (Sez. 1, n. 14819 del 19/02/2009; Sez. 5, n. 28443/2009; Sez. 2, n. 24912 del 15/02/2013)
Principi consolidati secondo i quali l'art. 648 cod. pen. rimane assorbita per specialità ogniqualvolta gli elementi della ricettazione (ricezione e consapevolezza dell'illecita provenienza) siano già previsti specificamente da altra fattispecie incriminatrice
Massime di principio
- Quando coesistono una norma generale (es. ricettazione, art. 648) e una norma che sanziona una condotta più specifica (es. art. 462), va valutato il rapporto di specialità: la norma speciale assorbe la generale se gli elementi della fattispecie speciale coincidono con quelli della fattispecie generale.
- Il reato di ricettazione è residuale: se la condotta contestata è disciplinata dettagliatamente da altra norma penale, non può sussistere anche la ricettazione per lo stesso fatto.
- La Cassazione può annullare senza rinvio la condanna per il reato assorbito e rinviare al giudice territoriale per la determinazione della pena relativa agli altri reati sopravvissuti, se la rideterminazione della pena richiede accertamenti o valutazioni di fatto che spettano al merito.
- Il potere della Corte di cassazione di determinare direttamente la pena (art. 620, lett. l) c.p.p.) è limitato ai casi in cui la correzione sia possibile senza nuovi accertamenti o valutazioni discrezionali; in caso contrario è necessario il rinvio.
- In sede difensiva, per contestare una imputazione multipla conviene verificare sempre la presenza di rapporti di specialità/continuità tra le fattispecie coinvolte e far emergere l'assorbimento della fattispecie più generale.
- Per l'accertamento della non sussistenza del reato assorbito è decisivo dimostrare che tutti gli elementi rilevanti (oggetto, modalità, consapevolezza) sono già disciplinati dalla norma speciale.
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