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Sentenza

Sentenza n. 2829/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, n. 1129/2024.

Giustizia amministrativa202504271

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento, sezione lavoro, n. 1129/2024, relativa al riconoscimento del beneficio della carta elettronica per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che la sentenza del Tribunale di Benevento, notificata al Ministero il 12 novembre 2024 e non impugnata, aveva condannato l'Amministrazione a riconoscerle il beneficio economico annuo di 500 euro mediante la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità previste per il personale di ruolo, in relazione al servizio prestato a tempo determinato nei quattro anni scolastici indicati. Nonostante la formazione del giudicato, attestata dalla certificazione di cancelleria del 10 luglio 2025, il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia. Sono state quindi richieste l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione, la fissazione di un termine, la nomina di un commissario ad acta, la penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell'ottemperanza, rilevando la mancata impugnazione della sentenza posta in esecuzione e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, ovvero un funzionario delegato dotato di adeguate competenze. Ha inoltre applicato la penalità di mora, stabilendola nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento sino all'effettivo soddisfacimento oppure, in mancanza, sino alla scadenza del termine assegnato, con onere della parte interessata di attivarsi per l'insediamento del commissario. Il compenso del commissario sarà determinato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il ricorso al munus di ausiliario del giudice è stato qualificato come obbligatorio. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, contributo unificato se versato e attribuzione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre una penalità di mora; nel caso concreto la penalità è stata fissata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni costituisce, nel caso concreto, presupposto per procedere in ottemperanza.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    È la base normativa del beneficio economico annuale di 500 euro tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.

  • d.P.R. n. 115/2002

    Disciplina, secondo quanto precisato dal TAR, la liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta, nonché il termine decadenziale per la presentazione della relativa parcella; il termine decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione della sentenza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando il titolo giudiziale sia divenuto definitivo, l'amministrazione non vi abbia dato esecuzione e sia inutilmente decorso il termine previsto dalla normativa applicabile per l'adempimento, anche con riferimento alle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
  • In presenza di un obbligo giudiziale puntuale di pagamento, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per l'integrale adempimento e, per l'ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata, per l'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria derivante da giudicato, in misura pari agli interessi legali calcolati sulle somme dovute, a decorrere dall'ordine giudiziale di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato.
  • L'incarico di commissario ad acta costituisce un munus di ausiliario del giudice intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
  • Il compenso del commissario ad acta è liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il termine per presentare la parcella decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione e non dal mero deposito della relazione sull'attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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