Cassazione Civile, Ordinanza n. 19262/2023 del 07/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente pubblico)
La controversia
La controversia nasce da un appalto pubblico per il completamento di opere presso un istituto sanitario milanese. La società appaltatrice, succeduta nella posizione dell'originaria affidataria, conveniva in giudizio il Ministero chiedendo: l'accertamento dell'ultimazione dei lavori a una certa data; la determinazione del valore delle opere eseguite; il pagamento del saldo residuo rispetto agli acconti già ricevuti; nonché il riconoscimento di importi ulteriori per varie riserve iscritte in corso d'opera, tra cui mancata produzione, incremento dei costi, ritardi e andamento anomalo, oltre a una richiesta da quantificare per revisione prezzi. Il Ministero eccepiva il difetto di legittimazione passiva e il Tribunale chiamava in causa la fondazione ospedaliera. In primo grado venivano riconosciute solo alcune somme già anticipate e una parte limitata delle pretese, mentre venivano respinte le altre domande per tardività o infondatezza delle riserve. In appello l'impresa insisteva soprattutto sulla inapplicabilità al contratto del d.p.r. 554/1999 e del d.m. 145/2000, sostenendo che le norme sulle riserve non fossero immediatamente applicabili e che l'Amministrazione avesse ingenerato affidamento con una circolare; inoltre contestava la declaratoria di tardività della riserva n.3, relativa all'andamento anomalo dovuto agli adeguamenti antincendio, e della riserva n.5, relativa ai ritardi e ai maggiori oneri da sospensione. In cassazione articolava tre motivi: violazione delle norme transitorie e della lex specialis quanto alla disciplina delle riserve; violazione dell'art. 24 del d.m. 145/2000 sulla riserva n.3; nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque insufficiente sulla stessa riserva, deducendo anche che la corte territoriale avesse confuso la legittimità originaria della sospensione con la sua durata e con gli effetti dannosi. Invocava infine, in modo esteso, anche la censura sulla riserva n.5.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l'applicazione delle norme regolamentari del d.p.r. 554/1999 e del d.m. 145/2000 alle riserve, poiché queste attengono alla contabilità dei lavori e devono essere valutate in base alla loro iscrizione, quindi anche se il contratto era stato stipulato dopo l'entrata in vigore delle norme contestate. Ha escluso rilievo al diverso orientamento dell'Amministrazione e alla pretesa tutela dell'affidamento dell'appaltatore. Quanto alle riserve n.3 e n.5, ha ritenuto inammissibili o comunque infondate le censure per difetto di specificità e autosufficienza: il ricorso non trascriveva né localizzava adeguatamente gli atti e i documenti richiamati, impedendo il controllo sulla tempestività e sul contenuto delle riserve e delle sospensioni. La Corte ha inoltre osservato che, per le sospensioni legittime, il d.m. 145/2000 esclude compensi e indennizzi salvo i casi e le condizioni espressamente previste, tra cui la richiesta di scioglimento del contratto. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata costituzione degli intimati; è stato altresì dato atto del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 232 d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554
La disciplina transitoria distingue tra norme immediatamente applicabili, norme relative al contenuto delle obbligazioni e norme residue; le riserve, essendo riconducibili alla contabilità dei lavori, si applicano secondo la data di iscrizione e non in base al solo momento di stipulazione del contratto.
d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554
Le disposizioni sulle riserve e sulla contabilità dei lavori trovano applicazione alle riserve iscritte dopo l'entrata in vigore del regolamento.
d.m. 19 aprile 2000, n. 145
In materia di sospensione dei lavori, per le sospensioni legittime non spetta in linea generale alcun compenso o indennizzo, salvo i casi specificamente previsti dalla norma.
art. 24 d.m. 145/2000
La sospensione legittima dei lavori non dà diritto, di regola, a compensi o indennizzi; l'appaltatore può chiedere lo scioglimento del contratto in presenza di sospensioni protratte oltre i limiti indicati, con eventuale rifusione dei maggiori oneri solo nei casi previsti.
art. 25 d.m. 145/2000
La Corte di appello vi ha fatto riferimento per errore materiale, ma la decisione è stata ritenuta corretta nella sostanza sulla disciplina delle sospensioni.
art. 31-bis l. n. 109 del 1994
La proposta di accordo transattivo invocata dall'appaltatore è stata ritenuta non rilevante ai fini della decisione sulla riserva.
art. 360 c.p.c.
Le censure in cassazione sono state formulate per violazione di legge e, quanto al vizio motivazionale, la Corte ha rilevato i limiti derivanti dalla doppia conforme e dalla genericità dei motivi.
art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
In presenza di doppia conforme sulle medesime questioni di fatto, non è proponibile il ricorso per cassazione per vizio motivazionale nei limiti indicati dalla norma.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve indicare con precisione contenuto, localizzazione e produzione degli atti e documenti posti a fondamento delle censure; il requisito di autosufficienza non richiede trascrizione integrale, ma un'indicazione specifica e verificabile.
art. 369, comma 1, n. 4, c.p.c.
Gli atti e documenti richiamati a sostegno del ricorso devono essere specificamente prodotti, altrimenti le censure restano non verificabili.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nell'appalto pubblico, le riserve attinenti alla contabilità dei lavori sono soggette alla disciplina vigente al momento della loro iscrizione, poiché non integrano una mera modalità di esecuzione del contratto, ma un segmento procedimentale autonomo.
- La tutela dell'affidamento dell'appaltatore non può prevalere sul tenore inequivoco delle disposizioni normative e contrattuali applicabili, né può derivare da una diversa interpretazione amministrativa non conforme alla legge.
- L'onere di tempestiva iscrizione della riserva sorge quando il pregiudizio sia obiettivamente percepibile secondo diligenza e buona fede; per i fatti continuativi, la riserva va formulata non appena il danno potenziale sia apprezzabile e non quando sia già integralmente quantificato.
- In presenza di doppia conforme sulle medesime questioni di fatto, il controllo di legittimità sul vizio motivazionale è fortemente limitato; la censura deve allora essere sostenuta da una rigorosa specificità delle deduzioni in fatto e della localizzazione documentale.
- Il ricorso per cassazione deve consentire un controllo immediato e verificabile dei fatti posti a fondamento delle censure: la semplice evocazione di documenti o passaggi processuali non è sufficiente se non ne siano indicati contenuto, sede e produzione.
- Per le sospensioni legittime dei lavori pubblici, l'appaltatore non ha diritto a compensi o indennizzi salvo espressa previsione normativa e salva la ricorrenza dei presupposti per lo scioglimento del contratto o per il ristoro dei maggiori oneri nei limiti stabiliti dalla disciplina speciale.
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