Cassazione Civile, Ordinanza n. 27059/2024 del 18/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Un soggetto destinatario di un'intimazione di pagamento relativa a numerose cartelle esattoriali per sanzioni amministrative da violazioni del codice della strada proponeva opposizione deducendo, tra l'altro, omessa notifica degli atti presupposti, illegittimità della maggiorazione ex art. 27 l. n. 689/1981, prescrizione e decadenza, tardiva iscrizione a ruolo, difetto di motivazione e mancata indicazione del calcolo degli interessi. In appello il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, dichiarando cessata la materia del contendere per alcune cartelle annullate d'ufficio e dichiarando prescritti diversi crediti, rigettando il resto. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) omessa pronuncia sulla censura relativa a una specifica cartella; 2) omessa pronuncia sulla nullità della sentenza di primo grado per utilizzo di documenti prodotti tardivamente dall'agente della riscossione e violazione delle norme sulle preclusioni; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. per asserita inversione dell'onere della prova in tema di prescrizione; 4) omessa pronuncia sulla decadenza per mancata tempestiva notifica dei verbali; 5) omessa pronuncia sulla tardiva iscrizione a ruolo; 6) omessa pronuncia sull'illegittima maggiorazione semestrale ex art. 27 l. n. 689/1981; 7) omessa pronuncia sulla nullità degli atti per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il settimo motivo, ritenendo effettivamente omessa la pronuncia del giudice di appello sia sulla specifica cartella indicata nel primo motivo, sia sulla censura concernente la mancata indicazione del calcolo degli interessi. Gli altri motivi sono stati rigettati. In particolare, la censura sulla tardiva costituzione/documentazione dell'agente della riscossione non ha condotto a cassazione perché la questione sottesa è stata ritenuta infondata, essendo nel rito applicabile non perentorio il deposito della documentazione strettamente connessa all'impugnazione; la doglianza sulla prescrizione non ha evidenziato alcuna inversione dell'onere della prova; la decadenza per mancata notifica dei verbali avrebbe dovuto eventualmente farsi valere con opposizione recuperatoria; la decadenza per tardiva iscrizione a ruolo non si applica alle entrate extratributarie; la maggiorazione ex art. 27 l. n. 689/1981 è stata ritenuta legittima come sanzione aggiuntiva che matura dal momento dell'esigibilità della sanzione principale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata al Tribunale di Roma, in diversa composizione, per l'esame dei motivi di appello pretermessi e per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La mancata pronuncia su uno specifico motivo di appello integra vizio denunciabile in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro per dedurre nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 2697 c.c.
L'onere della prova non risulta invertito quando il giudice si limiti a rilevare che il dato temporale necessario a verificare la prescrizione non è stato allegato da alcuna parte.
art. 166 c.p.c.
Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alle preclusioni difensive e alla tempestività della costituzione.
art. 167 c.p.c.
Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alle preclusioni difensive e alla tempestività della costituzione.
art. 319 c.p.c.
Richiamato dalla parte ricorrente in relazione al rito dinanzi al giudice di pace e alle preclusioni difensive.
art. 320 c.p.c.
Richiamato dalla parte ricorrente in relazione al rito dinanzi al giudice di pace e alle preclusioni difensive.
art. 384, ult. comma, c.p.c.
La Corte ha ritenuto possibile correggere o integrare la motivazione senza cassare la sentenza quando la questione pretermessa è comunque infondata.
art. 7, comma 7, d.lgs. n. 150/2011
Nel giudizio di opposizione a sanzioni amministrative dinanzi al giudice di pace, il deposito della documentazione strettamente connessa all'impugnazione non è perentorio in difetto di espressa previsione.
art. 4 d.l. n. 119/2018 conv. in L. n. 136/2018, come modificato dal d.l. n. 41/2021
Richiamato per l'annullamento d'ufficio di alcuni ruoli presupposti e la conseguente cessazione della materia del contendere.
art. 27 l. n. 689/1981
La maggiorazione del 10% semestrale ha natura di sanzione aggiuntiva e può legittimamente essere iscritta a ruolo insieme alla sanzione principale.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia su uno specifico motivo di impugnazione integra nullità della sentenza, ma la cassazione può essere evitata quando la questione pretermessa risulta comunque infondata e il vizio sia emendabile mediante correzione o integrazione della motivazione.
- Nel rito di opposizione a sanzioni amministrative dinanzi al giudice di pace, il deposito della documentazione strettamente connessa all'impugnazione non è perentorio se la legge non lo prevede espressamente.
- Non vi è inversione dell'onere della prova in tema di prescrizione quando il giudice rilevi semplicemente l'assenza di un dato temporale necessario per verificare il decorso del termine, se tale dato non è indicato da alcuna parte.
- La deduzione della mancata notifica dei verbali di accertamento non può essere utilmente fatta valere, in quel contesto, come vizio dell'intimazione o della cartella, dovendo eventualmente essere proposta con l'opposizione recuperatoria.
- La disciplina della decadenza per tardiva iscrizione a ruolo non si applica alle entrate extratributarie.
- La maggiorazione semestrale prevista per il ritardo nel pagamento delle sanzioni amministrative ha natura di sanzione aggiuntiva che sorge dall'esigibilità della sanzione principale ed è legittimamente iscritta a ruolo insieme ad essa.
- La mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi su cartella o intimazione costituisce un capo autonomo di censura che richiede una specifica pronuncia del giudice di merito.
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