Cassazione Penale, Sentenza n. 14023/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugnava la sentenza di non luogo a procedere che aveva ritenuto sussistente lo stato di necessità (art. 54 c.p.) a giustificazione dell'occupazione arbitraria di un alloggio pubblico. Il ricorrente contestava l'applicazione della causa di giustificazione sostenendo che il Tribunale non aveva individuato un pericolo imminente e che, nel caso di occupazione stabile trasformata in residenza abituale, lo stato di necessità può valere solo per pericoli attuali e transitori e non per risolvere definitivamente la mancanza di un'abitazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che la sentenza di non luogo a procedere emessa ex art. 554-ter c.p.p. non è impugnabile mediante ricorso per cassazione 'per saltum' e che il rimedio corretto è l'appello ai sensi dell'art. 554-quater c.p.p. Di conseguenza il ricorso proposto per cassazione è stato convertito in appello e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'Appello dell'Aquila. La Corte non si è pronunciata sul merito della questione sostanziale relativa allo stato di necessità.
Norme richiamate
art. 554-ter cod. proc. pen.
Norma richiamata per la tipologia di decisione impugnata (sentenza di non luogo a procedere emessa in esito all'udienza di comparizione predibattimentale); tale decisione non è soggetta a ricorso per cassazione 'per saltum'.
art. 569 cod. proc. pen.
Regola i casi di ricorso per cassazione 'per saltum'; la Corte ricorda che tale rimedio è ammesso solo per sentenze che definiscono il primo grado o altre decisioni espressamente indicate, non per le sentenze ex art. 554-ter.
art. 554-quater cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'appello avverso la sentenza di non luogo a procedere ex art. 554-ter; la Corte ha convertito il ricorso per cassazione in appello e disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello competente.
art. 54 cod. pen.
La causa di giustificazione invocata in primo grado (stato di necessità). Dal testo del provvedimento emerge la critica del Procuratore secondo cui lo stato di necessità richiede un pericolo imminente e non giustifica una occupazione stabile finalizzata a risolvere definitivamente l'assenza di abitazione.
artt. 110, 633, 639-bis, 635 comma 2, n.1), e 61 n.2 cod. pen.
Norme che individuano i reati contestati (concorso, occupazione/violazione, aggravanti ecc.): la Corte di Cassazione non ha esaminato il merito di tali contestazioni, limitandosi alla questione di ammissibilità del mezzo impugnatorio.
Massime di principio
- Le sentenze di non luogo a procedere pronunciate ex art. 554-ter c.p.p. devono essere impugnate con appello ai sensi dell'art. 554-quater; il ricorso per cassazione 'per saltum' è inammissibile e, se proposto, sarà convertito in appello.
- La Corte di Cassazione può convertire un ricorso per cassazione erroneamente proposto in appello e disporre la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello competente senza decidere sul merito.
- Lo stato di necessità (art. 54 c.p.) richiede tipicamente un pericolo attuale, imminente e non altrimenti evitabile; l'occupazione stabile di un immobile trasformata in residenza abituale è difficilmente giustificabile con uno stato di necessità fondato su esigenze di soluzione definitiva dell'abitazione.
- In casi simili l'onere probatorio sulla sussistenza dell'immediatezza e della transitorietà del pericolo grava sulla parte che invoca la causa di giustificazione; va valutata la proporzionalità e l'assenza di alternative ragionevoli.
- Per il pubblico ministero è opportuno proporre appello (non ricorso per cassazione 'per saltum') quando si intende impugnare una sentenza ex art. 554-ter; in caso di errore formale il giudice superiore provvederà alla conversione, ma è preferibile adottare il corretto rimedio per evitare ritardi procedurali.
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