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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26908/2021 del 05/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto il ricorso, confermando la decisione della CTR Toscana che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e aveva ritenuto legittimo il recupero dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite, in ragione del recente consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale sulle questioni controverse.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da alcuni decreti di asservimento emessi nell'ambito di interventi di mitigazione acustica sulle tratte ferroviarie in esercizio, con liquidazione della relativa indennità ai proprietari dei fondi finitimi. Gli atti sono stati registrati dalla società ricorrente assumendo l'applicabilità dell'esenzione prevista per gli atti di espropriazione per pubblica utilità, sul presupposto che la società, essendo a partecipazione pubblica totale e collegata allo Stato, dovesse essere equiparata allo Stato ai fini fiscali. L'Ufficio ha invece notificato un avviso di liquidazione recuperando l'imposta di registro con aliquota ordinaria e l'imposta di bollo, ritenendo insussistenti i presupposti agevolativi. La società ha impugnato gli atti e, in cassazione, ha dedotto violazione delle norme che prevedono l'esenzione, sostenendo che la natura di società per azioni non esclude l'assimilabilità allo Stato quando le funzioni svolte siano pubblicistiche e che la privatizzazione avrebbe inciso solo su una prima fase della trasformazione del complesso ferroviario, restando la proprietà azionaria integralmente pubblica. In memoria ha anche invocato un giudicato esterno e chiesto la trattazione congiunta con altra causa connessa. La Corte ha escluso sia la necessità della trattazione congiunta sia l'efficacia del giudicato esterno sulla questione giuridica. Nel merito ha rigettato il ricorso, affermando che le agevolazioni fiscali invocate spettano solo allo Stato-persona e non sono estensibili, in via interpretativa, a società di diritto privato anche se interamente partecipate pubblicamente e operanti per finalità di interesse generale.

Norme richiamate

  • art. 57, comma 8, d.P.R. n. 131 del 1986

    negli atti di espropriazione per pubblica utilità o di trasferimento coattivo della proprietà o di diritti reali di godimento (...) l'imposta non è dovuta se espropriante o acquirente è lo Stato

    L'esenzione dall'imposta di registro è di stretta interpretazione e si applica unicamente quando l'espropriante o l'acquirente è lo Stato-persona, non essendo estensibile a soggetti solo indirettamente riconducibili alla sfera pubblica.

  • art. 10, comma 3, d.lgs. n. 347 del 1990

    non sono soggette ad imposta le volture eseguite nell'interesse dello Stato

    L'agevolazione sulle volture catastali e/o ipotecarie è riferita allo Stato e non a soggetti diversi, anche se pubblicamente partecipati.

  • art. 22, Tabella allegato B, d.P.R. n. 642 del 1972

    Atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità promossa dalle Amministrazioni dello Stato e da enti pubblici

    L'esenzione dall'imposta di bollo riguarda gli atti della procedura promossa dalle Amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, ma la Corte, in coerenza con l'orientamento richiamato, non la estende alla società privata partecipata dal pubblico.

  • art. 24 della L. n. 210 del 1985

    La disposizione agevolativa invocata è stata ritenuta applicabile solo allo Stato-persona, non alla società ricorrente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura è stata formulata come violazione di legge sostanziale, ma è stata ritenuta infondata nel merito.

  • artt. 175 e 127 c.p.c.

    Il giudice deve evitare attività processuali inutili e può respingere la richiesta di trattazione congiunta se non sorretta da concrete ragioni di economia processuale.

  • art. 115 disp. att. c.p.c.

    La trattazione congiunta di giudizi non espressamente prevista richiede una giustificazione concreta e non può essere disposta automaticamente.

  • art. 82 disp. att. c.p.c.

    La riunione o trattazione congiunta di procedimenti connessi non è automatica e va valutata in rapporto all'utilità processuale effettiva.

Massime di principio

  • Le norme che prevedono esenzioni o agevolazioni fiscali in materia di espropriazione o trasferimento coattivo devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese per analogia a soggetti diversi da quelli espressamente indicati dal legislatore.
  • Una società per azioni a partecipazione pubblica totale conserva, di regola, la propria soggettività di diritto privato; la mera titolarità pubblica delle azioni e lo svolgimento di attività di interesse generale non bastano a trasformarla in Stato-persona ai fini dell'applicazione di benefici tributari riservati allo Stato.
  • Il giudicato esterno preclude la sola riproposizione di questioni di fatto e dell'identità di causa, petita e parti, ma non impedisce una diversa valutazione delle conseguenze giuridiche tratte da quei fatti se la questione non è coperta da un accertamento incompatibile.
  • Nel giudizio di cassazione la trattazione congiunta di procedimenti connessi non è dovuta automaticamente: richiede una specifica e concreta utilità, da bilanciare con l'esigenza di ragionevole durata del processo.
  • Quando la società opera secondo il modello civilistico e con autonomia gestionale, patrimoniale e contabile, il controllo pubblico di gruppo non elimina la sua natura privata né la rende assimilabile all'apparato amministrativo statale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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