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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23418/2020 del 26/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Le agenzie concessionarie avevano ottenuto, in arbitrato, un lodo che accertava la responsabilità dei Ministeri per l'alterazione dell'equilibrio contrattuale dovuta alla diffusione del gioco clandestino e al ritardo nell'attivazione di scommesse a quota fissa e per via telefonica/telematica, con condanna al risarcimento. La Corte d'appello di Roma aveva annullato il lodo ritenendo la materia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e quindi non compromettibile in arbitrato. In cassazione le agenzie hanno dedotto, in sintesi, che le loro domande erano di natura privatistica (esecuzione del rapporto concessorio, richiesta di risarcimento/dichiarazione di non doverosità del minimo garantito) e pertanto rientravano nella giurisdizione del giudice ordinario e potevano essere devolute ad arbitri; i Ministeri hanno sollevato questioni processuali e di legittimazione (tra cui la configurazione della clausola compromissoria e il trasferimento del rapporto ad altre amministrazioni).

La decisione

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ritenuto fondata la tesi delle agenzie: le controversie attinenti alla fase esecutiva del rapporto di concessione, comprese le domande relative a indennità, canoni, altri corrispettivi e risarcimenti per inadempimento contrattuale, appartengono di regola alla giurisdizione del giudice ordinario e sono dunque arbitrabili; ne consegue che la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è stata cassata e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione. Sono state dichiarate inammissibili per tardività alcune impugnazioni autonome (convertibili in incidentali) e sono stati respinti come inammissibili i ricorsi incidentali condizionati proposti dai Ministeri; sono state parziali pronunce sulle questioni di legittimazione rispetto all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La Cassazione ha altresì disposto che la regolazione delle spese del giudizio di legittimità sia decisa in sede di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 817 c.p.c.

    Rilevato nel contesto della discussione sull\'esorbitanza del giudizio arbitrale; la Corte osserva che la questione di non devolvibilità ad arbitri è ora questione di giurisdizione e può essere esaminata d\'ufficio in sede di impugnazione del lodo

  • art. 829 c.p.c. (n.4)

    Richiamato in relazione ai motivi di nullità del lodo; la Corte afferma la natura giurisdizionale delle questioni di competenza e la possibilità di sindacarle in sede di impugnazione

  • legge 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 5

    Prevede la competenza del giudice ordinario per 'indennità, canoni e altri corrispettivi'; la Corte interpreta questa norma come riserva alla giurisdizione ordinaria delle controversie sulla fase esecutiva/risarcitoria del rapporto concessorio

  • legge 21 luglio 2000, n. 205, art. 6, comma 2

    Disposizione che era rilevante per l\'arbitrabilità; la Corte segnala l\'evoluzione normativa (trasfusione nelle norme successive) ma afferma che, comunque, le controversie di esecuzione rientrano nella giurisdizione ordinaria e possono essere compromesse in arbitrato

  • d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e art. 133 c.p.a., comma 1, lett. c)

    Richiamate per il riparto di giurisdizione: la giurisdizione amministrativa rimane per le controversie che implicano l\'esercizio di poteri autoritativi; le controversie di mero adempimento/risarcimento restano di competenza del giudice ordinario

  • d.P.R. 24 maggio 1998, n. 169 (art. 1 e seguenti)

    Quadro regolamentare sulla riserva di esclusiva ministeriale e sugli aspetti tecnici delle scommesse (tipologie, quote di prelievo, competenze); utile per valutare se le obbligazioni dedotte siano di natura contrattuale/esecutiva o attinenti a poteri autoritativi

  • convenzione allegata alla gara (art. 15)

    tutte le controversie tra i Ministeri delle finanze e delle politiche agricole e forestali ed il concessionario, nascenti dalla esecuzione, interpretazione e risoluzione della presente convenzione

    Clausola compromissoria che prevedeva il ricorso ad arbitri per le controversie relative all\'esecuzione/interpretazione della convenzione; la Corte ha ritenuto efficace la compromissione rispetto alle questioni di natura privatistica

  • art. 111 c.p.c.

    Richiamato nella discussione sulla legittimazione passiva e sui successori processuali (trasferimenti di rapporti), con rilievo sul fatto che parti non costituite nel merito non possono essere rimproverate in cassazione

  • Costituzione, art. 103 e art. 24

    Il criterio costituzionale (art.103) guida il riparto di giurisdizione: per la Corte la giurisdizione esclusiva dell\'amministrativo richiede l\'esercizio di poteri autoritativi; i diritti soggettivi relativi a obblighi/controprestazioni rientrano nella tutela giurisdizionale ordinaria (con garanzia di accesso alla giustizia ex art.24)

Massime di principio

  • Distinguere la natura della controversia: se la domanda riguarda esercizio di poteri autoritativi della P.A. ("potere-interesse") la giurisdizione è amministrativa; se concerne l\'adempimento/inadempimento di obbligazioni contrattuali, canoni, indennità o risarcimenti ("obbligo-pretesa") appartiene di regola al giudice ordinario e quindi può essere arbitrata
  • La compromettibilità in arbitrato delle controversie derivanti da concessioni è possibile quando il nucleo della vertenza è di natura privatistica (esecuzione contrattuale, danni, corrispettivi); la clausola compromissoria vale se non emerge che si discute l\'esercizio di poteri pubblici
  • La questione della devolvibilità ad arbitri è questione di giurisdizione che il giudice dell\'impugnazione del lodo deve verificare anche d\'ufficio; pertanto non basta che le parti omettano di sollevare la questione in arbitrato
  • Nei procedimenti con pluralità di parti, le impugnazioni successive alla prima devono essere proposte nella forma incidentale entro i termini stabiliti (regola dei 40 giorni per la conversione): ritardi possono rendere inammissibili i ricorsi
  • Se un soggetto pubblico o il suo successore non è stato parte nel giudizio di merito, non può essere legittimamente evocato per la prima volta in cassazione senza idonea allegazione e prova della sua partecipazione originaria; questioni di legittimazione devono essere tempestivamente inferite
  • I ricorsi incidentali condizionati proposti dalle amministrazioni possono essere dichiarati inammissibili se, dopo la declaratoria di competenza, risultano prive di interesse o pregiudiziali logico-giuridiche rispetto alla decisione sulla giurisdizione; tali questioni possono essere riproposte in sede di rinvio

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