Cassazione Civile, Sentenza n. 23596/2020 del 27/10/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La Procura regionale aveva chiesto la condanna di Liana Barbati, in qualità di presidente del gruppo consiliare "Italia dei Valori", per il risarcimento di 102.076,95 EUR ritenuti spesi in attività non inerenti rispetto ai contributi pubblici erogati al gruppo negli esercizi 2011-2012. In Cassazione la Barbati ha dedotto essenzialmente: 1) eccesso di potere giurisdizionale e difetto di giurisdizione della Corte dei conti, per violazione delle norme sulla autonomia politica dei consiglieri e della legge regionale Emilia-Romagna n.32/1997; 2) inammissibile sindacato sulle scelte politiche e discrezionali del gruppo; 3) violazione del ne bis in idem e dei diritti garantiti dall'art.6 CEDU per sovrapposizione del giudizio contabile con un procedimento penale che l'aveva in larga parte assolta.
La decisione
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Hanno confermato che la Corte dei conti è competente a giudicare la gestione dei fondi pubblici erogati ai gruppi consiliari, in ragione della natura pubblicistica delle somme e della funzione pubblica dei gruppi, e che le garanzie di autonomia politica e di insindacabilità di opinioni e voti non tutelano l'uso dei contributi pubblici. Il sindacato contabile è limitato al giudizio di conformità alla legge dell'azione amministrativa e alla valutazione di non inerenza sulla base di ragionevolezza, entità, proporzionalità, effettività e veridicità della documentazione. Quanto al ne bis in idem, è stato richiamato il precedente della Corte EDU che ha escluso l'applicabilità del divieto al giudizio della Corte dei conti, trattandosi di responsabilità contabile e non di sanzione penale. Di conseguenza l'impugnata sentenza che aveva condannato al risarcimento è stata confermata implicitamente con l'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 1 cod. proc. civ.
Fondamento delle censure di legittimità riconducibili a violazione di legge e vizi di giurisdizione; utilizzato dalla ricorrente per impugnare la decisione della Corte dei conti
art. 362 cod. proc. civ.
Richiamato in combinato con l'art.360 per i motivi di ricorso; attiene alle ragioni di impugnazione e al procedimento di cassazione
legge regionale Emilia-Romagna n. 32/1997
Richiamata dalla ricorrente come disciplina sulle spese dei gruppi consiliari; la Cassazione ha ritenuto che la norma non escluda la giurisdizione della Corte dei conti sulla corretta gestione dei contributi pubblici
art. 122 Cost.
Principio dell'insindacabilità di opinioni e voti invocato dalla ricorrente; la Corte ha precisato che tale principio non si estende alla gestione dei contributi pubblici
d.lgs. n. 174/2016 (art. 1, 3, 207)
Richiamato tra le norme rilevanti per la disciplina della responsabilità e della gestione di risorse pubbliche; interpretato come non ostativa alla giurisdizione contabile
legge n. 90/1994 (art. 1)
Riferimento alla normativa sulla responsabilità amministrativa e contabile; utilizzata per delimitare l'ambito del sindacato della Corte dei conti
legge n. 20/1994 (art. 1)
Richiamata per il principio che il controllo contabile verifica la conformità dell'azione alla legge; definisce il perimetro del giudizio di inerenza
art. 111 e 117 Cost.
Citate dalla ricorrente in relazione al diritto a un giusto processo e alla distribuzione delle competenze; la Corte ha ritenuto tali censure non protese a dimostrare il difetto assoluto di giurisdizione
art. 6 CEDU e art. 4 Protocollo n. 7 CEDU
Richiamati dalla ricorrente per la presunta violazione del ne bis in idem; la Corte ha richiamato la giurisprudenza della Corte EDU che esclude l'applicabilità del divieto al giudizio contabile, perché non di natura penale
d.P.R. n. 115/2002 (art. 13, comma 1-quater)
Norma richiamata per gli effetti sul contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento aggiuntivo
Massime di principio
- La gestione dei fondi pubblici erogati ai gruppi consiliari rientra nella giurisdizione della Corte dei conti: la natura pubblicistica delle somme e la loro finalizzazione pubblica giustificano il sindacato contabile
- L'autonomia politica e il principio di insindacabilità di opinioni e voti non esonerano dalla verifica contabile dell'impiego dei contributi pubblici: il sindacato riguarda la conformità alla legge e la ragionevolezza, proporzionalità, entità ed effettività delle spese
- Il giudizio di responsabilità contabile si limita a un controllo di legalità e di congruità (valutazione di 'non inerenza') e non entra nelle scelte politiche soggettive quando esse rientrano nell'esercizio del mandato, salvo che le spese non risultino manifestamente difformi dalle finalità pubbliche
- La sovrapposizione di un procedimento penale e di un giudizio contabile non configura automaticamente il divieto del ne bis in idem, poiché la responsabilità dinanzi alla Corte dei conti ha natura riparatoria e non sanzionatoria penale secondo la giurisprudenza della Corte EDU
- Per censurare la giurisdizione di una Corte bisogna dimostrare l'assenza, nell'ordinamento, di una norma astrattamente idonea a tutelare l'interesse dedotto; l'impugnazione basata su argomenti di merito o di discrezionalità politica è in genere inammissibile sotto il profilo dell'eccezione di giurisdizione
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