Cassazione Civile, Sentenza n. 23594/2020 del 27/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La contribuente impugnava il silenzio-rifiuto dell'Agenzia sul rimborso di un credito per presunta illegittima applicazione dell'art. 12 della L. 29-1-1986, n. 25, relativo alla determinazione del corrispettivo (50% dell'aggio dell'annualità anteriore, 2012) per la rivendita di generi di monopolio e ricevitoria del lotto. In primo grado il ricorso fu respinto; la Commissione regionale accolse l'appello ritenendo dovuto il rimborso. L'Agenzia ricorse in Cassazione contestando la decisione di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha dichiarato il ricorso della Agenzia improcedibile per carenza della copia autentica della sentenza impugnata completa della relata di notificazione, documento che il ricorrente avrebbe dovuto depositare unitamente al ricorso. Non essendo la relata acquisibile nel fascicolo d'ufficio o prodotta dalla controparte, la sanzione dell'improcedibilità è stata applicata a prescindere dal merito. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in 2.700,00 EUR oltre accessori e rimborso forfetario, e ha precisato che l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002 (come modificato) non si applica alle Amministrazioni dello Stato esentate tramite prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 12 della L. 29-1-1986, n. 25
Norma sostanziale cui la controversia tributaria si riferiva per la determinazione del corrispettivo/aggio della rivendita; la Corte non entra nel merito dell'interpretazione sostanziale a causa dell'improcedibilità per motivo processuale.
art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ.
Dispositivo procedurale che impone il deposito della copia autentica della sentenza con la relativa relata di notificazione a corredo del ricorso in cassazione; la sua inosservanza determina l'improcedibilità del ricorso salvo che la relata sia comunque acquisibile nel fascicolo della controparte o d'ufficio.
Ordinanza Cass. Sez. U. n. 10648-17 (giurisprudenza citata)
Principio giurisprudenziale richiamato secondo cui non si applica l'improcedibilità se la relata è comunque a disposizione del giudice perché prodotta dalla parte contraria o acquisita d'ufficio; principio ripreso per valutare l'effettiva disponibilità del documento.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002 (come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012)
Norma che prevede un ulteriore contributo unificato; la Corte ha ritenuto che tale obbligo non trovi applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, le quali sono esentate mediante il meccanismo della prenotazione a debito.
Cass. n. 1778-16 (giurisprudenza citata)
Precedente giurisprudenziale utilizzato per confermare l'esenzione delle Amministrazioni dello Stato dall'obbligo di versare ulteriori tributi processuali mediante prenotazione a debito.
Massime di principio
- In Cassazione il ricorrente deve depositare la copia autentica della sentenza impugnata completa della relata di notificazione; la mancata produzione comporta, di regola, l'improcedibilità del ricorso.
- L'improcedibilità per carenza della relata è una questione di procedibilità prioritaria e preliminare: decide prima di ogni valutazione di ammissibilità o di merito.
- L'eccezione all'improcedibilità sussiste solo se la relata risulti comunque nella disponibilità del giudice (ad es. acquisita nel fascicolo d'ufficio o prodotta dalla controparte); in quel caso il ricorso può essere comunque esaminato.
- Quando si impugna una decisione è buona prassi verificare preventivamente la presenza nel fascicolo d'ufficio o nel fascicolo della controparte della relata di notificazione, e in mancanza allegare e depositare la relata insieme al ricorso.
- Le Amministrazioni dello Stato possono essere esenti da alcuni oneri processuali (es. contribuito unificato aggiuntivo) tramite prenotazione a debito, ma restano soggette alla condanna alle spese se soccombono; occorre comunque attenzione alle modalità di esecuzione di tali adempimenti.
- Le questioni di merito (es. illegittima applicazione di norme sostanziali) restano rilevanti ma possono non essere esaminate se prevalgono vizi processuali di ammissibilità o procedibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 27 ott 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 23505/2020 del 27/10/2020
- Sentenza civile · 27 ott 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 23506/2020 del 27/10/2020
- Sentenza civile · 27 ott 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 23507/2020 del 27/10/2020
- Sentenza civile · 27 ott 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 23508/2020 del 27/10/2020
- Sentenza civile · 27 ott 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 23509/2020 del 27/10/2020
- Sentenza civile · 27 ott 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 23510/2020 del 27/10/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →