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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23599/2020 del 27/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società ha agito per ottenere il ristoro ai sensi dell'art. 2041 c.c. per somme spese per opere viarie che sostiene siano state eseguite per conto del Comune come condizione per l'apertura del proprio centro commerciale. Dopo che il Tribunale ordinario aveva dichiarato il difetto di giurisdizione e indicato il giudice amministrativo, la società ha riassunto il giudizio davanti al TAR, che ha accolto il ricorso; il Consiglio di Stato ha poi accolto l'appello del Comune e rigettato il ricorso. In Cassazione la ricorrente ha denunciato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (artt. 360, comma 1, n. 1 e 362 c.p.c.), sostenendo che la pretesa deriva da un atto privatistico (atto unilaterale d'obbligo del 1994) e che le azioni di indebito arricchimento nei confronti della pubblica amministrazione competono al giudice ordinario; ha inoltre dedotto lesione di diritti soggettivi e del diritto di proprietà.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la questione di giurisdizione fosse preclusa perché la sentenza declinatoria del Tribunale ordinario (del 16/01/2014) non era stata impugnata e la successiva riassunzione davanti al giudice indicato ha costituito prosecuzione del medesimo giudizio con formazione del giudicato interno sulla competenza, impedendo di contestarla in sede di legittimità. In subordine la Corte ha richiamato la disciplina sulla riproposizione e sul giudicato implicito. La ricorrente è condannata al pagamento delle spese di giudizio di cassazione liquidate in Euro 7.000,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, esborsi Euro 200,00 e accessori di legge, e all'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n.115/2002, come modificato dalla legge n.228/2012.

Norme richiamate

  • art. 2041 cod. civ.

    Norma richiamata quale titolo dell'azione di indebito arricchimento promossa dalla società per ottenere il rimborso delle spese sostenute per le opere viarie.

  • art. 360, comma 1, n. 1 cod. proc. civ.

    Richiamato come norma di riferimento per il motivo di cassazione relativo a violazione di norme processuali e vizio di giurisdizione.

  • art. 362 cod. proc. civ.

    Richiamato unitamente all'art. 360 quale fondamento formale del ricorso per cassazione.

  • art. 59, comma 2 (c.p.a.)

    Citato nella prospettiva della 'riproposizione' della domanda dopo formazione del giudicato e dei termini per la riassunzione; rileva ai fini della valutazione della natura del nuovo giudizio e della possibile preclusione.

  • art. 9 c.p.a.

    Richiamato in relazione alla formazione del giudicato interno implicito sulla giurisdizione del giudice amministrativo quando la questione non è stata impugnata.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, comma 1-quater (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228)

    Normativa richiamata per l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso quando il ricorso è stato proposto dopo il 30/01/2013 e viene rigettato.

Massime di principio

  • Se il primo giudice ordinario dichiara il difetto di giurisdizione e indica il giudice competente, e la parte riassume tempestivamente davanti al giudice indicato, si forma un vincolo processuale (giudicato interno) che preclude di riaprire la questione di giurisdizione nelle fasi successive del medesimo procedimento.
  • La competenza tra giudice ordinario e amministrativo su pretese di indebito arricchimento dipende dall'origine giuridica dell'obbligazione: se la prestazione trova origine in un provvedimento o in un atto di natura pubblicistica la giurisdizione può essere amministrativa; se deriva da un rapporto privatistico, la giurisdizione può essere ordinaria. Tuttavia, la contestazione della competenza deve essere tempestiva e non preclusa da precedenti decisioni passate in cosa giudicata.
  • Impostare correttamente la strategia processuale sulla giurisdizione è essenziale: se si ottiene una pronuncia declinatoria non impugnata, la parte che riassume davanti al giudice indicato perde la possibilità di far valere successivamente la questione di competenza.
  • Le questioni processuali non solo incidono sull'esito della causa, ma possono comportare rilevanti conseguenze economiche (spese di giudizio e obbligo di versamento di contributi unificati aggiuntivi in caso di rigetto del ricorso).
  • In caso di dubbio sulla competenza, valutare l'opportunità di impugnare le decisioni declinatorie o di sollevare tempestivamente eccezioni di competenza, tenendo conto dei termini e delle regole di riproposizione previste dal c.p.a.

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