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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17415/2025 del 28/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite origina dall'impugnazione di un'intimazione di pagamento emessa per crediti tributari relativi a IRPEF, IRAP e IVA, oltre a sanzioni e interessi, per importi molto rilevanti. In appello la CTR aveva ritenuto legittime le pretese per tributi, ma prescritte sanzioni e interessi, valorizzando la regolarità delle notifiche delle cartelle presupposte sulla base di copie fotostatiche prodotte dall'agente della riscossione. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: ha contestato l'applicazione del termine quinquennale di prescrizione alle sanzioni, sostenendo che dovesse valere il termine decennale, e ha contestato l'applicazione del termine quinquennale agli interessi, sostenendo che anche questi seguissero la prescrizione decennale del tributo principale. Il contribuente ha resistito e proposto ricorso incidentale con più censure: ha contestato la legittimazione dell'agenzia a stare in giudizio mediante avvocato del libero foro; ha censurato la mancata adesione alla tesi della prescrizione quinquennale anche per i tributi; ha contestato la valutazione della CTR sulla necessità di un disconoscimento specifico delle copie fotostatiche ex art. 2719 c.c.; ha denunciato vizi di motivazione e di omessa pronuncia sulla regolarità della notifica e sull'integrazione postuma della motivazione; ha infine sostenuto che, per unità del regime prescrizionale di tributi e sanzioni, dovesse applicarsi il termine breve anche ai tributi. In cassazione è stata inoltre rilevata la cessazione della materia del contendere per alcune cartelle annullate ex lege medio tempore.

La decisione

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere per le cartelle sopravvenutamente annullate ex lege. Per il resto ha rigettato sia il ricorso principale dell'agente della riscossione sia il ricorso incidentale del contribuente. Ha ritenuto infondato il motivo dell'agenzia sulle sanzioni, confermando che, in mancanza di un titolo giudiziale definitivo, il diritto alla riscossione delle sanzioni tributarie si prescrive in cinque anni. Ha rigettato anche il motivo sugli interessi, confermando che gli interessi su obbligazioni tributarie hanno autonomia e si prescrivono in cinque anni ex art. 2948 n. 4 c.c. Quanto al ricorso incidentale, ha dichiarato inammissibile la censura sulla rappresentanza processuale dell'agenzia perché contrastante con il consolidato orientamento delle Sezioni Unite sulla difesa dell'ADER mediante Avvocatura o avvocati del libero foro; ha ritenuto infondati i motivi sulla prescrizione dei tributi, sul disconoscimento delle copie fotostatiche e sull'omessa pronuncia/integrazione motivazionale, evidenziando che la CTR ha correttamente applicato l'art. 2719 c.c. e che le contestazioni del contribuente erano generiche o prive di specificità. Ha compensato integralmente le spese di lite per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 4 novies d.l. n. 34 del 2019

    richiamato come base normativa per la legittimità della difesa dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite avvocati del libero foro

  • art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    la Corte esclude che impedisca all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di difendersi con avvocati del libero foro nei casi riconosciuti dalla giurisprudenza di legittimità

  • art. 2719 c.c.

    il disconoscimento della copia fotostatica deve essere specifico, chiaro e univoco, indicando il documento e gli aspetti di difformità rispetto all'originale

  • art. 2946 c.c.

    per i tributi erariali IRPEF, IRAP e IVA, in assenza di diversa previsione, opera il termine ordinario decennale di prescrizione

  • art. 20 d.lgs. n. 472 del 1997

    per le sanzioni tributarie non coperte da giudicato si applica il termine quinquennale di prescrizione

  • art. 24 d.lgs. n. 472 del 1997

    richiamato dalla ricorrente principale per sostenere l'assoggettamento delle sanzioni al medesimo regime prescrizionale del tributo principale, ma la tesi non è accolta

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    gli interessi su obbligazioni tributarie, per la loro autonomia genetica e progressiva maturazione, si prescrivono in cinque anni

  • art. 2953 c.c.

    trova applicazione solo quando la sanzione sia divenuta definitiva per effetto di sentenza passata in giudicato

  • art. 7 l. n. 212 del 2000

    richiamato nel ricorso incidentale, ma la censura è dichiarata inammissibile per difetto di specificità

  • art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato nel ricorso incidentale in relazione ai limiti della motivazione e delle integrazioni in giudizio

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte esclude l'omessa pronuncia poiché la CTR si è comunque espressa sulla questione della prescrizione e sulla regolarità delle notifiche

  • art. 360 c.p.c.

    norma processuale richiamata per la formulazione dei motivi di ricorso e di ricorso incidentale

  • art. 360 bis c.p.c.

    utilizzato per dichiarare inammissibile il motivo incidentale che contrastava con la giurisprudenza consolidata

  • art. 378 c.p.c.

    richiamato per il deposito di memoria in prossimità dell'udienza

  • art. 4 d.l. n. 119 del 2018

    base dell'annullamento ex lege di alcune cartelle, con conseguente cessazione della materia del contendere

  • art. 4, comma 4, d.l. n. 41 del 2021

    base dell'annullamento ex lege di ulteriori cartelle, con conseguente cessazione della materia del contendere

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo in tema di contributo unificato

  • art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato nel ricorso incidentale in relazione ai requisiti della prova della notificazione delle cartelle

  • Cass., Sez. U, 19/11/2019, n. 30008

    conferma la legittimità della difesa dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione mediante avvocati del libero foro nei casi previsti

  • Cass., Sez. U, 10/12/2009, n. 25790

    per le sanzioni tributarie vale il termine quinquennale salvo che la definitività derivi da sentenza passata in giudicato, caso in cui opera l'art. 2953 c.c.

  • Cass., 08/03/2022, n. 7486

    richiamata a sostegno del regime prescrizionale quinquennale delle sanzioni tributarie non coperte da giudicato

  • Cass., 24/01/2023, n. 2095

    gli interessi delle obbligazioni tributarie si prescrivono in cinque anni ex art. 2948 n. 4 c.c.

  • Cass., 29/11/2023, n. 33213

    conferma il termine decennale di prescrizione dei tributi erariali IRPEF, IRAP e IVA in assenza di diversa previsione

  • Cass., 26/06/2020, n. 12740

    richiamata per il termine decennale di prescrizione dei tributi erariali

  • Cass., 20/06/2019, n. 16557

    il disconoscimento delle copie fotostatiche deve essere specifico e non generico

  • Cass., 25/05/2021, n. 14279

    conferma il requisito della specificità del disconoscimento ex art. 2719 c.c.

  • Cass., sez. III, ord. n. 8481 del 05/05/2020

    richiamata per distinguere il tema del disconoscimento della copia da quello della valutazione dell'idoneità probatoria degli avvisi di ricevimento

Massime di principio

  • Nelle controversie sulla riscossione di tributi erariali, in mancanza di una diversa previsione normativa, il credito principale per IRPEF, IRAP e IVA si prescrive nel termine ordinario decennale.
  • Le sanzioni tributarie non coperte da un titolo giudiziale definitivo si prescrivono nel termine quinquennale; solo la formazione del giudicato consente l'applicazione del termine decennale dell'art. 2953 c.c.
  • Gli interessi dovuti su obbligazioni tributarie, pur accessori rispetto al tributo al momento genetico, acquistano autonomia e si prescrivono autonomamente nel termine quinquennale dell'art. 2948 n. 4 c.c.
  • Il disconoscimento della copia fotostatica ex art. 2719 c.c. deve essere specifico: occorre individuare il documento contestato e indicare chiaramente i profili di difformità rispetto all'originale; non bastano formule generiche o di stile.
  • La contestazione sulla legittimazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione a stare in giudizio mediante avvocati del libero foro è inammissibile quando contrasta con il consolidato orientamento delle Sezioni Unite e con il quadro normativo di riferimento.
  • L'omessa pronuncia sussiste solo quando il giudice non si sia affatto pronunciato sulla domanda o sull'eccezione; non ricorre quando il giudice abbia deciso in senso non condiviso dalla parte.
  • La valutazione dell'idoneità probatoria di documenti e avvisi di ricevimento, una volta escluso il difetto di specifico disconoscimento, è apprezzamento di merito sottratto al controllo di legittimità, salvo errori di diritto.
  • L'annullamento ex lege di cartelle di pagamento sopravvenuto in corso di giudizio determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alle posizioni interessate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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