Circolare numero 239 del 25-11-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli effetti delle ordinanze ministeriali n. 2639/1997 e n. 2693/1997 sulla sospensione dei versamenti contributivi già prevista dall’ordinanza n. 2589/1997 per le aziende colpite dal sisma di Massa Martana. Viene prorogato al 31 dicembre 1997 il periodo di sospensione e disciplinato il recupero dei contributi sospesi, in unica soluzione o in tre rate bimestrali senza interessi né oneri aggiuntivi. Sono inoltre indicate le modalità operative per la compilazione dei modelli DM10, DM10/S e DM20/Reg., nonché le istruzioni contabili e la variazione al piano dei conti con l’istituzione del conto GPA 06/58.
Sospensione e recupero dei contributi per le aziende del Comune di Massa Martana colpito dal sisma del maggio 1997
Sospensione e recupero dei contributi per le aziende di Massa Martana colpite dal sisma del maggio 1997
La circolare definisce le modalità applicative delle ordinanze ministeriali n. 2639 del 12.09.1997 e n. 2693 del 13.10.1997, che modificano l’ordinanza n. 2589 del 26.05.1997 relativa agli interventi urgenti per i danni causati dal sisma del 12 maggio 1997 nel territorio dell’Umbria, con particolare riferimento al comune di Massa Martana. Vengono aggiornate le istruzioni operative e contabili già fornite con la circolare n. 150/97.
Proroga del periodo di sospensione
L’ordinanza n. 2693/1997 proroga al 31.12.1997 il periodo di sospensione del versamento dei contributi, che in origine era stato fissato dal 12.05.1997 al 12.10.1997 dall’ordinanza n. 2589/1997. La sospensione riguarda, dunque, i contributi con scadenza legale compresa tra il 12.05.1997 e il 31.12.1997.
Per le aziende che operano con il modello DM10, la sospensione si riferisce ai contributi correnti con scadenza legale dal 20.05.1997 al 20.12.1997, corrispondenti alle denunce relative ai mesi da aprile 1997 a novembre 1997.
Modalità di recupero dei contributi sospesi
L’ordinanza n. 2639/1997 stabilisce che il recupero dei contributi sospesi, ai sensi dell’art. 16 dell’ordinanza n. 2589/1997 come modificata, può avvenire su domanda:
- in unica soluzione, entro la fine del periodo di sospensione, cioè entro il 2.01.1998, poiché il 1.01.1998 è festivo;
- in tre rate bimestrali, a decorrere dal primo mese successivo alla scadenza della sospensione.
In caso di rateazione, le scadenze indicate sono:
- 2.01.1998 per la prima rata;
- 1.03.1998 per la seconda rata;
- 1.05.1998 per la terza rata.
La domanda di rateizzazione deve essere presentata entro il 2.01.1998. Le rate devono essere consecutive e di importo costante. Non sono dovuti interessi né altri oneri. Il mancato pagamento di una rata non comporta decadenza dal beneficio della rateazione, ma determina solo l’applicazione delle sanzioni sulla singola rata per il periodo intercorrente tra la scadenza e il pagamento effettivo, secondo la disciplina generale sul ritardo contributivo richiamata dalla circolare.
Adempimenti dichiarativi per i contributi previdenziali
Per i soggetti che versano i contributi sospesi in un’unica soluzione, la compilazione delle denunce contributive relative ai periodi sospesi avviene secondo le modalità ordinarie, sia per la contribuzione previdenziale (modelli DM10/1 e DM10/2) sia per quella sanitaria (modello DM10/S).
Per i soggetti che optano per la rateazione, entro il 2.01.1998 devono essere presentate, contestualmente alla domanda di rateizzazione, le denunce contributive DM10/1 e DM10/2 per ciascun mese oggetto di sospensione. La circolare indica le seguenti modalità operative:
- compilazione dei quadri B e C del DM10/2 con le consuete modalità, riportando il totale A (rigo 33) nel corrispondente campo del DM10/1;
- compilazione del quadro D con le consuete modalità, senza effettuare la sommatoria del totale B (rigo 57);
- determinazione dell’importo dei contributi previdenziali e assistenziali oggetto di sospensione dovuti all’Istituto;
- calcolo della differenza tra tale importo e gli importi eventualmente indicati nel quadro D a titolo di fiscalizzazione o altre agevolazioni contributive;
- esposizione della differenza in uno dei righi in bianco del quadro D, preceduta dal codice di nuova istituzione "N930" e dalla dicitura "contr. sosp. Massa Mart.";
- sommatoria delle partite del quadro D e riporto del totale al rigo 57 (totale B) e nel corrispondente campo del DM10/1;
- determinazione della differenza tra gli importi dei righi 33 e 57 del DM10/2 e riporto della stessa nel riquadro sottostante il rigo 57 e nel relativo campo del DM10/1.
Modalità di versamento
I versamenti devono essere effettuati tramite i bollettini di conto corrente postale relativi alle "riscossioni varie", indicando sul retro:
- il numero di matricola aziendale;
- la causale "Contributi sospesi O.M.2693/97 rata n...".
Con lo stesso bollettino possono essere versate anche le eventuali somme aggiuntive calcolate direttamente dall’azienda in caso di ritardato pagamento della rata scaduta.
Per la contribuzione al Servizio Sanitario Nazionale, i datori di lavoro interessati devono:
- compilare un modello DM10/S per ciascun mese oggetto di sospensione e per ciascuna regione interessata, indicando l’importo dei contributi sanitari nel campo "importo contributi sanitari dovuti";
- riportare nel campo "si versano lire" la dicitura "Contr.Sosp.Ord. Min. n.2693/13.09.97-Massa Martana";
- presentare i modelli alla sede competente.
La circolare richiama anche la necessità di verificare, prima dell’acquisizione della modulistica, l’esatta attribuzione del codice di autorizzazione "7Q", secondo le istruzioni già contenute nella circolare n. 150/97.
Per il versamento delle rate mediante modello DM20/Reg., i datori di lavoro devono indicare nel campo "n. inadempienze" i primi tre caratteri della regione cui competono i contributi e far precedere il campo dal codice archivio "U". Anche con tale modello possono essere versate eventuali somme aggiuntive per tardivo versamento, calcolate direttamente dall’azienda.
Istruzioni procedurali e contabili per i contributi previdenziali
Per la rilevazione contabile dei contributi sospesi contraddistinti dal codice "N930" è istituito il conto GPA 06/58, da assistire con apposito partitario. Il programma di ripartizione contabile della procedura DM emette in duplice copia una lista di analisi delle posizioni aziendali confluite nel conto; una copia deve essere trasmessa all’ufficio competente per la contabilità per l’apertura e la gestione del credito sul partitario.
Le somme riscosse devono essere imputate in avere del conto GPA 06/58, utilizzando la causale esistente del mod. FL02: 10106, in quanto si tratta di riscossioni relative a contributi esposti nelle denunce DM10. Se gli incassi provengono dalla procedura T.E.F., che abbina le "riscossioni varie" al conto GPA 52/99, devono essere effettuate le necessarie scritture di storno, limitatamente alla cassa, dal conto GPA 52/99 al conto GPA 06/58.
L’ufficio competente per la contabilità deve inoltre aggiornare il partitario del conto GPA 06/58 e trasmettere la documentazione dei versamenti all’ufficio riscossione contributi per i successivi adempimenti.
Sanzioni civili eventualmente versate
Se le rate comprendono anche l’importo delle sanzioni civili calcolate direttamente dall’azienda, la contabilizzazione deve avvenire sulla base dell’apposito mod. SC3 predisposto in triplice copia dall’ufficio riscossione contributi, con registrazione in partita doppia:
- GPA 06/58 a GPA 52/27.
Due copie del modello devono essere inviate all’ufficio competente per la contabilità, che, dopo la registrazione sul sistema contabile, restituisce una copia con gli estremi della contabilizzazione all’ufficio riscossione contributi. Anche in questo caso deve essere aggiornato il partitario del conto GPA 06/58.
Istruzioni contabili per la contribuzione sanitaria
I modelli DM10/S presentati dai datori di lavoro che intendono avvalersi del versamento rateale devono essere assunti in contabilità e acquisiti secondo le modalità previste per i modelli DM10/S insoluti. La procedura, per effetto del codice di autorizzazione 7Q, memorizza i relativi modelli nell’archivio "recupero crediti sanitari" e li evidenzia con il codice stato lavorazione "9317", indicando che si tratta di crediti per i quali non vengono calcolate sanzioni né avviato il recupero coattivo, purché le rate siano pagate regolarmente alle scadenze.
Poiché il pagamento delle rate avviene con modello DM20/REG, le relative imputazioni contabili sono effettuate sui conti AS.52/20. Il codice archivio "U" consente alla procedura di abbinare il versamento ai crediti sospesi.
Qualora le rate comprendano anche sanzioni civili calcolate direttamente dall’azienda, la procedura emette automaticamente il biglietto contabile con registrazione:
- AS.00/10 a AS.52/28.
Variazione al piano dei conti
In allegato è disposta la variazione al piano dei conti con l’istituzione del conto GPA 06/58, denominato "Crediti per contributi sospesi alle aziende del Comune di Massa Martana (Umbria) colpito dal sisma del maggio 1997 - O.M. n. 2693/1997", con denominazione abbreviata "CRED.CTR.SOSP.AZ.COMUNE MASSA MARTANA O.M. 2693/97".
Punti principali
Proroga del periodo di sospensione
L’ordinanza n. 2693/1997 proroga al 31.12.1997 il termine finale della sospensione dei contributi già fissato dall’ordinanza n. 2589/1997 al 12.10.1997. La sospensione riguarda i contributi con scadenza legale nel periodo 12.05.1997-31.12.1997.
Recupero dei contributi sospesi
L’ordinanza n. 2639/1997 stabilisce che il recupero dei contributi sospesi può avvenire, su domanda, in tre rate bimestrali a decorrere dal primo mese successivo alla scadenza della sospensione, senza sanzioni, interessi o altri oneri. In alternativa, il versamento può avvenire in unica soluzione entro il 2.01.1998. La domanda di rateazione deve essere presentata entro il 2.01.1998.
Scadenze di pagamento e regime sanzionatorio
In caso di rateazione, le rate scadono il 2.01.1998, il 1.03.1998 e il 1.05.1998. Le rate devono essere consecutive e di importo costante. Il mancato pagamento di una rata comporta solo l’applicazione delle sanzioni sulla singola rata per il periodo di ritardo, senza decadenza dal beneficio della rateazione.
Adempimenti per le aziende con DM10
Per le aziende che operano con DM10, la sospensione riguarda i contributi correnti con scadenza legale dal 20.05.1997 al 20.12.1997, corrispondenti alle denunce da aprile 1997 a novembre 1997. In caso di pagamento in unica soluzione, le denunce contributive vanno compilate con le modalità ordinarie. In caso di rateazione, entro il 2.01.1998 devono essere presentate le denunce dei mesi sospesi, evidenziando nei quadri DM10/2 e DM10/1 l’importo dei contributi sospesi con il codice N930 e la dicitura "contr. sosp. Massa Mart.".
Versamenti e modelli da utilizzare
I versamenti devono essere eseguiti con bollettini di c/c postale per le "riscossioni varie", indicando sul retro il numero di matricola aziendale e la causale "Contributi sospesi O.M.2693/97 rata n...". Per la contribuzione sanitaria devono essere presentati modelli DM10/S per ciascun mese e per ciascuna regione interessata, con la dicitura specifica nel campo dedicato. Le rate devono essere versate tramite modello DM20/Reg., con codice archivio "U" e indicazione dei primi tre caratteri della regione nel campo "n. inadempienze".
Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti
Per i contributi previdenziali è istituito il conto GPA 06/58, assistito da apposito partitario, con causale FL02: 10106. Le somme riscosse devono essere imputate in avere del conto GPA 06/58; se incassate tramite procedura T.E.F., occorre effettuare storni di cassa dal conto GPA 52/99 al GPA 06/58. Per le sanzioni civili eventualmente versate dall’azienda si utilizza il mod. SC3 con registrazione GPA 06/58 a GPA 52/27. Per i contributi sanitari, i modelli DM10/S sono acquisiti come insoluti; la procedura memorizza i crediti nell’archivio "recupero crediti sanitari" con stato lavorazione 9317 e, per i versamenti rateali, imputa le somme ai conti AS.52/20; le sanzioni eventualmente versate sono registrate automaticamente con AS.00/10 a AS.52/28.
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