Circolare numero 246 del 28-11-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’armonizzazione del regime pensionistico del Fondo di previdenza per il personale di volo con l’assicurazione generale obbligatoria, in attuazione del d.lgs. 24 aprile 1997, n. 164, entrato in vigore il 1° luglio 1997. Vengono distinti i trattamenti per chi aveva almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, per chi ne aveva meno e per i nuovi iscritti, con regole diverse su pensione di anzianità, vecchiaia, invalidità, cumulo con redditi da lavoro, retribuzione pensionabile, limiti massimi e minimi, trattamento minimo, tredicesima, supplementi e automaticità delle prestazioni.
Regime pensionistico del Fondo Volo dopo il d.lgs. n. 164/1997
Regime pensionistico degli iscritti al Fondo Volo dopo il d.lgs. n. 164/1997
La circolare illustra il nuovo assetto pensionistico del Fondo di previdenza per il personale di volo, introdotto dal decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, emanato in attuazione della delega della legge n. 335/1995. Il provvedimento entra in vigore il 1° luglio 1997 e mira ad armonizzare il Fondo con la disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria, distinguendo in modo netto tra posizioni già consolidate e situazioni maturate dopo il 30 giugno 1997.
Ambito di applicazione e criteri generali
Il decreto disciplina il regime pensionistico degli iscritti al Fondo Volo differenziando tre grandi categorie:
- iscritti che al 31 dicembre 1995 avevano almeno 18 anni interi di contribuzione;
- iscritti che al 31 dicembre 1995 avevano meno di 18 anni interi di contribuzione;
- lavoratori iscritti al Fondo successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva a quella data.
La circolare precisa che, per alcune prestazioni, il discrimine temporale è il 30 giugno 1997: per chi ha maturato entro tale data i requisiti per il pensionamento continuano ad applicarsi le regole previgenti. Per i trattamenti successivi, invece, operano le nuove disposizioni del decreto.
Lavoratori con almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995
Per gli iscritti che al 31 dicembre 1995 avevano maturato almeno 18 anni interi di anzianità contributiva continua ad applicarsi il sistema retributivo della normativa previgente, come modificata dal d.lgs. n. 503/1992, dalla L. n. 724/1994 e dalla L. n. 335/1995.
Ai fini del calcolo della pensione:
- per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 1997 la retribuzione di riferimento resta quella prevista dalla vecchia disciplina del Fondo;
- per le pensioni con decorrenza entro il 1° gennaio 1998 si continua a usare la retribuzione pensionabile secondo la previgente normativa, per le anzianità maturate al 31 dicembre 1997;
- dal 1° gennaio 1998 la retribuzione imponibile e pensionabile è quella definita dall’art. 12 della L. n. 153/1969;
- per le pensioni con decorrenza dal 1° febbraio 1998 si rende necessaria la determinazione di una ulteriore quota di pensione, denominata quota D.
Lavoratori con meno di 18 anni al 31 dicembre 1995: sistema misto e quota contributiva
Per gli iscritti che al 31 dicembre 1995 avevano meno di 18 anni interi di contribuzione, la pensione è calcolata con sistema misto:
- quota retributiva per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 1995;
- quota contributiva per le anzianità maturate dal 1° gennaio 1996 in poi.
La componente contributiva segue i criteri dell’art. 1, commi 6, 7, 8, 9 e 10, della L. n. 335/1995, con applicazione dell’aliquota di computo del 33 per cento.
Calcolo della pensione contributiva
L’importo annuo della pensione contributiva si ottiene moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione riferito all’età dell’assicurato alla data di decorrenza della pensione, o alla data di morte nel caso di pensione ai superstiti.
Per determinare il montante individuale occorre:
- individuare per ciascun anno la base imponibile annua, comprensiva di contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto e da ricongiunzione;
- calcolare i contributi annui applicando l’aliquota del 33 per cento;
- sommare i contributi annuali rivalutati secondo il tasso annuo di capitalizzazione legato alla variazione media quinquennale del PIL nominale rilevata dall’ISTAT.
Coefficiente di trasformazione
Il coefficiente di trasformazione:
- si determina in relazione all’età dell’assicurato alla decorrenza della pensione, a partire dai 57 anni, secondo la Tabella A della L. n. 335/1995;
- per assegno di invalidità, pensione di inabilità e pensione ai superstiti di assicurato di età inferiore a 57 anni si applica comunque il coefficiente previsto per i 57 anni;
- va incrementato in base ai mesi interi trascorsi tra il compimento dell’età e la decorrenza della pensione, ignorando le frazioni di mese.
Lavoratori iscritti dopo il 31 dicembre 1995
Per i lavoratori iscritti al Fondo successivamente al 31 dicembre 1995, e senza anzianità a tale data, il decreto prevede la sola pensione di vecchiaia, liquidata interamente con il sistema contributivo.
Per questi soggetti è ammesso, in deroga alla regola generale, aggiungere all’età anagrafica un anno ogni cinque anni interi di lavoro con obbligo di iscrizione al Fondo, fino a un massimo di cinque anni, per il raggiungimento dei 57 anni richiesti ai fini del coefficiente di trasformazione e dell’età pensionabile.
Pensione di anzianità
Dal 1° luglio 1997 il diritto alla pensione di anzianità si consegue con i requisiti previsti, tempo per tempo, dall’AGO, a condizione che l’iscritto possa far valere almeno 20 anni di contribuzione obbligatoria o volontaria presso il Fondo Volo.
La nuova disciplina si applica solo a chi maturi i requisiti dopo il 30 giugno 1997; per chi li abbia già maturati entro tale data, compresa la cessazione dell’attività lavorativa, restano ferme le regole previgenti.
Il decreto consente inoltre una pensione di anzianità anticipata rispetto ai requisiti AGO, al raggiungimento delle combinazioni di età e contribuzione indicate nella Tabella A allegata. In tal caso:
- resta comunque necessario che il lavoratore abbia almeno 20 anni di contribuzione obbligatoria o volontaria nel Fondo;
- per tecnici di volo e piloti collaudatori restano validi i periodi minimi di iscrizione previsti dalla normativa previgente, pari a 15 anni.
La Tabella A prevede un progressivo innalzamento della quota richiesta fino al regime dall’1 gennaio 2006, passando da quota 70 con età minima 47 anni per il periodo 1° gennaio 1997 - 30 aprile 1998, fino a quota 82 con età minima 52 anni dal 1° gennaio 2006.
Riduzione del trattamento in caso di pensione anticipata
Quando la pensione viene liquidata secondo la Tabella A, la quota retributiva è ridotta in via definitiva secondo la Tabella B allegata. La percentuale di riduzione dipende dagli anni mancanti rispetto ai requisiti AGO e può arrivare al 22,50 per cento per 18 anni o oltre di scostamento.
La circolare chiarisce che nella determinazione della riduzione si considerano anche eventuali anni di contribuzione diversi da quella obbligatoria e volontaria fatti valere presso il Fondo. Nessuna riduzione opera quando la somma tra età e anzianità contributiva raggiunge 87.
È riportato anche un esempio applicativo per un iscritto nato il 1° marzo 1949, con 22 anni di anzianità utile, di cui 20 obbligatori nel Fondo, e decorrenza 1° marzo 1998: la riduzione sulla quota retributiva risulta pari al 20,5 per cento.
Pensione di vecchiaia
Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue:
- con un’età anagrafica ridotta di cinque anni rispetto a quella in vigore nell’AGO;
- con un requisito contributivo e assicurativo pari a quello dell’AGO, purché l’iscritto possa far valere almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o volontaria nel Fondo.
Alla data di entrata in vigore del decreto, l’età richiesta è pari a 58 anni per gli uomini e 53 anni per le donne, con innalzamento progressivo entro il 1° gennaio 2000 a 60 anni e 55 anni. Il requisito contributivo/assicurativo passa da 18 a 20 anni entro il 1° gennaio 2001.
Anche per la pensione di vecchiaia la nuova disciplina si applica solo alle situazioni maturate dopo il 30 giugno 1997.
Prestazioni di invalidità e inabilità
Per le domande presentate dopo il 1° luglio 1997 si applicano agli iscritti del Fondo le disposizioni vigenti nell’AGO in materia di invalidità e inabilità, cioè quelle della L. n. 222/1984.
Le prestazioni richiamate sono:
- assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità, con requisito di almeno 5 anni interi di contribuzione, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la domanda;
- assegno privilegiato di invalidità e pensione privilegiata di inabilità, con requisito di almeno un contributo;
- assegno mensile per l’assistenza personale e continuativa ai pensionati di inabilità.
Restano invece confermate le norme del Fondo sull’invalidità specifica.
Incumulabilità con rendite INAIL e redditi da lavoro
La circolare richiama l’applicazione delle regole della L. n. 335/1995 in materia di cumulabilità del trattamento pensionistico con redditi da lavoro dipendente o autonomo e con la rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale per lo stesso evento invalidante.
In particolare:
- gli assegni ordinari di invalidità sono soggetti alle percentuali di incumulabilità previste dalla Tabella G della L. n. 335/1995;
- le pensioni di inabilità e gli assegni di invalidità liquidati per infortunio o malattia professionale non sono cumulabili con la rendita vitalizia INAIL relativa al medesimo evento;
- l’assegno privilegiato di invalidità e la pensione privilegiata di inabilità non spettano quando dall’evento derivi il diritto a rendita INAIL;
- l’assegno per assistenza personale e continuativa resta escluso dal meccanismo di incumulabilità richiamato.
Le nuove regole si applicano alle prestazioni con decorrenza dal 1° agosto 1997, per domande presentate dopo il 1° luglio 1997.
Cumulo tra pensione e reddito da lavoro
Se il pensionato del Fondo si rioccupa dopo la liquidazione della pensione, si applicano le norme AGO sul cumulo tra pensione e reddito da lavoro dipendente o autonomo.
Fa eccezione la rioccupazione presso un’azienda di navigazione aerea con rapporto di lavoro comportante l’obbligo di iscrizione al Fondo: in questo caso continua a valere l’art. 27 della L. n. 859/1965, con sospensione della pensione per tutta la durata del rapporto e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla rioccupazione.
La quota di pensione liquidata in capitale non è cumulabile con il reddito da lavoro durante i periodi di rioccupazione, secondo le regole AGO. Le disposizioni si applicano anche alle pensioni già in essere al 1° luglio 1997.
Retribuzione pensionabile e quote di pensione
La circolare distingue il trattamento delle anzianità maturate prima e dopo il 1° luglio 1997:
- per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 1997 la retribuzione pensionabile segue ancora la previgente normativa del Fondo;
- per le anzianità maturate dal 1° luglio 1997 non si applica più la disciplina dell’art. 24, comma 2, della L. n. 859/1965 sulla neutralizzazione dei periodi senza retribuzione o con retribuzione ridotta;
- dal 1° gennaio 1998 la retribuzione imponibile e pensionabile è quella dell’art. 12 della L. n. 153/1969.
Per il calcolo delle quote riferite ad anzianità ante 31 dicembre 1997 e post 1° gennaio 1998 occorre quindi usare criteri differenziati, tenendo conto delle retribuzioni teoriche Fondo Volo per il periodo 1° gennaio 1998 - cessazione, ove rilevanti, e delle retribuzioni effettivamente assoggettate a contribuzione secondo la disciplina AGO per il periodo successivo al 31 dicembre 1997.
La circolare richiama anche un esempio di calcolo delle quote A e D con decorrenza 1° gennaio 2000.
Limite massimo e limite minimo della pensione
Il limite massimo di retribuzione pensionabile, determinato ai sensi dell’art. 24 della L. n. 859/1965 come sostituito dalla L. n. 480/1988, è ridotto:
- del 10 per cento dalla data di entrata in vigore del decreto;
- del 20 per cento dal 1° gennaio 2000.
La disposizione si applica alle pensioni con decorrenza dal 1° luglio 1997. Per le decorrenze dal 1° luglio 1997 al 1° dicembre 1997 compreso sono riportati specifici limiti massimi nell’allegato 5.
La norma prevede anche che l’importo delle prestazioni del Fondo non possa essere inferiore al trattamento che sarebbe spettato applicando la normativa dell’AGO. Tale garanzia opera per le pensioni con decorrenza dal 1° luglio 1997.
Aliquote di rendimento
Per la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° luglio 1997 si applicano le aliquote di rendimento dell’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 503/1992, con i seguenti valori per la parte di retribuzione eccedente il tetto:
- fino al 33 per cento oltre il limite: 1,60 per cento;
- dal 33 al 66 per cento: 1,35 per cento;
- dal 66 al 90 per cento: 1,10 per cento;
- oltre il 90 per cento: 0,90 per cento.
Per le anzianità maturate prima del 1° luglio 1997 continuano a valere le aliquote integrali previste dalla disciplina previgente:
- 3 per cento fino al 26 novembre 1988;
- 2,50 per cento dal 27 novembre 1988 al 31 dicembre 1994;
- 2 per cento dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1997.
Liquidazione in capitale di una quota di pensione
Per le pensioni con decorrenza dal 1° luglio 1997 cambiano anche i limiti per la capitalizzazione di una parte della pensione:
- per i periodi di iscrizione fino al 27 novembre 1988 la quota capitalizzabile scende dal 50 per cento nel 1997 al 40 per cento nel 1998 e al 30 per cento dal 1999 in poi;
- per i periodi di iscrizione successivi al 27 novembre 1988 e fino al 1° luglio 1997 la quota capitalizzabile scende dal 25 per cento nel 1997 al 20 per cento nel 1998 e al 15 per cento dal 1999 in poi;
- per i periodi successivi al 1° luglio 1997 non spetta alcuna quota di pensione in capitale.
Tredicesima mensilità e supplementi di pensione
Dal 1° luglio 1997 la tredicesima mensilità segue le regole dell’AGO, essendo abrogata la precedente disciplina del Fondo che prevedeva il pagamento integrale ai titolari di pensione in godimento al 1° dicembre.
I contributi versati durante i periodi di rioccupazione con obbligo di iscrizione al Fondo danno diritto a un supplemento di pensione secondo l’art. 7 della L. n. 155/1981. Sono abrogate le norme previgenti del Fondo che disciplinavano il supplemento di pensione.
Opzioni ex L. n. 54/1982 e L. n. 407/1990
La circolare conferma la validità delle opzioni esercitate ai sensi dell’art. 6 della L. n. 54/1982 e dell’art. 6 della L. n. 407/1990.
Per chi ha esercitato tali opzioni, il trattamento pensionistico non può superare l’importo della retribuzione pensionabile, secondo quanto già previsto dal d.lgs. n. 503/1992. In relazione all’aumento dell’anzianità massima computabile a 40 anni, la maggiorazione prevista dalla L. n. 407/1990 opera solo per le anzianità oltre i 40 anni.
Per chi, alla data di entrata in vigore del decreto, già beneficiava della L. n. 407/1990 e non aveva raggiunto i 40 anni di contribuzione, continua ad applicarsi la disciplina della L. n. 54/1982 fino al conseguimento dei 40 anni.
Automaticità delle prestazioni
L’art. 5 del decreto estende al Fondo Volo il principio dell’automaticità delle prestazioni proprio dell’AGO. I contributi omessi e non prescritti, già utili al diritto alle prestazioni, devono essere considerati anche ai fini della misura.
Tali contributi vanno computati come se fossero stati versati tempestivamente e la liquidazione o ricostituzione delle pensioni con il loro computo non può essere anteriore al 1° luglio 1997, salvo il caso di pensioni anteriori per le quali la ricostituzione è ammessa solo se i contributi non risultavano prescritti a quella data. In caso di successivo recupero o regolarizzazione, la ricostituzione segue la decorrenza originaria della pensione.
Contenzioso
La competenza sui ricorsi sanitari e amministrativi contro i provvedimenti di reiezione in materia pensionistica e contributiva resta attribuita al Comitato di Vigilanza del Fondo Volo. I ricorsi devono quindi continuare a essere inoltrati secondo le modalità in uso.
Punti principali
Ambito e decorrenza della riforma
Il decreto n. 164/1997 armonizza il Fondo Volo alla disciplina dell’AGO. La circolare chiarisce che le nuove regole si applicano dal 1° luglio 1997, con diverse decorrenze specifiche per alcune prestazioni e con tutela delle posizioni già maturate entro il 30 giugno 1997.
Regime per chi aveva almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995
Per gli iscritti con almeno 18 anni interi di contribuzione al 31 dicembre 1995 continua il sistema retributivo della previgente normativa, come modificata dalle leggi richiamate. La retribuzione pensionabile fino al 31 dicembre 1997 resta quella del vecchio Fondo; dal 1° gennaio 1998 si applica la nozione dell’art. 12 L. n. 153/1969. Per le pensioni con decorrenza dal 1° febbraio 1998 è prevista anche la quota D.
Soggetti con meno di 18 anni al 31 dicembre 1995 e sistema misto
Per chi al 31 dicembre 1995 non aveva raggiunto 18 anni interi, la pensione è calcolata in parte col metodo retributivo per le anzianità fino al 31 dicembre 1995 e in parte col metodo contributivo per le anzianità dal 1° gennaio 1996. La quota contributiva si determina con montante individuale, aliquota di computo del 33% e coefficiente di trasformazione legato all’età.
Nuovi iscritti dopo il 31 dicembre 1995
Per gli iscritti successivi al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità a quella data è prevista solo la pensione di vecchiaia, liquidata col sistema contributivo. È consentito aggiungere un anno ogni cinque anni interi di lavoro con obbligo di iscrizione al Fondo, fino a un massimo di cinque anni, ai fini del raggiungimento dell’età pensionabile di 57 anni e del coefficiente di trasformazione.
Pensione di anzianità
Dal 1° luglio 1997 il diritto alla pensione di anzianità si consegue con i requisiti AGO, purché vi siano almeno 20 anni di contribuzione obbligatoria o volontaria nel Fondo. In alternativa, è possibile accedere con i requisiti della tabella A allegata al decreto, sempre con i minimi contributivi richiesti; in tal caso la pensione retributiva è ridotta secondo la tabella B allegata.
Pensione di vecchiaia
La pensione di vecchiaia richiede un’età ridotta di cinque anni rispetto al regime generale e un requisito contributivo/assicurativo pari a quello AGO, con almeno 15 anni di contribuzione nel Fondo. Alla data di entrata in vigore erano previste età di 58 anni per gli uomini e 53 per le donne, con progressivo innalzamento entro il 1° gennaio 2000, e contributi da 18 a 20 anni entro il 1° gennaio 2001.
Invalidità, inabilità e incumulabilità
Per le domande presentate dopo il 1° luglio 1997 si applicano le regole AGO in materia di invalidità e inabilità (L. n. 222/1984), mentre restano ferme le norme del Fondo sull’invalidità specifica. Si applicano anche le regole di incumulabilità con redditi da lavoro e con la rendita INAIL per lo stesso evento, secondo la L. n. 335/1995.
Cumulo pensione e redditi da lavoro
Se il pensionato si rioccupa dopo la liquidazione, si applicano le regole AGO sul cumulo con i redditi da lavoro, salvo il caso di rioccupazione presso un’azienda di navigazione aerea con obbligo di iscrizione al Fondo, nel quale continua ad applicarsi la sospensione della pensione prevista dalla L. n. 859/1965. Le disposizioni valgono anche per le pensioni già in essere al 1° luglio 1997.
Limiti, aliquote, capitale e trattamento minimo
La circolare indica la riduzione del limite massimo di retribuzione pensionabile del 10% dal 1° luglio 1997 e del 20% dal 1° gennaio 2000; la soppressione dell’arrotondamento ad anno; l’applicazione del trattamento minimo AGO per le pensioni dal 1° agosto 1997; le nuove aliquote di rendimento per le anzianità dal 1° luglio 1997; e le regole sulla liquidazione in capitale di quote di pensione, con progressiva riduzione delle quote capitalizzabili e azzeramento per i periodi successivi al 1° luglio 1997.
Tredicesima, supplementi, opzioni e automaticità
Dal 1° luglio 1997 la tredicesima segue le regole AGO; i contributi versati nei periodi di rioccupazione con obbligo di iscrizione danno diritto a supplemento di pensione; restano ferme le opzioni ex L. n. 54/1982 e L. n. 407/1990, con coordinamento rispetto al nuovo tetto di 40 anni; infine, si applica il principio di automaticità delle prestazioni anche al Fondo Volo per i contributi omessi non prescritti, con competenza sui ricorsi affidata al Comitato di Vigilanza del Fondo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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