Circolare numero 237 del 24-11-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina le nuove modalità di versamento dei contributi TBC, disoccupazione ed ENAOLI dovuti per il personale supplente della scuola, a seguito dell’ordinazione del pagamento delle retribuzioni tramite ruoli di spesa fissa prevista dall’art. 1, comma 24, della legge 549/1995. Per i contributi dal 1997 il versamento viene accentrato sui Centri interregionali di Bologna e Latina, con accredito alle sole sedi INPS di Bologna e Roma, e con presentazione delle denunce contributive da parte dei Centri stessi, mentre le denunce per le prestazioni di disoccupazione restano a carico delle istituzioni scolastiche. La circolare detta inoltre le regole per sistemare i versamenti relativi al periodo 1 settembre-31 dicembre 1996, distinguendo i casi di provincia con una sola sede INPS da quelli con più sedi, e indicando le operazioni di storno, trasferimento somme e verifica di eventuali discordanze.
Modalità di versamento e sistemazione dei contributi previdenziali per il personale supplente della scuola
Modalità di versamento dei contributi per il personale supplente della scuola
La circolare interviene sulla gestione dei contributi previdenziali dovuti per il personale supplente della scuola, alla luce dell’art. 1, comma 24, della legge 549/1995, che ha attribuito alle Direzioni provinciali del Tesoro l’ordinazione del pagamento delle retribuzioni mediante ruoli di spesa fissa. L’obiettivo è semplificare e rendere più funzionale la gestione dei versamenti, superando le criticità operative emerse con le istruzioni precedenti.
Presupposto normativo e finalità della nuova disciplina
L’art. 1, comma 24, della legge 549/1995 ha previsto che, dal 1 settembre 1996, il pagamento delle retribuzioni ai supplenti assunti a tempo determinato, prima curato dai Provveditorati agli studi o dalle istituzioni scolastiche autonome, fosse effettuato dalle Direzioni provinciali del Tesoro tramite ruoli di spesa fissa. In seguito a tale modifica, il Ministero del Tesoro aveva già emanato istruzioni sui contributi previdenziali dovuti all’INPS per TBC, disoccupazione ed ENAOLI. Tuttavia, l’applicazione pratica della procedura ha evidenziato difficoltà organizzative e tecniche, tali da richiedere un riesame complessivo della materia e un nuovo assetto concordato tra Ministero del Tesoro, Ministero della Pubblica Istruzione e INPS.
Nuove modalità di versamento dei contributi dal 1997
Per i contributi riferiti all’anno 1997 e successivi, il versamento dei contributi TBC 2,01%, DS 1,61% ed ENAOLI 0,16% viene effettuato dai Centri Interregionali di Bologna e Latina. I pagamenti sono disposti mediante ordinativi intestati esclusivamente alle sedi INPS di Bologna e di Roma, e non più a tutte le sedi provinciali territorialmente competenti come avveniva per i versamenti relativi al 1996.
La circolare precisa inoltre che la cadenza del versamento non è più soltanto semestrale, ma può essere mensile o plurimensile, in relazione al più ampio termine riconosciuto alle amministrazioni statali per il pagamento dei contributi INPS, fino alla fine del sesto mese successivo a quello nel quale cade la scadenza del periodo di paga a cui i contributi si riferiscono.
Denunce contributive e posizioni accentrate
La presentazione delle denunce contributive viene accentrata presso i Centri Interregionali del Ministero del Tesoro. In particolare:
- le denunce mensili con modello DM10/2 sono presentate dai Centri per ciascun mese;
- le denunce annuali con modello O1/M sono presentate sempre dai medesimi Centri, tramite supporti magnetici.
Per consentire tale gestione vengono aperte due posizioni contributive accentrate: una presso la sede INPS di Bologna e una presso la sede INPS di Roma. Le posizioni sono intestate a "Ministero del Tesoro - Centro interregionale di elaborazione per i servizi periferici del Tesoro" e nel campo attività economica deve essere indicato "Conto Personale Comparto Scuola".
Adempimenti delle istituzioni scolastiche per la disoccupazione
Le denunce relative alle prestazioni di disoccupazione, mediante modelli DS22 e DL 86/88 bis, restano invece in capo alle istituzioni scolastiche. Esse operano sulla base degli elementi forniti dai Centri interregionali e di quelli già disponibili presso le scuole stesse.
Sistemazione dei versamenti relativi al periodo 1 settembre - 31 dicembre 1996
Per i versamenti relativi al periodo 1 settembre-31 dicembre 1996 la circolare rinvia alle istruzioni già impartite dai Ministeri del Tesoro e della Pubblica Istruzione e richiede alle istituzioni scolastiche di procedere anche alla regolarizzazione documentale. In particolare, entro il 31 dicembre 1997 devono essere compilate le denunce individuali O1/M; inoltre devono essere compilate le denunce mensili DM10 oppure, in alternativa, una denuncia plurimensile DM10/V.
Sistemazione contabile in presenza di una sola sede INPS nella provincia
Quando nella provincia è presente una sola sede INPS ex provinciale, la sistemazione contabile dipende dal modo in cui le somme sono state imputate in via provvisoria. Se i versamenti sono confluiti nel conto di transito GPA 52/99, la sede deve effettuare lo storno verso i conti GPA 54/80 e/o GPA 54/51, a seconda che gli importi risultino nelle denunce DM10 oppure DM10/V.
La circolare precisa che lo storno ha natura esclusivamente di cassa, perché riguarda riscossioni già avvenute nell’esercizio in corso. Dopo tale passaggio, occorre completare gli ulteriori adempimenti previsti dalle norme vigenti per la definizione amministrativa e contabile delle partite.
Sistemazione contabile in presenza di più sedi INPS nella provincia
Se nella provincia operano più sedi INPS, la sede ex provinciale gestisce le somme di propria competenza, mentre le altre sedi devono richiedere il trasferimento delle somme loro spettanti alla sede che ha ricevuto il versamento, tramite modello SC 10. La richiesta deve indicare la denominazione di ciascuna istituzione scolastica e il relativo importo contributivo dovuto, così da consentire i necessari riscontri.
Una volta ricevuti i fondi, ciascuna sede procede all’imputazione contabile secondo le modalità ordinarie e completa gli ulteriori adempimenti per la definizione delle partite.
Verifiche e gestione delle discordanze
La circolare prevede infine una specifica procedura per il caso in cui emergano differenze tra le somme effettivamente riscosse e l’importo complessivamente dovuto in base alle denunce presentate dalle istituzioni scolastiche. In tale ipotesi, la sede ex provinciale deve contattare il competente Centro Interregionale del Ministero del Tesoro e, se necessario, richiedere copia del tabulato inviato dal Centro alle scuole interessate. Questa verifica serve a ricondurre a coerenza i dati contabili e contributivi relativi alle posizioni del personale supplente della scuola.
Punti principali
Presupposto normativo e contesto
L’art. 1, comma 24, della legge 549/1995 ha disposto che, dal 1 settembre 1996, il pagamento delle retribuzioni ai supplenti a tempo determinato sia curato dalle Direzioni provinciali del Tesoro mediante ruoli di spesa fissa. In attuazione di tale assetto, il Ministero del Tesoro aveva inizialmente impartito istruzioni per il versamento dei contributi previdenziali INPS e per i relativi adempimenti contributivi; la circolare interviene per superare le difficoltà organizzative e tecniche emerse e introduce nuove modalità concordate con i Ministeri interessati.
Nuove modalità di versamento dei contributi dal 1997
A partire dai contributi riferiti all’anno 1997, i versamenti per TBC 2,01%, DS 1,61% ed ENAOLI 0,16% sono effettuati dai Centri Interregionali di Bologna e Latina mediante ordinativi di pagamento intestati soltanto alle sedi INPS di Bologna e di Roma. Viene quindi superato il precedente sistema, adottato per il 1996, che prevedeva titoli di pagamento intestati a tutte le sedi provinciali INPS competenti per territorio. Il versamento non ha più cadenza semestrale ma può essere mensile o plurimensile, tenendo conto del termine più ampio concesso alle amministrazioni statali per il pagamento dei contributi INPS, fino alla fine del sesto mese successivo a quello in cui cade la scadenza del periodo di paga.
Denunce contributive e posizioni assicurative accentrate
Le denunce contributive mensili con modello DM10/2 e le denunce annuali con modello O1/M sono presentate direttamente dai Centri Interregionali di Bologna e Latina del Ministero del Tesoro. A tal fine vengono aperte due posizioni contributive accentrate: una presso la sede INPS di Bologna e una presso la sede INPS di Roma. Le posizioni sono intestate al "Ministero del Tesoro - Centro interregionale di elaborazione per i servizi periferici del Tesoro" e, nel campo attività economica, riportano "Conto Personale Comparto Scuola". La presentazione dei modelli O1/M avviene sempre tramite supporti magnetici.
Ruolo delle istituzioni scolastiche per disoccupazione e vecchie annualità
Le denunce di modello DS22 e DL 86/88 bis, ai fini delle prestazioni di disoccupazione, continuano a essere effettuate dalle istituzioni scolastiche, sulla base degli elementi forniti dai Centri interregionali e di quelli già in loro possesso. Per il periodo 1 settembre-31 dicembre 1996, le istituzioni scolastiche devono inoltre compilare le denunce individuali O1/M entro il 31 dicembre 1997 e predisporre le denunce mensili DM10 oppure una denuncia plurimensile DM10/V, seguendo le istruzioni già diramate dai Ministeri del Tesoro e della Pubblica Istruzione.
Sistemazione contabile dei versamenti 1 settembre-31 dicembre 1996: ipotesi con una sola sede INPS
Se nella provincia è competente una sola sede INPS ex provinciale, e le somme riscosse sono state provvisoriamente imputate al conto di transito GPA 52/99, la sede deve procedere allo storno verso i conti GPA 54/80 e/o GPA 54/51, a seconda che gli importi risultino nelle denunce DM10 oppure DM10/V. Lo storno è effettuato esclusivamente come operazione di cassa, trattandosi di sistemazioni riferite a riscossioni dell’esercizio in corso. Dopo lo storno, devono essere eseguiti gli ulteriori adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti per la definizione amministrativa e contabile delle partite.
Sistemazione contabile dei versamenti 1 settembre-31 dicembre 1996: ipotesi con più sedi INPS
Se nella provincia operano più sedi INPS, la sede ex provinciale conserva gli adempimenti relativi alle somme di propria pertinenza, mentre le altre sedi, sulla base degli importi risultanti dalle denunce in loro possesso, devono chiedere alla sede che ha ricevuto il versamento il trasferimento delle somme di competenza mediante modello SC 10. Ricevute le somme, ciascuna sede procede all’imputazione contabile secondo le modalità ordinarie e completa gli ulteriori adempimenti per la definizione delle partite. Nella richiesta di trasferimento devono essere indicati la denominazione di ciascuna istituzione scolastica e il relativo importo contributivo dovuto.
Verifiche in caso di discordanze
La circolare prevede che i dati indicati nella richiesta di trasferimento possano essere utili alla sede ex provinciale per i necessari riscontri qualora emergano differenze tra le somme riscosse e l’importo complessivamente dovuto dalle denunce delle varie istituzioni scolastiche. In caso di discordanze, la sede ex provinciale deve contattare il competente Centro Interregionale del Ministero del Tesoro e, se necessario, richiedere copia del tabulato trasmesso dal Centro alle istituzioni scolastiche interessate.
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