Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 245 del 28-11-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le nuove fattispecie introdotte dal D.L. 13 novembre 1997, n. 393, per la concessione di ulteriori periodi di indennità di mobilità a particolari categorie di lavoratori. Le disposizioni riguardano proroghe e riconoscimenti collegati a precedenti trattamenti CIGS, procedure concorsuali, accordi di programma e attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con termini specifici per la presentazione delle istanze e con attribuzione subordinata all’accertamento dell’INPS o a successivi decreti ministeriali.

Ulteriori periodi di indennità di mobilità per specifici gruppi di lavoratori ex D.L. n. 393/1997

Ulteriori periodi di indennità di mobilità per specifiche categorie di lavoratori

La circolare fornisce le istruzioni applicative del D.L. 13 novembre 1997, n. 393, che introduce una serie di proroghe e riconoscimenti speciali dell’indennità di mobilità per gruppi di lavoratori individuati in base alla situazione occupazionale, alla provenienza da aziende in crisi o fallite, ovvero allo svolgimento di attività particolari. Le misure sono in parte subordinate a specifici decreti ministeriali e, in ogni caso, all’accertamento dei requisiti da parte dell’INPS competente.

Proroga di otto mesi per i lavoratori già beneficiari di CIGS e licenziati il 13 novembre 1997

L’art. 1, comma 3, prevede una proroga di otto mesi dell’indennità di mobilità per i lavoratori che abbiano beneficiato del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’art. 4, comma 21, terzo periodo, della legge 28 novembre 1996, n. 608, e che risultino licenziati alla data del 13 novembre 1997, data di entrata in vigore del decreto.

La proroga riguarda i lavoratori occupati in unità produttive ubicate:

  • nei territori di cui all’art. 1 del D.L. n. 148/1993, convertito dalla legge n. 236/1993, cioè nelle aree depresse indicate dagli obiettivi 1 e 2 dei regolamenti CEE n. 2052/88 o n. 328/88, individuate ai sensi della legge n. 181/1989 per interventi di politica industriale e risanamento del settore siderurgico;
  • nelle altre aree che presentano un rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro, accertate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

In entrambe le ipotesi è necessario che, prima del 3 ottobre 1996, il Governo abbia stipulato un protocollo di intesa o un’intesa di programma sulla reindustrializzazione delle aree interessate con le Regioni o con le parti sociali. I lavoratori interessati devono presentare, entro il 3 dicembre 1997, un’istanza anche tramite le organizzazioni sindacali, allegando una dichiarazione di responsabilità che attesti il possesso dei requisiti. L’istanza va presentata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale previdenza e assistenza - Divisione XI, oppure inviata a mezzo raccomandata A.R. La concessione concreta del beneficio è subordinata a un successivo decreto del Ministro del lavoro e al controllo dei requisiti da parte della sede INPS competente.

Proroga per i lavoratori della Val Basento

L’art. 1, comma 5, interviene sulla disciplina già richiamata nella circolare n. 116 del 27 aprile 1995 per i lavoratori licenziati in zone interessate dagli accordi di programma di cui alla legge n. 64/1986. In origine la proroga dell’indennità di mobilità aveva validità per tutto il periodo di operatività di ciascun accordo, entro il limite massimo di un triennio dalla normale scadenza dell’indennità.

Il decreto modifica l’art. 4, comma 12, della legge 28 novembre 1996, n. 608, sostituendo:

  • il termine "31 dicembre 1996" con "31 dicembre 1998";
  • il limite massimo di "200 unità" con un limite di spesa di "12 miliardi", comprensivi degli oneri per la contribuzione figurativa;
  • la durata "un triennio" con "28 febbraio 1999".

Per effetto di tali modifiche, ai lavoratori interessati l’indennità di mobilità può essere riconosciuta fino alla realizzazione dei progetti previsti dall’accordo, ma comunque non oltre il 28 febbraio 1999. I beneficiari verranno individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro il limite della copertura finanziaria di 12 miliardi.

Indennità di mobilità per i lavoratori di aziende ammesse a concordato preventivo e poi fallite

L’art. 2, comma 1, riconosce un ulteriore periodo di indennità di mobilità ai lavoratori dipendenti da aziende ammesse alla procedura di concordato preventivo e successivamente dichiarate fallite, collocati in mobilità dopo avere fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi della legge 26 gennaio 1994, n. 56. La durata dell’indennità è pari a quella della proroga della CIGS a suo tempo riconosciuta, con conseguente riduzione della durata dell’indennità di mobilità.

Il beneficio è subordinato alla condizione che, prima della data di concessione della CIGS ex legge n. 56/1994, sia stata attivata un’apposita procedura di mobilità, poi revocata per consentire agli interessati la fruizione del trattamento. I lavoratori devono presentare, entro il 3 dicembre 1997, un’istanza con dichiarazione di responsabilità, anche tramite le organizzazioni sindacali, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale previdenza e assistenza - Divisione XI, oppure inviarla a mezzo raccomandata A.R. Il riconoscimento è comunque subordinato all’accertamento dei requisiti da parte della sede INPS competente.

Proroga dell’indennità di mobilità per lavoratori di aziende fallite destinati al riassorbimento

L’art. 2, comma 3, disciplina i casi di rilancio produttivo previsti in accordi sindacali stipulati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso le Regioni, a chiusura di vertenze di elevata rilevanza sociale relative ad aziende rilevate da fallimenti. La misura si applica alle aziende che abbiano fruito, entro il 31 luglio 1996, del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991.

Ai lavoratori destinati a essere riassorbiti nella ripresa dell’attività produttiva può essere riconosciuta una proroga dell’indennità di mobilità. La proroga può essere corrisposta fino alla data di riassunzione e, in ogni caso, non può superare i dodici mesi. I beneficiari saranno individuati con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Disciplina speciale per i lavoratori addetti allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

L’art. 4, commi 1 e 2, interviene in materia di indennità di mobilità per i lavoratori che hanno svolto attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il comma 1 interpreta l’art. 4, comma 31, della legge n. 608/1996 nel senso che i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità in data non anteriore al 1° gennaio 1996 hanno diritto all’indennità di mobilità anche in assenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, commi 1, 2 e 4, e 16, comma 1, della legge n. 223/1991.

Il comma 2 proroga al 31 dicembre 1998 l’iscrizione nelle liste di mobilità e il riconoscimento della relativa indennità per tutta la durata dell’iscrizione. In base alla natura di normativa speciale, ai lavoratori spetta l’indennità dalla data di iscrizione nelle liste fino al 31 dicembre 1998. Di conseguenza, le domande respinte per mancanza dei requisiti di cui all’art. 16, comma 1, oppure accolte entro i limiti ordinari di durata di cui all’art. 7, commi 1, 2 e 4, della legge n. 223/1991, devono essere riesaminate e l’indennità deve essere concessa fino al 31 dicembre 1998, purché gli interessati risultino regolarmente iscritti nelle liste di mobilità.

La circolare precisa inoltre che, salvo quanto diversamente disposto dalla stessa e dal messaggio n. 24568 del 4 maggio 1996, continuano ad applicarsi le disposizioni generali che regolano l’indennità di mobilità per la generalità dei lavoratori, in particolare quelle sul permanere dello stato di disoccupazione e sull’incompatibilità con i trattamenti pensionistici diretti.

Punti principali

Proroga di otto mesi per lavoratori già in CIGS e licenziati il 13 novembre 1997

L’indennità di mobilità è prorogata di otto mesi per i lavoratori che hanno fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall’art. 4, comma 21, terzo periodo, della legge n. 608/1996 e che risultino licenziati alla data di entrata in vigore del D.L. n. 393/1997. La proroga riguarda lavoratori occupati in unità produttive situate in aree depresse o in altre aree con rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro, a condizione che esistesse un protocollo di intesa o intesa di programma sulla reindustrializzazione stipulato prima del 3 ottobre 1996. L’istanza va presentata entro il 3 dicembre 1997 al Ministero del lavoro o inviata con raccomandata A.R., con dichiarazione di responsabilità; la concessione finale è subordinata a specifico decreto ministeriale e all’accertamento dei requisiti da parte dell’INPS.

Proroga per i lavoratori della Val Basento fino al 28 febbraio 1999

Per i lavoratori della Val Basento la circolare richiama la disciplina già applicata agli accordi di programma ex legge n. 64/1986 e precisa che l’art. 1, comma 5, del D.L. n. 393/1997 modifica la legge n. 608/1996 prorogando il limite temporale dal 31 dicembre 1996 al 31 dicembre 1998 e il periodo massimo da un triennio al 28 febbraio 1999, entro il tetto di spesa di 12 miliardi comprensivi della contribuzione figurativa. Il beneficio può essere riconosciuto fino alla realizzazione dei progetti previsti dall’accordo, ma comunque non oltre il 28 febbraio 1999. I beneficiari sono individuati con decreto del Ministro del lavoro nei limiti della copertura finanziaria.

Indennità di mobilità per lavoratori di aziende fallite con CIGS ex legge n. 56/1994

L’art. 2, comma 1, riconosce ai lavoratori dipendenti da aziende ammesse a concordato preventivo e poi dichiarate fallite, collocati in mobilità dopo la fruizione di una proroga della CIGS concessa ai sensi della legge n. 56/1994, un periodo di indennità di mobilità pari alla durata della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale. Il beneficio opera se prima della concessione della CIGS era stata attivata una procedura di mobilità successivamente revocata per consentire la fruizione del trattamento. Anche in questo caso l’istanza deve essere presentata entro il 3 dicembre 1997, con dichiarazione di responsabilità, al Ministero del lavoro o tramite raccomandata A.R., e il diritto è subordinato alla verifica della sede INPS competente.

Proroga fino a 12 mesi per lavoratori riassorbibili in aziende fallite

L’art. 2, comma 3, consente una proroga dell’indennità di mobilità a favore di particolari lavoratori licenziati da aziende fallite, quando il rilancio produttivo sia previsto in accordi sindacali stipulati presso il Ministero del lavoro o le Regioni per la chiusura di vertenze di elevata rilevanza sociale. Il beneficio riguarda aziende che abbiano usufruito, entro il 31 luglio 1996, della CIGS ex art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, e i lavoratori destinati a essere riassorbiti nella ripresa dell’attività produttiva. La proroga può essere corrisposta fino alla data di riassunzione e, in ogni caso, non oltre dodici mesi. I beneficiari sono individuati con apposito decreto ministeriale.

Disciplina speciale per i lavoratori addetti allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

L’art. 4, commi 1 e 2, interpreta in senso favorevole l’art. 4, comma 31, della legge n. 608/1996, stabilendo che i lavoratori che hanno svolto attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, iscritti nelle liste di mobilità a partire da una data non antecedente al 1° gennaio 1996, hanno diritto all’indennità anche in mancanza dei requisiti di cui agli artt. 7, commi 1, 2 e 4, e 16, comma 1, della legge n. 223/1991. L’iscrizione nelle liste di mobilità e il correlato diritto all’indennità sono prorogati al 31 dicembre 1998 per tutta la durata dell’iscrizione. Le domande respinte o accolte solo entro i limiti ordinari devono essere riesaminate e l’indennità riconosciuta fino al 31 dicembre 1998, purché gli interessati risultino regolarmente iscritti nelle liste di mobilità. Rimangono applicabili, salvo diverse indicazioni, le regole generali sull’indennità di mobilità, inclusi il permanere dello stato di disoccupazione e l’incompatibilità con i trattamenti pensionistici diretti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.