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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10098/2026 del 18/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La controversia trae origine da un complesso giudizio già passato per una precedente cassazione con rinvio. In appello, la Corte di Roma aveva rigettato l'impugnazione proposta dalla parte attrice avverso la decisione del Tribunale di Roma, che aveva dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti di uno dei convenuti e rigettato la domanda nei confronti dell'altro. In sede di legittimità la ricorrente ha proposto ricorso principale affidato a tre motivi, mentre la controparte ha resistito con controricorso e ricorso incidentale. La Corte di cassazione, tuttavia, non è entrata nel merito dei motivi perché ha rilevato che la ricorrente non aveva depositato, entro il termine perentorio dell'art. 369 c.p.c., la copia notificata della sentenza impugnata, nonostante nel ricorso fosse affermato che la decisione le era stata notificata. Inoltre, la notifica del ricorso per cassazione era avvenuta oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza d'appello; pertanto non era invocabile alcuna delle eccezioni che consentono di evitare l'improcedibilità. La Corte ha anche richiamato il principio per cui la mancanza può essere sanata solo se la relativa documentazione risulti comunque disponibile al giudice per essere stata depositata dal controricorrente o acquisita tramite fascicolo d'ufficio nei casi previsti, circostanze non ricorrenti nel caso concreto.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso principale per mancato deposito della copia notificata della sentenza impugnata entro il termine di cui all'art. 369, comma 2, c.p.c., rilevando altresì che la notifica del ricorso era avvenuta oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza di appello. Conseguentemente non ha esaminato il merito dei motivi di ricorso né il ricorso incidentale. Ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controparte e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    primo comma, n. 2; comma secondo

    il ricorrente deve depositare nel termine perentorio la copia della sentenza impugnata munita della relata di notificazione; la sua mancanza comporta improcedibilità del ricorso, salvo le eccezioni riconosciute dalla giurisprudenza

  • art. 372 c.c.

    non consente di sanare tardivamente l'omesso deposito della copia notificata della sentenza quando il termine è prescritto a pena di improcedibilità

  • art. 325 c.p.c.

    il termine breve per impugnare decorre, nei casi previsti, dalla comunicazione o notificazione della decisione di merito

  • art. 370 c.p.c.

    la produzione della documentazione mancante può rilevare se avviene nel termine di costituzione del controricorrente e la documentazione è comunque nella disponibilità del giudice

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    comma 1-quater; comma 1-bis

    la declaratoria di improcedibilità comporta l'attestazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la produzione della copia notificata della sentenza impugnata è onere del ricorrente e deve avvenire nel termine perentorio previsto dall'art. 369 c.p.c., salvo specifiche eccezioni.
  • La sola dichiarazione contenuta nel ricorso circa l'avvenuta notificazione della sentenza non esonera il ricorrente dal deposito della relativa documentazione processuale.
  • L'omesso deposito della copia notificata della sentenza determina improcedibilità del ricorso quando il ricorso sia stato proposto oltre il termine breve decorrente dalla notificazione della decisione e non ricorrano le eccezioni elaborate dalla giurisprudenza.
  • La tardiva produzione documentale non può essere utilizzata per recuperare l'omissione quando la norma richiede il deposito a pena di improcedibilità e la documentazione non sia comunque già nella disponibilità del giudice nei modi consentiti.
  • La declaratoria di improcedibilità comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità e, se dovuto, l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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