Sentenza del 20/10/2016 n. 5444 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - REDDITOMETRO - ACCERTAMENTI "A TAVOLINO" - Obbligo - Sussiste - Notifica del processo verbale di constatazione - PVC - Obbligo di consegna - Garanzia del contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'accertamento fondato sul redditometro, sostenendo che si trattasse di un accertamento "a tavolino" e che, a garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa, fosse necessario notificare o consegnare il processo verbale di constatazione (PVC). Ha inoltre contestato la sufficienza degli elementi utilizzati dall'Amministrazione finanziaria, poiché il redditometro ha natura statistica e si fonda su presunzioni semplici, che richiedono ulteriori dati concreti di riscontro.
La decisione
La sentenza afferma che, per gli accertamenti a tavolino basati sul redditometro, sussiste l'obbligo di instaurare il contraddittorio con il contribuente e di garantire la conoscibilità degli elementi posti a fondamento della pretesa, anche mediante la consegna o notificazione del PVC quando previsto. Il redditometro, essendo uno strumento meramente presuntivo e statistico, non può costituire da solo una prova sufficiente del maggior reddito: le risultanze devono essere corroborate da ulteriori dati e circostanze idonei a sostenerle. In assenza di tali garanzie o di adeguato supporto probatorio, l'accertamento è esposto all'annullamento.
Norme richiamate
Art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Disciplina l'accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche, anche attraverso elementi indicativi di capacità contributiva individuati dai decreti ministeriali.
Decreti ministeriali sul redditometro
Individuano, con periodicità prevista dalla disciplina applicabile, gli elementi e gli indici di capacità contributiva utilizzabili per la ricostruzione presuntiva del reddito.
Principio del contraddittorio endoprocedimentale
Negli accertamenti a tavolino fondati su elementi presuntivi, il contribuente deve poter conoscere gli elementi dell'accertamento e fornire chiarimenti o prova contraria prima della definitività della pretesa, secondo le garanzie previste dalla disciplina applicabile.
Disciplina del processo verbale di constatazione (PVC)
La consegna o notificazione del PVC costituisce una garanzia del contribuente quando il procedimento e la normativa applicabile la rendono necessaria, consentendo di conoscere le contestazioni e preparare la difesa.
Disciplina dei parametri e degli studi di settore
Il richiamo evidenzia che anche gli strumenti statistici di ricostruzione del reddito necessitano di ulteriori elementi di supporto e non possono fondare automaticamente la pretesa tributaria senza un adeguato confronto con la situazione concreta del contribuente.
Massime di principio
- Il redditometro è uno strumento presuntivo e statistico: i suoi risultati non costituiscono automaticamente prova piena del maggior reddito.
- L'Amministrazione finanziaria deve collegare gli indici di capacità contributiva alla situazione concreta del contribuente e fornire ulteriori elementi di riscontro.
- Negli accertamenti a tavolino il contribuente deve essere posto in condizione di conoscere gli elementi utilizzati e di interloquire con l'Amministrazione, quando ciò è previsto dalla disciplina applicabile.
- La mancata consegna o notificazione del PVC, ove obbligatoria, può compromettere la validità dell'accertamento e ledere il diritto di difesa.
- Il contribuente può superare la presunzione dimostrando l'origine delle risorse utilizzate, la non riferibilità delle spese, la disponibilità di redditi esenti o già tassati oppure altri fatti incompatibili con il reddito presunto.
- In casi analoghi occorre verificare sia il rispetto delle garanzie procedimentali sia la presenza di elementi concreti che corroborino gli indici statistici utilizzati.
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