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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01527/2024 del 15/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un verbale della Polizia Stradale con cui era stata contestata la violazione dell'art. 116, comma 14, C.d.S. perché un terzo era stato trovato alla guida di un motociclo di proprietà del ricorrente senza aver conseguito la patente. Al proprietario erano state irrogate la sanzione pecuniaria e la sanzione accessoria del sequestro amministrativo finalizzato alla confisca. Il proprietario aveva opposto il verbale sostenendo che la circolazione fosse avvenuta contro la sua volontà, quindi in ipotesi di circolazione prohibente domino, e che la sanzione accessoria non potesse colpirlo perché egli non era il trasgressore materiale. Il Tribunale aveva respinto l'appello, ritenendo che non fossero state adottate cautele idonee a impedire l'uso del mezzo e che il proprietario non potesse considerarsi estraneo alla violazione. In Cassazione il ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 213, comma 4, 116, commi 14 e 17, C.d.S., sostenendo che la confisca/sequestro sarebbe applicabile solo al proprietario-trasgressore e non quando alla guida vi sia un terzo, oltre a lamentare che la motivazione di merito avesse erroneamente escluso la circolazione contro la sua volontà.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo, formalmente costruito come violazione di legge, era in realtà fondato su censure di merito e su una diversa ricostruzione dei fatti già esaminati dal giudice di appello, senza un'effettiva critica delle affermazioni in diritto della sentenza impugnata. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui il proprietario del veicolo risponde delle violazioni commesse da terzi e può essere assoggettato alla confisca/sequestro se non prova che la circolazione sia avvenuta contro il suo volere e senza sua colpa nella custodia. La Corte ha confermato che, per configurare la circolazione prohibente domino, occorre un concreto e idoneo comportamento ostativo del proprietario e l'adozione di cautele effettive per impedire l'uso del mezzo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, senza provvedere sulle spese perché l'intimata non si era costituita.

Norme richiamate

  • art. 116, commi 14, 15 e 17, C.d.S.

    violazione contestata e sanzione accessoria del sequestro finalizzato alla confisca

    la sanzione accessoria è collegata alla violazione della guida senza patente e può operare anche nei confronti del proprietario del veicolo, salvo prova che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà e senza sua colpa nella custodia

  • art. 196, comma 1, C.d.S.

    responsabilità solidale del proprietario

    il proprietario del veicolo risponde solidalmente delle violazioni commesse da terzi

  • art. 6, comma 1, L. n. 689/1981

    responsabilità solidale del proprietario

    richiamato per fondare la responsabilità del proprietario per gli illeciti commessi da terzi con il mezzo

  • art. 213, comma 4, C.d.S.

    richiamato nel motivo di ricorso

    invocato dal ricorrente per contestare la legittimità del sequestro finalizzato alla confisca

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    vizio di violazione di legge

    il motivo per violazione di legge deve indicare le norme violate e argomentare in modo specifico e intellegibile il contrasto con la sentenza impugnata

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    l'omessa specifica deduzione del contrasto tra decisione impugnata e norme violate comporta inammissibilità

  • art. 380-bis c.p.c.

    procedimento accelerato e proposta di definizione

    la Corte ha definito il ricorso in conformità alla proposta di inammissibilità e ha applicato la correlata sanzione pecuniaria

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    somma in favore della Cassa delle ammende

    richiamato per la condanna sanzionatoria in caso di decisione accelerata conforme alla proposta su ricorso inammissibile

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile quando non confronta specificamente le norme asseritamente violate con le effettive affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata e si risolve in una diversa lettura dei fatti.
  • In tema di sanzioni per circolazione di veicolo affidato a terzi, il proprietario può essere assoggettato anche alla sanzione accessoria della confisca/sequestro se non dimostra che il mezzo circolava contro la sua volontà e senza sua colpa nella custodia.
  • La circolazione prohibente domino richiede la prova di un concreto e idoneo comportamento ostativo del proprietario, con cautele effettive e adeguate al caso concreto, tali da impedire l'uso del veicolo.
  • Quando il ricorso viene deciso in conformità alla proposta formulata nel procedimento accelerato per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati, può essere disposta la condanna del ricorrente alla somma in favore della Cassa delle ammende anche se la parte intimata non si è costituita.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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