Cassazione Civile, Ordinanza n. 26152/2024 del 07/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Una società assicuratrice aveva emesso un assegno bancario non trasferibile dell'importo di euro 9.900, poi incassato presso la società ricorrente da un soggetto diverso dal legittimo prenditore, il quale si era presentato con documenti falsi e aveva apposto una firma disconosciuta dal beneficiario effettivo. Dopo aver nuovamente pagato il vero beneficiario, la società assicuratrice aveva chiesto la restituzione della somma alla banca/posta negoziatrice, deducendone la responsabilità per l'erronea identificazione del presentatore e per il pagamento a soggetto non legittimato. La Corte d'appello aveva accolto la domanda, ritenendo provati il titolo, la sua negoziazione, il mancato pagamento al vero beneficiario e il nuovo pagamento, nonché la colpa della banca per aver limitato i controlli identificativi. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme su onere della prova e falsa applicazione di norme processuali, sostenendo che non fosse provato il mancato pagamento al legittimo prenditore; 2) violazione delle norme sulla diligenza della banca negoziatrice, contestando che potesse essere affermata colpa in presenza di titolo integro e documenti apparentemente regolari e negando rilievo alle raccomandazioni ABI; 3) violazione delle norme sul concorso colposo del creditore/danneggiato, deducendo che la spedizione dell'assegno per posta ordinaria avesse contribuito causalmente all'evento dannoso e dovesse comportare una riduzione o esclusione della responsabilità della mittente. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi, ritenendo che mirassero a ottenere un riesame del fatto e che la motivazione della Corte d'appello fosse congrua e specifica; ha invece accolto il terzo motivo, affermando la rilevanza causale dell'invio del titolo tramite posta ordinaria e il concorso di colpa della mittente. Il testo fornito si arresta alla dichiarazione di accoglimento del terzo motivo e di inammissibilità dei primi due, senza riportare integralmente il dispositivo finale consequenziale.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibili i primi due motivi di ricorso perché diretti a sollecitare una nuova valutazione del merito e non confrontati con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Ha invece ritenuto fondato il terzo motivo, richiamando il principio delle Sezioni Unite sul concorso di colpa ex art. 1227, comma 1, c.c. quando il mittente utilizzi la posta ordinaria per l'invio di un assegno, esponendosi volontariamente a un rischio maggiore e concorrendo causalmente al danno. Nel testo disponibile non è trascritto il dispositivo completo oltre a tale statuizione intermedia; si ricava comunque che il ricorso è stato accolto almeno in parte sul terzo motivo.
Norme richiamate
art. 43 R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736
richiamato in tema di pagamento dell'assegno e identificazione del prenditore; la Corte non ne trae un principio autonomo decisivo nel testo riportato
art. 1218 c.c.
richiamato dalla ricorrente per contestare la responsabilità contrattuale della banca, ma i primi due motivi sono dichiarati inammissibili
art. 2697 c.c.
richiamato sulla ripartizione dell'onere della prova; la censura è ritenuta inammissibile perché volta a rivalutare il fatto
art. 40 c.p.
richiamato dalla ricorrente in relazione al nesso causale; il terzo motivo è accolto nel senso del concorso causale della condotta del mittente
art. 41 c.p.
richiamato dalla ricorrente in relazione al nesso causale; il terzo motivo è accolto nel senso del concorso causale della condotta del mittente
art. 112 c.p.c.
la dedotta violazione è dichiarata inammissibile poiché la sentenza d'appello conteneva effettiva motivazione
art. 111 Cost.
richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. per lamentare difetto di motivazione; la censura è ritenuta inammissibile
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per denunciare nullità della sentenza per omessa motivazione; la censura è respinta come inammissibile
art. 1176, comma 2, c.c.
invocato per il parametro di diligenza qualificata della banca negoziatrice; la Corte richiama il proprio orientamento secondo cui il controllo del presentatore va valutato in concreto
art. 1992 c.c.
richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo; non costituisce ratio decisiva nel testo riportato
L. 29 dicembre 2000, n. 445
richiamata dalla ricorrente nel secondo motivo, ma senza specifica incidenza decisoria nel testo
art. 1227, comma 1, c.c.
applicato per affermare il concorso colposo del mittente che spedisce l'assegno con posta ordinaria, concorrendo causalmente al danno
art. 83 D.P.R. 14 marzo 1973, n. 156
richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo in tema di spedizione postale del titolo; il motivo è accolto per il concorso di colpa del mittente
D.M. 26 febbraio 2004
richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo, senza autonoma elaborazione nel testo
Cass. Sez. Un. 9769/2020
richiamata per il principio di corresponsabilità tra mittente e banca nel pagamento di assegni inviati con posta ordinaria
Cass. 34107/2019
richiamata per escludere che la circolare ABI abbia portata precettiva e per escludere un obbligo generalizzato di due documenti di identità
Cass. 34108/2019
richiamata per escludere che la circolare ABI abbia portata precettiva e per escludere un obbligo generalizzato di due documenti di identità
Cass. ord. 26866/2022
richiamata come conferma del precedente orientamento sul controllo identificativo del presentatore dell'assegno
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è censurabile la valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito sul pagamento dell'assegno a soggetto non legittimato, quando la critica si risolva in una richiesta di nuova valutazione delle prove.
- La denuncia presentata dal beneficiario effettivo, unitamente agli elementi documentali e al successivo nuovo pagamento al legittimo prenditore, può essere valorizzata dal giudice di merito come prova del pagamento a soggetto diverso dal beneficiario; tale apprezzamento, se logicamente motivato, non è sindacabile in cassazione.
- La responsabilità della banca negoziatrice per pagamento a non legittimato va valutata in concreto, secondo la diligenza professionale dell'art. 1176, comma 2, c.c., tenendo conto delle circostanze specifiche del caso e dell'eventuale necessità di approfondimenti ulteriori sull'identità del presentatore.
- Le raccomandazioni associative dell'ABI, in quanto tali, non hanno autonoma forza precettiva generale e non determinano da sole il contenuto della diligenza esigibile, che va desunta dall'ordinamento e dalle concrete circostanze del pagamento.
- L'invio di un assegno tramite posta ordinaria espone volontariamente il mittente a un rischio superiore a quello ordinariamente evitabile e integra un antecedente causale dell'evento dannoso, con conseguente possibile concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.
- La condotta colposa del mittente e quella della banca nell'identificazione del prenditore possono concorrere causalmente nella produzione del danno, con riparto della responsabilità in base al contributo causale di ciascuna condotta.
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