Cassazione Penale, Sentenza n. 43081/2022 del 14/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che disponeva gli arresti domiciliari per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, contestando in primo luogo (1) violazione dell'art. 273 c.p.p. e carenza/manifesta illogicità della motivazione per aver valorizzato circostanze indimostrate (presunti "via vai" di persone, dichiarazioni di Campana Filippo, rinvenimento in casa di 80 euro, un bilancino, nastro isolante e buste), e chiedendo comunque la sussunzione della condotta nella fattispecie di lieve entità (comma 5 art. 73 d.P.R. 309/90). In secondo luogo (2) deduce violazione degli artt. 274 lett. c) e 275, comma 2‑bis, c.p.p., e carenza/manifesta illogicità della motivazione in ordine all'attualità del pericolo di reiterazione del reato, contestando la valutazione di due episodi di cessione di un grammo ciascuno e l'uso di un precedente associativo di oltre vent'anni prima.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il Tribunale ha ritenuto che le censure fossero, in gran parte, censure di fatto rivolte alla ricostruzione probatoria operata nell'ordinanza impugnata, che aveva descritto dettagliatamente i servizi di osservazione e la piattaforma indiziaria (tra cui la cessione a Campana Filippo e la corrispondenza del nastro isolante rinvenuto con quello usato nel confezionamento). Il Tribunale ha inoltre osservato che la misura cautelare è compatibile anche con l'ipotesi di lieve entità (quindi la petizione in tal senso non sorretta da interesse ai sensi dell'art. 568, comma 4 c.p.p. non è rilevante). Sulla sussistenza delle esigenze cautelari, il Tribunale ha ritenuto provata un'attività di spaccio non occasionale e ha richiamato il precedente per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, concludendo che altre misure non custodiali sarebbero inidonee a prevenire la reiterazione a causa della libertà di movimento che consentirebbero. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/90
La condotta contestata è stata qualificata ai sensi dell'art. 73; il Tribunale ha ritenuto che anche l'ipotesi di lieve entità non escluda la possibile applicazione di misure cautelari quali gli arresti domiciliari
art. 309 c.p.p. (istanza di riesame)
Norma procedurale richiamata quale base per l'istanza di riesame; il giudizio di ammissibilità del ricorso è stato espresso sul presupposto che le censure fossero in massima parte portate contro la valutazione probatoria
art. 273 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente per lamentare vizi di motivazione; il Tribunale ha comunque considerato le doglianze come censure di fatto non idonee a far dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza
art. 274 lett. c) e art. 275, comma 2‑bis, c.p.p.
Richiamate in relazione al requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione: il Tribunale ha ritenuto sussistenti esigenze cautelari sulla base di elementi concreti (ripetuti episodi di cessione, precedente per associazione)
art. 568, comma 4 c.p.p.
Richiamata in ordine all'interesse a dedurre la sussunzione nella fattispecie di lieve entità; il Tribunale ha ritenuto la censura priva di interesse ai sensi di tale disposizione
Massime di principio
- Le impugnazioni contro misure cautelari che si limitano a contestare la valutazione probatoria effettuata dal giudice del merito sono spesso inammissibili o destinate a essere rigettate: bisogna far emergere vizi giuridici o illogicità manifeste nella motivazione, non il semplice dissenso sulla valutazione delle prove
- Elementi quali servizi di osservazione, riscontri materiali (anche minuti, come l'identità di un nastro isolante) e dichiarazioni di terzi possono formare una 'piattaforma indiziaria' sufficiente a giustificare misure cautelari quando ricomponibili in un quadro coerente
- La qualificazione della condotta come di 'lieve entità' non esclude automaticamente la possibilità di misure cautelari: è necessario dimostrare interesse e ragioni giuridiche concrete per la riconsiderazione della sussunzione normativa
- Per contestare l'attualità del pericolo di reiterazione è utile fornire elementi concreti che dimostrino l'assenza di contatti con fornitori, l'esiguità e la sporadicità dell'attività, e proporre misure alternative concrete e idonee a prevenire il rischio; altrimenti il giudice può ritenere necessaria la custodia per prevenire la relazione con la rete di approvvigionamento
- Precedenti penali, anche se datati, possono essere considerati dal giudice ai fini delle esigenze cautelari se inseriti in un quadro che suggerisca la potenziale pericolosità per la reiterazione del reato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 43058/2022 del 14/11/2022
- Sentenza penale · 14 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 43059/2022 del 14/11/2022
- Sentenza penale · 14 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 43060/2022 del 14/11/2022
- Sentenza penale · 14 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 43061/2022 del 14/11/2022
- Sentenza penale · 14 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 43063/2022 del 14/11/2022
- Sentenza penale · 14 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 43064/2022 del 14/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →