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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30705/2026 del 11/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale)

La controversia

Il Tribunale di sorveglianza ha revocato la semilibertà concessa a un condannato, valorizzando due episodi ritenuti sintomatici di un uso non corretto dei margini di libertà: il ritardo di circa venti minuti nel rientro in istituto del 10 marzo 2026, giustificato dall’esaurimento del carburante del motociclo ma reputato poco attendibile e sanzionato disciplinarmente con ammonizione; e l’allontanamento, il 17 marzo 2026, dal luogo di lavoro durante la pausa pranzo, ritenuto in contrasto con le prescrizioni che imponevano di consumare il pasto in un luogo di ristoro prossimo alla sede lavorativa, fatto anch’esso sanzionato in via disciplinare. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di sorveglianza avrebbe valutato in modo frammentario e automatico i singoli episodi senza una complessiva verifica della condotta e del percorso trattamentale. Ha inoltre contestato, quanto al primo episodio, che il ritardo fosse minimo e che la spiegazione addotta fosse stata smentita da elementi di prova; quanto al secondo, ha sostenuto che la violazione si fondasse solo su un sospetto e che non fosse stato accertato con certezza l’effettivo allontanamento dal territorio consentito, essendo comunque ammesso un allontanamento per il pranzo nei pressi del luogo di lavoro.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse svolto una valutazione complessiva e non automatica dei due episodi, dando conto con motivazione non apparente e non illogica della loro incidenza sul rispetto delle prescrizioni e dell’incompatibilità con la prosecuzione della semilibertà. Le doglianze difensive sono state considerate meramente confutative e dirette a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In materia di semilibertà e, più in generale, di misure alternative alla detenzione, la valutazione sulla perdurante meritevolezza del condannato e sulla compatibilità della condotta con la prosecuzione del beneficio spetta al giudice di sorveglianza, che deve compiere un apprezzamento complessivo del percorso trattamentale e della condotta tenuta.
  • La revoca o la conferma del beneficio non può essere sindacata in cassazione mediante una nuova rivalutazione del merito delle risultanze istruttorie, essendo il controllo di legittimità limitato alla verifica della completezza, coerenza e non manifesta illogicità della motivazione, oltre che della corretta applicazione della legge.
  • Non è viziata da automatismo la decisione che valorizzi, in modo unitario e in successione temporale, più episodi di inosservanza delle prescrizioni come indice di inidoneità del regime extramurario a proseguire secondo il programma trattamentale.
  • Le censure che si risolvono nella proposta di una lettura alternativa dei fatti o nella contestazione della loro attendibilità, senza individuare un effettivo errore di diritto o una manifesta illogicità, sono inammissibili in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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