Cassazione Penale, Ordinanza n. 17178/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva ridotto la pena per un episodio di detenzione di stupefacenti inserito in un più ampio contesto di concorso criminoso. Con il ricorso ha contestato la motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo che non fosse provato un suo effettivo contributo organizzativo o finanziario all'acquisto della sostanza stupefacente; ha inoltre censurato la ritenuta aggravante dell'ingente quantità e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla responsabilità, osservando che la Corte di appello aveva motivato in modo solido e non illogico, valorizzando un compendio intercettivo che dimostrava un contributo pieno, attivo e consapevole dell'imputato alla programmazione, al reclutamento del corriere, alle modalità operative della trasferta e al finanziamento dell'operazione. Ha poi rilevato che la doglianza sull'aggravante dell'ingente quantità non era stata dedotta in appello e quindi non poteva essere proposta per la prima volta in cassazione. Quanto alle attenuanti generiche, ha ritenuto congrua la motivazione di merito, fondata sull'assenza di elementi positivamente valutabili, e ha reputato la censura generica e priva di specifici riferimenti istruttori. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 81 cpv. c.p.
richiamato per qualificare la continuazione tra i fatti contestati
art. 100 c.p.
richiamato nel capo di imputazione, senza specifiche considerazioni interpretative nella decisione
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice relativa alla detenzione di stupefacenti oggetto del capo contestato
art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
aggravante dell'ingente quantità; la Corte ne ha rilevato la non deducibilità in cassazione perché non proposta in appello
art. 616 c.p.p.
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente all'inammissibilità
Massime di principio
- In presenza di una doppia conforme sorretta da motivazione coerente e non manifestamente illogica, la censura di legittimità sulla ricostruzione del contributo concorsuale è inammissibile quando si risolva in una mera richiesta di diversa lettura del materiale probatorio.
- Il concorso nel reato di stupefacenti può essere desunto anche da elementi di partecipazione alla programmazione dell'operazione, al reclutamento del corriere, alla definizione delle modalità di occultamento e alla predisposizione del finanziamento, purché tali dati emergano con chiarezza dal compendio probatorio.
- Le questioni non dedotte con specifico motivo di appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione sia mancante, apparente o manifestamente illogica; non basta una doglianza generica priva di specifici elementi di fatto favorevoli all'imputato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.
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