Sentenza n. 12833/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento: A) quanto al ricorso introduttivo: - del Decreto n. 172 del 13/12/2022, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 151 del 14/12/2022 e sul sito della medesima Regione, ad oggetto “Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 217 e 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi”, con cui la Regione Veneto ha, inter alia, determinato gli oneri di ripiano della spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 da versare, secondo le modalità procedurali ivi indicate, “entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione” dello stesso Decreto (il “Provvedimento”); - dell'Allegato A al predetto Provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, con cui la Regione Veneto ha indicato il ripiano complessivamente dovuto, inter alia, dalla ricorrente a titolo di payback per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 quantificandolo in misura complessiva di € 217.451,18; - della nota della Regione Veneto prot. n. 18407 dell'11/01/2023, inviata con PEC in pari data recante riscontro all'istanza di accesso agli atti della ricorrente in avanzata in data 11/01/2023, nonché e per quanto occorrere possa, dei documenti e/o atti e/o provvedimenti in essa specificamente elencati, richiamati e/o allegati e/o resi disponibili anche tramite link a siti web istituzionali degli Enti e dell'Amministrazione, e per quanto occorrere possa: - della nota via PEC prot. 5819 in data 27/01/2023, della Azienda ULSS n. 1 nonché dei documenti e/o atti e/o provvedimenti in essa richiamati e/o allegati e/o resi disponibili anche tramite link a siti web istituzionali degli Enti e dell'Amministrazione, forniti in riscontro alla richiamata nota regionale prot. n. 18407 dell'11/01/2023; - della nota via PEC prot. 12660 in data 20/01/2023, della Azienda ULSS n. 2, nonché dei documenti e/o atti e/o provvedimenti in essa richiamati e/o allegati e/o resi disponibili anche tramite link a siti web istituzionali degli Enti e dell'Amministrazione, forniti in riscontro alla richiamata nota regionale prot. n. 18407 dell'11/01/2023; - della nota via PEC prot. 27259 in data 8/2/2023 dell'Azienda ULSS n. 3, nonché dei documenti e/o atti e/o provvedimenti in essa richiamati e/o allegati e/o resi disponibili anche tramite link a siti web istituzionali degli Enti e dell'Amministrazione, forniti in riscontro alla richiamata nota regionale prot. n. 18407 dell'11/01/2023; - della nota via PEC prot. 5213 in data 27/01/2023 della Azienda ULSS n. 4, nonché dei documenti e/o atti e/o provvedimenti in essa richiamati e/o allegati e/o resi disponibili anche tramite link a siti web istituzionali degli Enti e dell'Amministrazione, forniti in riscontro alla richiamata nota regionale prot. n. 18407 dell'11/01/2023; - della nota via PEC prot. 11986 in data 01/02/2023 della Azienda ULSS n. 5, nonché dei documenti e/o atti e/o provvedimenti in essa richiamati e/o allegati e/o resi disponibili anche tramite link a siti web istituzionali degli Enti e dell'Amministrazione, forniti in riscontro alla richiamata nota regionale prot. n. 18407 dell'11/01/2023; - della nota via PEC prot. 10505 in data 20/01/2023 della Azienda ULSS n. 6, nonché dei documenti e/o atti e/o provvedimenti in essa richiamati e/o allegati e/o resi disponibili anche tramite link a siti web istituzionali degli Enti e dell'Amministrazione, forniti in riscontro alla richiamata nota regionale prot. n. 18407 dell'11/01/2023; - della nota via PEC prot. 10927 in data 07/02/2023 della Azienda ULSS n. 7, nonché dei documenti e/o atti e/o provvedimenti in essa richiamati e/o allegati e/o resi disponibili anche tramite link a siti web istituzionali degli Enti e dell'Amministrazione, forniti in riscontro alla richiamata nota regionale prot. n. 18407 dell'11/01/2023; - della nota via PEC prot. 10327 in data 31/01/2023 della Azienda ULSS n. 8, nonché dei documenti e/o atti e/o provvedimenti in essa richiamati e/o allegati e/o resi disponibili anche tramite link a siti web istituzionali degli Enti e dell'Amministrazione, forniti in riscontro alla richiamata nota regionale prot. n. 18407 dell'11/01/2023; - della nota via PEC prot. 9050 in data 16/01/2023 della Azienda ULSS n. 9, nonché dei documenti e/o atti e/o provvedimenti in essa richiamati e/o allegati e/o resi disponibili anche tramite link a siti web istituzionali degli Enti e dell'Amministrazione, forniti in riscontro alla richiamata nota regionale prot. n. 18407 dell'11/01/2023; - della nota via PEC prot. 8393 in data 03/02/2023 della Azienda Ospedale Università Padova, nonché dei documenti e/o atti e/o provvedimenti in essa richiamati e/o allegati e/o resi disponibili anche tramite link a siti web istituzionali degli Enti e dell'Amministrazione, forniti in riscontro alla richiamata nota regionale prot. n. 18407 dell'11/01/2023; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente a quelli su indicati anche allo stato non conosciuto; B) quanto al primo ricorso per motivi aggiunti: - per l'annullamento dei medesimi provvedimenti impugnati con il ricorso principale, per illegittimità degli stessi derivante dall'illegittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 del Decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge n. 56 del 26 maggio 2023. C) quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti presentato dalla ricorrente il 7.11.2025: - per l'annullamento dei medesimi provvedimenti impugnati con il ricorso principale e con i primi motivi aggiunti; - nonché per l’annullamento dei presupposti D.M. Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze 6 luglio 2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, D.M. Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 6 ottobre 2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, entrambi come diffusamente esposti e censurati nel testo del ricorso principale e dei motivi aggiunti, dei quali i singoli provvedimenti regionali fanno pedissequa applicazione nonché con il presente ricorso per motivi aggiunti, e dei seguenti provvedimenti: - del Decreto n. 119 del 12 agosto 2025 della Regione Veneto, in cui, all’esito delle disposizioni in materia di ripiano dello scostamento dal tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018 di cui all’art. 7 d. lgs. n. 95/2025 convertito con modificazioni dalla Legge n. 118/2025, “si prende atto del prospetto riepilogativo consolidato a livello regionale degli oneri dovuti alla Regione del Veneto da parte di ciascun fornitore di dispositivi medici, ricalcolati nella quota pari al 25% degli importi precedentemente definitivi con i propri decreti”; - dell’Allegato A al Decreto n. 119 del 12 agosto 2025 della Regione Veneto, recante gli importi ricalcolati dovuti da ciascun fornitore, tenuto conto di quanto eventualmente già versato; - dell’Allegato B al Decreto n. 119 del 12 agosto 2025, recante le informazioni utili ai fini della detrazione IVA. - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente a quelli su indicati anche allo stato non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto della Regione Veneto che ha quantificato a carico dell'impresa un importo di euro 217.451,18 a titolo di payback per dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018, con i relativi atti presupposti e successivi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato il decreto regionale e i relativi allegati con cui erano stati determinati gli importi di ripiano della spesa per dispositivi medici, nonché gli atti ministeriali e regionali connessi, deducendo: violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; illegittimità derivata del decreto regionale per asserita illegittimità costituzionale del meccanismo di payback previsto dalla normativa statale, in riferimento agli artt. 2, 3, 9, 32, 41, 53, 97, 117 e altri parametri costituzionali; contrasto con il diritto dell'Unione europea, inclusi i principi di libera circolazione, concorrenza, parità di trattamento e tutela della proprietà; ulteriore illegittimità derivata dagli artt. 8 e 9 d.l. 34/2023. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti sono stati impugnati anche i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, nonché il successivo decreto regionale di ricalcolo degli importi ai sensi della normativa sopravvenuta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili per difetto di giurisdizione amministrativa il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso principale e i motivi aggiunti nella parte corrispondente. Ha rilevato che i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, contenenti rispettivamente la certificazione del superamento dei tetti di spesa e le linee guida per il ripiano, non erano stati specificamente impugnati con il ricorso introduttivo. La Regione, nel successivo decreto, svolgeva un'attività meramente tecnico-contabile e vincolata: verificava i dati di fatturato, individuava le imprese e calcolava l'importo dovuto secondo parametri già fissati dalla legge e dagli atti ministeriali. Non sussisteva quindi esercizio di potere autoritativo, ma un rapporto obbligatorio avente a oggetto un diritto soggettivo patrimoniale, la cui cognizione spetta al giudice ordinario. Le censure relative alla legittimità complessiva del sistema di payback avrebbero dovuto essere rivolte anche contro gli atti ministeriali presupposti. Il primo motivo, relativo all'omessa comunicazione di avvio del procedimento, è stato invece esaminato e rigettato perché il procedimento era integralmente vincolato e la ricorrente non aveva indicato quale concreto apporto istruttorio avrebbe potuto modificare l'esito. L'eventuale violazione dell'art. 7 l. 241/1990 era comunque neutralizzata dall'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
La disciplina attribuisce alle amministrazioni regionali il compito di dare attuazione al ripiano degli scostamenti di spesa già certificati a livello ministeriale.
art. 7 l. 241/1990
La mancata comunicazione di avvio non determina l'illegittimità dell'atto quando il ricorrente non dimostri la concreta rilevanza del proprio apporto partecipativo, soprattutto in presenza di attività vincolata.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato
L'eventuale violazione delle garanzie partecipative non comporta l'annullamento di un provvedimento vincolato quando sia evidente che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio, nella specie il possibile difetto di giurisdizione.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Consente il richiamo, nella motivazione, a precedenti argomentazioni esplicative dei principi applicati.
art. 133 c.p.a.
Il riparto è stato valutato escludendo che la controversia rientrasse in una fattispecie di giurisdizione esclusiva amministrativa.
art. 17, comma 1, lett. c), d.l. 98/2011
Indicato tra le disposizioni legislative fondative del meccanismo di payback contestato.
art. 1, comma 131, lett. b), l. 228/2012
Indicato tra le disposizioni legislative fondative del meccanismo di payback contestato.
artt. 8 e 9 d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023
Invocati nei motivi aggiunti come fonte di illegittimità costituzionale derivata degli atti impugnati.
decreto ministeriale 6 luglio 2022
Certifica il superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici e determina gli scostamenti regionali e la quota complessiva di ripiano.
decreto ministeriale 6 ottobre 2022
Detta le linee guida e le modalità procedurali per l'adozione dei provvedimenti regionali di ripiano.
Massime di principio
- Quando un atto regionale di payback sanitario si limita ad applicare dati, percentuali e criteri già fissati dalla legge e da atti ministeriali, senza margini di discrezionalità amministrativa o tecnica, la controversia sull'esatto importo dovuto riguarda un diritto soggettivo patrimoniale e spetta alla giurisdizione del giudice ordinario.
- Le censure rivolte al meccanismo generale di payback o ai presupposti statali che ne determinano il quantum devono essere proposte anche contro gli atti ministeriali presupposti; la formula generica di impugnazione di ogni atto presupposto, connesso o conseguente non sostituisce l'impugnazione specifica.
- Nel procedimento integralmente vincolato di determinazione del payback, la Regione svolge attività tecnico-contabile e riepilogativa: verifica il fatturato, individua le imprese obbligate e calcola la quota individuale sulla base di parametri già predeterminati.
- L'omessa comunicazione di avvio del procedimento non conduce all'annullamento di un provvedimento vincolato se il ricorrente non indica quale concreto apporto partecipativo avrebbe potuto incidere sul contenuto dell'atto; opera in tal caso l'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
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