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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47602/2024 del 30/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 30/07/2024 che aveva rigettato l'istanza di ricusazione proposta nei confronti della dott.ssa Irene Giani. Il ricorrente ha dedotto: (i) violazione dell'art. 627, comma 3 c.p.p. per mancata uniformità del giudice del rinvio ai punti di diritto indicati dalla Corte di legittimità e per mancata considerazione delle scansioni temporali dei provvedimenti; (ii) violazione dell'art. 34, comma 2-bis c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice ricusato aveva già svolto funzioni di GIP (emesso ordinanza di custodia cautelare) per gli stessi capi per cui era ora GUP in rito abbreviato; (iii) violazione degli artt. 34 e 279 c.p.p. e vizio di motivazione, deducendo che il provvedimento cautelare era stato adottato in un procedimento autonomo originato da una richiesta della Procura e non nell'ambito della competenza accessoria del giudice di merito; (iv) questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 2-bis, 279 e 27 c.p.p. in relazione agli artt. 3, 11, 117 Cost. e all'art. 6 CEDU, per l'asserita impossibilità per il giudice del giudizio abbreviato di pronunciarsi sulla richiesta cautelare. La vicenda fattuale rilevante indicata nel ricorso comprendeva le seguenti date: ordinanza custodia 25/10/2022 (GIP Tribunale di Napoli), trasmissione atti 14/04/2023 alla Procura di Reggio Calabria, esercizio azione penale 18/08/2023, esecuzione misura 03/11/2023, interrogatorio 15/11/2023 e richiesta di rinnovazione del titolo cautelare al GUP 20/11/2023.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto i primi tre motivi parzialmente fondati. Pur richiamando il principio per cui il giudice di rinvio deve uniformarsi ai punti di diritto indicati dalla Cassazione (art. 627, comma 3 c.p.p.) e la giurisprudenza costituzionale e di legittimità in tema di incompatibilità endoprocessuale dell'organo giudicante, la Cassazione ha rilevato una carenza motivazionale nell'ordinanza impugnata: la Corte d'appello non ha chiarito in quali momenti sia avvenuta la riunione dei procedimenti e quando il giudice ricusato abbia rinnovato il titolo cautelare (se in qualità di GIP oppure di GUP). Tale lacuna impone l'annullamento dell'ordinanza con rinvio per un nuovo giudizio limitato a dare compiuta verifica sulle scansioni temporali e sulla natura della funzione esercitata al momento della rinnovazione della misura cautelare. Il quarto motivo (questione di costituzionalità) è stato assorbito e ritenuto manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale che disciplina i presupposti dell'incompatibilità endoprocessuale. In sintesi: annullamento con rinvio limitato al punto sulla ricostruzione temporale e sulla qualificazione della funzione giudiziale che ha rinnovato la misura cautelare.

Norme richiamate

  • art. 627, comma 3 cod. proc. pen.

    Il giudice del rinvio deve uniformarsi ai punti di diritto indicati dalla Corte di legittimità quando l'annullamento è per violazione o erronea applicazione della legge penale; su tali punti non sono ammesse ulteriori impugnazioni.

  • art. 34, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Prevede l'incompatibilità tra il Giudice per le indagini preliminari e il Giudice dell'udienza preliminare nel medesimo procedimento; la sua applicazione richiede verifica puntuale delle fasi processuali e delle valutazioni compiute dal giudice.

  • art. 279 cod. proc. pen.

    Disciplina la competenza a decidere dopo l'esercizio dell'azione penale e la competenza accessoria in materia cautelare; rileva per la valutazione se il provvedimento cautelare rientri nella sfera di competenza del giudice del merito.

  • art. 27 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla rinnovazione del titolo cautelare (riferimento alla rinnovazione del titolo ex art. 27 c.p.p. nella materia cautelare).

  • artt. 3, 11, 117 Cost. e art. 6 CEDU

    Richiamati nella questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto la questione assorbita e richiamato il precedente costituzionale che ne dichiara la manifesta infondatezza salvo i casi in cui ricorrano i noti presupposti di incompatibilità endoprocessuale.

Massime di principio

  • Per valutare la ricusazione di un giudice occorre accertare con precisione la sequenza temporale dei provvedimenti: è decisivo stabilire se il provvedimento cautelare sia stato emesso nella stessa fase (es. udienza preliminare) o in una fase precedente (es. indagini preliminari).
  • L'incompatibilità endoprocessuale del giudice sussiste solo se le valutazioni anteriori hanno riguardato la stessa res iudicanda, sono state valutazioni di contenuto (non mera conoscenza) e si sono collocate in una fase processuale diversa rispetto a quella in cui il giudice è poi investito della decisione.
  • Il giudice del rinvio deve uniformarsi ai punti di diritto indicati dalla Corte di legittimità quando l'annullamento è per violazione di legge; tuttavia la verifica fattuale (es. tempi di riunione dei procedimenti, momento della rinnovazione del titolo cautelare) rimane essenziale e può giustificare il rinvio se non adeguatamente motivata.
  • La semplice emissione di un provvedimento cautelare da parte del medesimo magistrato non è automaticamente causa di incompatibilità se detto provvedimento è stato adottato nella stessa 'fase' processuale e non comporta valutazioni di merito anteriori sulla stessa res.
  • In casi simili è opportuno documentare con precisione le date e i contenuti dei provvedimenti (esecuzione misura, interrogatorio, dichiarazione di incompetenza, riunione procedimenti, richieste di rinnovazione del titolo) perché qualsiasi incertezza può determinare l'annullamento e il rinvio del provvedimento impugnato.
  • Quando si prospetta la ricusazione per incompatibilità endoprocessuale, occorre dedurre chiaramente se i precedenti atti abbiano prodotto una valutazione effettiva e sostanziale degli elementi probatori relativi allo stesso oggetto del giudizio successivo.

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