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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06905/2024 del 14/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Una dipendente, in servizio dal 1995 con mansioni di commessa presso una farmacia, aveva comunicato le dimissioni tramite modello Unilav il 18 settembre 2015. In primo grado aveva ottenuto la declaratoria di inefficacia delle dimissioni per mancata convalida e per intervenuta revoca comunicata al datore di lavoro il 25 settembre 2015, con ordine di riammissione in servizio e pagamento delle retribuzioni dalla data di ricezione della revoca. La Corte d'appello aveva invece riformato la decisione, ritenendo che la sottoscrizione apposta dalla lavoratrice in calce alle pagine della ricevuta della comunicazione Unilav valesse come conferma della volontà di dimettersi, anche in assenza di una specifica dichiarazione, e aveva inoltre considerato inefficace la successiva revoca perché proposta fuori dai casi previsti dalla legge. In cassazione la lavoratrice ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 4, commi 17 e ss., L. 92/2012, sostenendo che la legge richiede una apposita dichiarazione di convalida o conferma delle dimissioni, distinta dalla mera sottoscrizione per ricevuta; con il secondo motivo ha censurato l'interpretazione dell'art. 4, comma 21, L. 92/2012 sulla revoca delle dimissioni. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbito il secondo, affermando che la sola firma per ricevuta non può equivalere alla dichiarazione espressa di convalida/conferma richiesta dalla normativa ratione temporis, la quale configura una fattispecie a formazione progressiva e impone formalità specifiche per il perfezionamento delle dimissioni e per l'eventuale ripensamento della volontà dimissionaria.

La decisione

La sentenza della Corte d'appello è stata cassata in relazione al motivo accolto; la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per un nuovo esame, alla luce del principio secondo cui la convalida o conferma delle dimissioni richiede una dichiarazione qualificata ed espressa, non surrogabile dalla sola sottoscrizione della ricevuta Unilav. Il secondo motivo è rimasto assorbito. È stato disposto anche il rinvio al giudice di merito per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 4, commi 17-22, L. 92/2012

    La disciplina, applicabile ratione temporis, richiede formalità scritte per il perfezionamento delle dimissioni e distingue la dichiarazione espressa di convalida o conferma dalla mera sottoscrizione apposta in altro contesto; la sola firma per ricevuta non integra la convalida richiesta dalla legge.

  • art. 4, comma 18, L. 92/2012

    L'"apposita dichiarazione" da sottoscrivere dal lavoratore è concettualmente distinta dal semplice luogo in cui la dichiarazione è apposta; non è sufficiente equiparare la firma per ricevuta alla dichiarazione di conferma delle dimissioni.

  • art. 4, comma 21, L. 92/2012

    La revoca delle dimissioni si colloca nel meccanismo legale di formazione e perfezionamento dell'effetto risolutivo; il motivo relativo alla revoca è assorbito una volta riconosciuta la mancanza della convalida o conferma richiesta.

  • art. 26 d.lgs. n. 151/2015

    È richiamato solo per sottolineare che la disciplina successiva è entrata in vigore dopo i fatti di causa e non era applicabile alla fattispecie.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge nei due motivi di ricorso.

Massime di principio

  • Nella disciplina delle dimissioni soggette a convalida, la firma apposta su un documento non può essere automaticamente equiparata a una dichiarazione espressa di conferma o convalida se la legge pretende un atto qualificato e distinto.
  • Il meccanismo legale delle dimissioni protette configura una fattispecie a formazione progressiva: l'effetto risolutivo si perfeziona solo al ricorrere delle condizioni previste dalla legge, tra cui la convalida, la sottoscrizione di apposita dichiarazione o la mancata revoca entro il termine stabilito.
  • L'interpretazione delle norme in materia di dimissioni non può essere estensiva fino a svuotare di contenuto la distinzione tra dichiarazione di volontà e semplice firma per ricevuta, pena un'interpretazione abrogatrice della previsione di legge.
  • Quando manca la convalida o la conferma legalmente tipizzata, la questione della revoca successiva va rivalutata alla luce del corretto perfezionamento del procedimento dimissionario; il motivo relativo alla revoca può risultare assorbito dal rilievo preliminare sulla invalidità/inefficacia del meccanismo di conferma.
  • La normativa sulle dimissioni introdotta per prevenire abusi richiede adempimenti formali rigorosi, ma consente anche un ripensamento tempestivo della volontà dimissionaria entro i termini e con le modalità previste dal legislatore.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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