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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25914/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza che ha confermato il decreto di sequestro e perquisizione emesso dal pubblico ministero (12/11/2024), lamentando: motivazione generica del decreto (mancata indicazione delle ragioni del sequestro di utenze, PC e mail); assenza di nesso di pertinenza tra i beni sequestrati e il reato e violazione del principio di proporzionalità; mancata indicazione dei criteri di selezione del materiale informatico e dei tempi di restituzione, con conseguente acquisizione indiscriminata di dati; in relazione a Di Bartolo, anche contestazione del fumus commissi delicti e della ricostruzione temporale del suo ruolo (direttore dei lavori dopo i fatti contestati).

La decisione

I ricorsi per cassazione sono stati rigettati. La Corte ha ritenuto che il decreto e l'ordinanza di conferma rispettino i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di sequestro probatorio di dati informatici (copia forense come "copia-mezzo", obbligo del PM di selezione e restituzione nei tempi necessari) e che, alla luce della gravità e complessità delle ipotesi accusatorie (lottizzazione abusiva correlata a fatti di corruzione), il livello di invasività fosse giustificato. Le censure sul fumus commissi delicti sono state dichiarate inammissibili in Cassazione nella prospettazione difensiva (critica della motivazione), e comunque l'ordinanza è stata ritenuta adeguatamente motivata sui requisiti del fumus e della finalità probatoria. Di conseguenza le doglianze relative a proporzionalità, selezione e modalità di sequestro sono state respinte e le impugnazioni rigettate (con condanna alle spese, come anticipato dal dispositivo di rigetto).

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 380 del 2001

    art. 44, comma 1, lettera c)

    Norma che disciplina i reati in materia edilizia contestati; il sequestro è stato motivato in relazione ai reati edilizi contestati ai ricorrenti

  • Codice di procedura penale

    Principio secondo cui il sequestro probatorio deve riguardare solo le cose necessarie all'accertamento dei fatti; la Corte richiama che la copia integrale dei dati è "copia-mezzo" e che la trattenzione va limitata alla selezione delle informazioni pertinenti

  • Codice di procedura penale

    Limiti dell'impugnazione in Cassazione: il rimedio è ammesso per violazione di legge o vizi motivazionali tali da rendere il provvedimento privo dei minimi requisiti argomentativi; censure puramente critiche dei fatti sono inammissibili

  • Cass. Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020 (Aleotti)

    Giurisprudenza richiamata sul tema del sequestro di dati informatici: la copia integrale è mezzo per consentire la restituzione del dispositivo ma non legittima il trattenimento indefinito dei dati; obbligo di organizzazione per la selezione rapida

  • Cass. Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024 (Corsico)

    Occorre che il decreto illustri le ragioni per un sequestro esteso oppure indichi specifiche informazioni da ricercare, i criteri di selezione, eventuale perimetrazione temporale e i tempi per la selezione e restituzione

  • Cass. Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020 (Pessotto)

    Il sequestro indiscriminato di massa di dati senza criteri di selezione è illegittimo per violazione di proporzionalità e adeguatezza

  • Altra giurisprudenza richiamata (Cass. Sez. 3, n. 36776 del 04/07/2024; Sez. 2, n. 17604 del 23/03/2023; Sez. 6, n. 13156 del 04/03/2020)

    Precisa che la durata del vincolo deve essere commisurata alle operazioni tecniche necessarie e che la mancata collaborazione dell'indagato può giustificare tempi maggiori ma non l'indiscriminata trattenzione dei dati

Massime di principio

  • La copia forense integrale di dispositivi è "copia-mezzo": deve permettere la restituzione del dispositivo e il PM può trattenere la copia solo per il tempo strettamente necessario a selezionare i dati pertinenti
  • Il decreto che dispone sequestro di dati informatici deve motivare o l'esigenza di un sequestro esteso o, in alternativa, indicare le specifiche informazioni ricercate, i criteri di selezione del materiale, eventuale perimetrazione temporale e i tempi entro cui sarà effettuata la selezione e la restituzione
  • Il principio di proporzionalità e di adeguatezza impone che non si proceda a una acquisizione indiscriminata di masse di dati senza adeguata giustificazione, salvo che l'indagine di grave complessità e il legittimo interesse probatorio non la rendano necessaria
  • In sede di Cassazione le censure esclusivamente rivolte alla valutazione del fumus commissi delicti (ricostruzione fattuale o apprezzamenti probatori) sono spesso inammissibili se si limitano a criticare la motivazione e non evidenziano un errore di diritto o una carenza motivazionale radicale
  • Se il PM non ottempera all'obbligo di rapida selezione, la difesa può chiedere la restituzione della copia integrale e contestare la violazione dell'art. 253 c.p.p.; è utile documentare l'effettiva lesione di interessi specifici e l'estraneità dei dati per rafforzare la censura

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