Sentenza n. 714/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento previa adozione di idonee misure cautelari, del "-OMISSIS-", trasmesso ai ricorrenti in data -OMISSIS-, col quale l'A.S.L. di Avellino ha previsto per il minore-OMISSIS- un progetto, per gli utenti ASD livello 1 di età compresa tra i 13 e i 18 anni, sviluppato in incontri quindicinali, con l'obiettivo di "potenziare le abilità sociali ed emotive - sviluppare le abilità comunicative - potenziare le abilità di gioco -inserire in attività di tempo libero/contesti territoriale"; della delibera ASL di AV n. -OMISSIS-, nella parte in cui limita il monte ore di terapia ABA domiciliare e nei contesti di vita al compimento del tredicesimo anno di età del paziente; del PDTA approvato con DGRC n.131/21: Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) per la presa in carico globale integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva, se ed in quanto lesivo degli interessi del minore; E PER L'ACCERTAMENTO del diritto del minore a ricevere a carico del SSN, per il tramite dell'ASL di Avellino, il trattamento ABA per un numero di ore non inferiore a 12 a settimana, a cui è necessario aggiungere un'ora a settimana di psicoterapia individuale e 3 (tre) ore mensili di supervisione da parte del BCBA, con il compito di trasferire progressivamente i trattamenti in NET (ambiente naturale di vita) fino al compimento del diciottesimo anno d'età; nonché PER LA CONDANNA della stessa Amministrazione intimata all'erogazione, in forma diretta o indiretta mediante il rimborso delle fatture di spesa, il trattamento riabilitativo Aba in favore del minore con le modalità sopra precisate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Progetto generale dell’ASL per adolescenti con disturbo dello spettro autistico di livello 1, con contestuale mancata prosecuzione del trattamento ABA domiciliare e nei contesti di vita; delibera aziendale sui limiti temporali del trattamento ABA e PDTA regionale sull’autismo
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno dedotto che il progetto predisposto dall’ASL, articolato in incontri quindicinali di terapia cognitivo-comportamentale di gruppo, avrebbe illegittimamente sostituito e di fatto interrotto la precedente terapia ABA domiciliare e nei contesti di vita, senza assicurare la continuità terapeutica e senza adeguarsi alle specifiche esigenze del minore. Hanno chiesto l’annullamento del progetto, del diniego implicito di prosecuzione dell’ABA, della delibera aziendale nella parte relativa alla limitazione del trattamento ABA per fasce d’età e del PDTA regionale, nonché l’accertamento del diritto del minore a ottenere dal SSN almeno 12 ore settimanali di ABA, un’ora settimanale di psicoterapia individuale e tre ore mensili di supervisione BCBA, con progressivo trasferimento dei trattamenti nei contesti naturali fino ai diciotto anni, oltre alla condanna dell’ASL all’erogazione diretta o al rimborso delle spese. Le contestazioni si fondavano sull’inadeguatezza del progetto rispetto alla condizione del minore e sulle valutazioni dei professionisti privati che lo seguivano.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda di annullamento relativa al progetto dell’ASL, ritenendo che la scelta di non proseguire il trattamento ABA, in ragione della complessiva condizione del minore, costituisse espressione di ampia discrezionalità tecnica dell’amministrazione sanitaria. Tale valutazione è sindacabile soltanto mediante un controllo esterno di congruità, proporzionalità, ragionevolezza e credibilità logica, nei casi di travisamento dei fatti o di valutazione abnorme, irrazionale o illogica. Nel caso concreto l’ASL aveva motivato la preferenza per un percorso cognitivo-comportamentale di gruppo, correlato al livello 1 del disturbo, all’alto funzionamento e alle persistenti difficoltà di socializzazione e comunicazione, indicando anche i possibili rischi della prosecuzione dell’ABA, quali rigidità, ripetitività, eccessiva focalizzazione sui comportamenti esterni e stress. Le critiche dei ricorrenti sono state ritenute soggettive e non supportate da un quadro probatorio sufficiente a dimostrare l’assoluta inadeguatezza del progetto. La valutazione funzionale e la perizia di parte non sono state considerate idonee a contrapporsi alla valutazione tecnica dell’ASL. Il Collegio ha inoltre rilevato che il minore aveva partecipato a tre dei sei incontri programmati, circostanza incompatibile con l’addebito all’ASL di una carenza esclusivamente esecutiva. L’impugnazione della delibera aziendale è stata dichiarata inammissibile perché la delibera non costituiva atto presupposto del progetto e, una volta respinta l’impugnazione del progetto, mancava un interesse concreto e attuale alla sua contestazione; il TAR ha comunque ricordato che una precedente sentenza della stessa Sezione aveva annullato la delibera nella parte in cui escludeva ogni terapia ABA tra i 13 e i 18 anni. L’impugnazione del PDTA regionale è stata dichiarata inammissibile per difetto di lesività diretta e attuale nel caso concreto. Sono state dichiarate inammissibili anche le domande di accertamento e di condanna, in quanto subordinate al positivo esito dell’azione di annullamento. Spese compensate e contributo unificato irripetibile.
Norme richiamate
art. 56 c.p.a.
Disciplina le misure cautelari monocratiche interinali, la cui richiesta è stata respinta in via presidenziale.
art. 32 Cost.
Il diritto alla salute non comporta, secondo il ragionamento richiamato dal TAR, un diritto incondizionato a ottenere la specifica prestazione terapeutica individuata dall’interessato, spettando all’amministrazione sanitaria la scelta del trattamento ritenuto più appropriato secondo la scienza e l’esperienza disponibili.
art. 25 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità
i servizi sanitari di cui hanno bisogno in ragione della loro disabilità, compresi i servizi di diagnosi precoce e di intervento d’urgenza e i servizi destinati a ridurre al minimo ed a prevenire ulteriori disabilità, segnatamente tra i minori e gli anziani
La tutela convenzionale impone l’erogazione dei servizi sanitari necessari, ma non riconosce un diritto incondizionato a una specifica metodica terapeutica quando l’amministrazione assicura un diverso trattamento ritenuto appropriato.
d.P.C.M. 2017
Individua i livelli essenziali di assistenza, nel cui ambito l’amministrazione sanitaria deve assicurare le prestazioni appropriate senza che l’assistito possa imporre una specifica modalità terapeutica.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l’oscuramento dei dati identificativi del minore, dei genitori e degli altri interessati nella riproduzione e diffusione della sentenza.
art. 6, par. 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale ulteriore presupposto per l’oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- La scelta dell’amministrazione sanitaria relativa alla metodica e al progetto terapeutico più adeguati per un minore con disturbo dello spettro autistico costituisce esercizio di discrezionalità tecnica e non è sindacabile dal giudice mediante sostituzione della propria valutazione a quella amministrativa.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-sanitarie deve svolgersi in via esterna, verificando congruità, proporzionalità, ragionevolezza e credibilità logica, nonché l’assenza di travisamento dei fatti o di esiti abnormi, irrazionali o illogici.
- Il diritto costituzionale e convenzionale alla salute e all’assistenza della persona con disabilità non attribuisce, di per sé, il diritto a ottenere una specifica metodica terapeutica liberamente individuata dall’interessato, quando il Servizio sanitario nazionale assicura un diverso trattamento motivatamente ritenuto appropriato.
- Una perizia o valutazione tecnica di parte non è sufficiente, da sola, a dimostrare l’illegittimità di una valutazione tecnico-discrezionale dell’amministrazione sanitaria, né può essere automaticamente contrapposta ad essa in assenza di elementi idonei a evidenziarne l’abnormità o l’illogicità.
- L’impugnazione di un atto generale o presupposto è inammissibile per carenza di interesse concreto e attuale quando tale atto non abbia prodotto una lesione diretta nella fattispecie e l’atto applicativo impugnato sia stato ritenuto legittimo.
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