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Sentenza

Sentenza n. 11983/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento - della deliberazione del 17 luglio 2025, n. 624 della Giunta Regionale e degli Assessori della Regione Lazio, avente ad oggetto “Aggiornamento sistema di remunerazione delle prestazioni rivolte alle persone affette da disturbo della Salute Mentale, alle persone non autosufficienti, anche anziane e alle persone con bisogno di cure palliative” (BURL 24 luglio 2025, n. 60), nella parte in cui viene riconosciuto soltanto l'80% della tariffa giornaliera in caso di assenza programmata del paziente o di ricovero ospedaliero non programmato fino ad un massimo di 10 giorni consecutivi; - ove occorrer possa, dell'estratto del verbale delle deliberazioni della Giunta Regionale, seduta del 17 luglio 2025 (Regione Lazio - Registro Ufficiale U.0751717.21-07-2025), nella parte in cui viene riconosciuto soltanto l'80% della tariffa giornaliera in caso di assenza programmata del paziente o di ricovero ospedaliero non programmato fino ad un massimo di 10 giorni consecutivi; - di ogni altro provvedimento, ancorché non conosciuto, collegato, presupposto ovvero conseguente a quelli impugnati.

Giustizia amministrativa202513919

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione regionale che riconosce l'80% della tariffa giornaliera durante le assenze programmate del paziente o i ricoveri ospedalieri non programmati fino a dieci giorni consecutivi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno contestato la deliberazione regionale nella parte relativa alla riduzione della remunerazione all'80% durante le assenze dei pazienti. Hanno dedotto violazione degli artt. 32 e 97, comma 2, Cost., degli artt. 1 e 3 l. n. 241/1990, dell'art. 6 l. n. 180/1978 e dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 502/1992, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, irragionevolezza, contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta e falsità dei presupposti. In particolare, hanno sostenuto che il sistema previgente riconosceva integralmente la retta per le assenze nelle strutture residenziali, che la nuova disciplina non sarebbe stata condivisa dagli operatori, che il limite dei dieci giorni di ricovero avrebbe potuto incentivare dimissioni premature e compromettere la continuità terapeutica, e che la riduzione avrebbe disincentivato i rientri temporanei in famiglia, essenziali ai percorsi di reinserimento sociale. È stato inoltre dedotto che le strutture continuano a sostenere costi fissi durante l'assenza e che le comunità terapeutiche psichiatriche non sono assimilabili alle RSA, poiché il progetto terapeutico comprende attività esterne e relazionali. La Regione ha difeso la legittimità della misura sostenendo che, in caso di assenza, non sono sostenuti alcuni costi variabili, quali vitto, cambio della biancheria e lavanderia, sicché il pagamento integrale determinerebbe una remunerazione superiore ai costi effettivamente sopportati.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha riconosciuto che la programmazione regionale in materia sanitaria comporta un'ampia discrezionalità nella definizione del dimensionamento e dei meccanismi di attribuzione delle risorse, dovendo bilanciare contenimento della spesa, adeguatezza delle prestazioni, interessi delle strutture private e buon andamento del servizio pubblico. Il sindacato giurisdizionale è pertanto limitato alla verifica di indici sintomatici di manifesta illogicità o arbitrio. Nel caso concreto, la riduzione al 80% è stata ritenuta logicamente giustificata dalla mancata sostenibilità, durante l'assenza del paziente, di alcuni costi variabili, mentre la quota residua è stata considerata idonea a coprire i costi fissi e a garantire la sostenibilità delle strutture accreditate. Il giudice ha inoltre escluso la manifesta illogicità derivante dal fatto che il pagamento integrale avrebbe potuto rendere più remunerativa l'assenza rispetto alla presenza del paziente. È stata respinta anche la censura relativa alla mancata condivisione della misura, poiché dagli atti risultava che il nuovo sistema era stato adottato dopo diversi incontri tra la Regione e i rappresentanti delle strutture private accreditate. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della particolarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 32 Cost.

    La disciplina della remunerazione delle prestazioni sanitarie deve essere valutata anche in rapporto all'esigenza di assicurare prestazioni adeguate e alla tutela della salute, senza che nel caso concreto sia stata ravvisata una lesione derivante dalla riduzione tariffaria.

  • art. 97, comma 2, Cost.

    Il bilanciamento delle risorse e l'organizzazione del servizio sanitario rientrano nella valutazione del buon andamento amministrativo; la misura impugnata non è stata ritenuta manifestamente illogica.

  • artt. 1 e 3 l. n. 241/1990

    I principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza e l'obbligo di motivazione non risultano violati dalla deliberazione regionale.

  • art. 6 l. n. 180/1978

    La disciplina regionale della remunerazione delle strutture di salute mentale non è stata ritenuta incompatibile con i principi richiamati dalle ricorrenti.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 502/1992

    La programmazione sanitaria regionale e l'allocazione delle risorse sono esercitate nell'ambito del sistema di tutela della salute delineato dalla normativa sanitaria, con ampia discrezionalità amministrativa.

Massime di principio

  • La programmazione regionale in materia sanitaria gode di ampia discrezionalità nella definizione dei criteri di dimensionamento e remunerazione delle prestazioni, purché il bilanciamento tra contenimento della spesa, adeguatezza dell'assistenza e sostenibilità delle strutture non risulti manifestamente illogico o arbitrario.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulle scelte regionali di allocazione delle risorse sanitarie è circoscritto alla verifica di errori macroscopici, manifesta illogicità, arbitrarietà o travisamento dei presupposti, senza poter sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione.
  • È ragionevole riconoscere una remunerazione ridotta per le giornate di assenza del paziente quando la riduzione è giustificata dalla mancata sostenibilità di costi variabili, purché la quota residua sia idonea a coprire i costi fissi e a preservare la sostenibilità della struttura accreditata.
  • La remunerazione integrale delle giornate di assenza non costituisce necessariamente un obbligo, potendo risultare illogica se determina una remunerazione superiore a quella correlata all'effettiva erogazione della prestazione e ai costi sostenuti.
  • La censura relativa alla mancata condivisione di una nuova disciplina tariffaria è infondata quando dagli atti risulti che l'amministrazione abbia previamente svolto incontri con i rappresentanti delle strutture interessate, anche se non sia stata raggiunta l'approvazione o l'adesione degli operatori.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoOrganizzazione del servizio sanitario
RamiSanità
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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