Cassazione Penale, Sentenza n. 190/2024 del 03/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha chiesto la revocazione del decreto di confisca (ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159) sostenendo l'esistenza di due errori di fatto nella decisione della Corte di cassazione: 1) errore sulla collocazione temporale della proposizione che avrebbe inciso sulla normativa applicabile e sul decorso del termine perentorio di efficacia del sequestro (perdita di efficacia della confisca se la corte d'appello non si pronuncia entro 1 anno e 6 mesi); 2) compromissione del diritto di difesa dell'originario proposto, Andrea Ruga, deceduto prima dell'instaurazione del procedimento tornato in discussione dopo annullamento; ha inoltre contestato la mancata motivazione circa la appartenenza di un fabbricato a Monasterace.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure: i profili dedotti non rientrano nelle ipotesi tassative per la revocazione (nuove prove decisive, sentenze penali sopravvenute che escludano i presupposti della confisca, o decisione basata su atti riconosciuti falsi). È stato confermato che la norma dell'art. 27, comma 6, d.lgs. 159/2011 (termine di 1 anno e 6 mesi) non è applicabile al procedimento perché, per effetto della norma transitoria (art. 117, comma 1, d.lgs. 159/2011), al procedimento era applicabile la previgente disciplina essendo la proposta originaria già formulata prima dell'entrata in vigore del decreto; la proposizione di una nuova richiesta di sequestro non ha comportato la riapertura di un procedimento diverso né l'applicazione delle nuove regole. La Corte ha inoltre confermato la legittimità della prosecuzione del giudizio nei confronti degli eredi ex art. 2-bis L. 575/1965. Sono state addebitate le spese e imposto il versamento di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625-bis c.p.p.
Norma richiamata come presidio procedurale ordinario per impugnazioni e rimedi; la ricorrente ha invocato la revocazione in alternativa a procedure previste dal codice di rito, ma la Corte ha ritenuto inidonea la revocazione per i profili dedotti
art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Norma richiamata quale disposizione che disciplina la revocazione della confisca nel codice antimafia; la Corte ha sottolineato che la revocazione è circoscritta ai casi tassativi indicati dal legislatore e non può essere usata per rimettere in discussione vizi deducibili con i rimedi ordinari
art. 27, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
in caso di appello, il provvedimento di confisca perde efficacia se la corte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso
La norma stabilisce la perdita di efficacia della confisca per decorso del termine nell'appello; tuttavia la Corte ha precisato che la disposizione è soggetta alla norma transitoria e non si applica ai procedimenti nei quali sia già stata formulata proposta di misura di prevenzione alla data di entrata in vigore del decreto
art. 117, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
le disposizioni contenute nel libro I non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. In tali casi, continuano ad applicarsi le norme previgenti
Norma transitoria cui la Corte si è richiamata per escludere l'applicazione dell'art. 27(6) al procedimento in esame: essendo la proposta originaria antecedente all'entrata in vigore, resta operante la disciplina previgente
art. 2-bis, legge 31 maggio 1965, n. 575
Prevede la possibilità di proseguire la misura di prevenzione nei confronti dei successori a titolo universale o particolare in caso di decesso del proposto; la Corte ha ritenuto fisiologica la prosecuzione del giudizio nei confronti degli eredi
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione; la Corte ha applicato l'art. 616 disponendo spese e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- La revocazione della confisca (art. 28 d.lgs. 159/2011) è strumento eccezionale e tassativo: può essere esperita solo per nuove prove decisive sopravvenute, per sentenze penali sopravvenute che escludano i presupposti della confisca, o quando la decisione sia viziata da atti riconosciuti falsi; non serve a rimettere in discussione vizi deducibili tramite impugnazioni ordinarie.
- La perdita di efficacia della confisca prevista dall'art. 27(6) d.lgs. 159/2011 (termine di 1 anno e 6 mesi) si applica solo se il procedimento rientra nella disciplina nuova; quando la proposta di misura fosse stata formulata prima dell'entrata in vigore del decreto, opera la norma transitoria (art. 117) e restano applicabili le norme previgenti.
- La richiesta di sequestro cautelare e la proposta di applicazione della misura di prevenzione sono atti distinti: la presentazione di una nuova istanza di sequestro non equivale necessariamente alla reiterazione della proposta di prevenzione che comporterebbe l'applicazione della nuova disciplina.
- La morte dell'originario proposto non impedisce la prosecuzione del procedimento di prevenzione nei confronti degli eredi, quando la normativa previgente o le norme sostanziali lo consentano (per esempio art. 2-bis L. 575/1965); la partecipazione e il contraddittorio possono essere esercitati dagli eredi.
- Non è consentito utilizzare la revocazione per riproporre questioni già esaminate e definitivamente risolte in sede di prevenzione o di legittimità; tentativi di questo tipo sono dichiarati inammissibili e possono comportare condanne alle spese e sanzioni (es. somma alla Cassa delle ammende).
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