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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11736/2026 del 27/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La persona sottoposta a giudizio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che l'aveva condannata per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. L'unico motivo dedotto riguardava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, censurando la decisione di merito nella parte in cui aveva escluso il beneficio. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché meramente riproduttivo di doglianze già esaminate dai giudici di merito e comunque generico, in quanto non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Richiamato come una delle disposizioni incriminatrici poste a base della condanna di merito; dal testo non emergono ulteriori precisazioni sulla fattispecie concreta.

  • art. 635 c.p.

    Richiamato come una delle disposizioni incriminatrici poste a base della condanna di merito; dal testo non emergono ulteriori precisazioni sulla fattispecie concreta.

  • circostanze attenuanti generiche

    La Corte afferma che la censura sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è inammissibile se ripropone doglianze già valutate e se non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.

  • Cassa delle ammende

    Applicata la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la doglianza che si limiti a riprodurre censure già esaminate dai giudici di merito è inammissibile se non introduce argomenti nuovi o specifici.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile quando è generico e non si confronta in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere censurato in cassazione solo con un motivo specifico e autosufficiente, capace di misurarsi con la ratio decidendi della decisione di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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