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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11151/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Un assuntore di concordato fallimentare ha promosso esecuzione immobiliare sulla base di una sentenza di condanna emessa in un precedente giudizio di cognizione iniziato dalla società poi fallita, proseguito dalla curatela e nel quale egli era intervenuto volontariamente. Il debitore ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., sostenendo che il credito azionato non fosse esigibile in capo all'assuntore perché la sentenza esecutiva aveva condannato la controparte in favore della curatela fallimentare o di chi per essa, senza riconoscere una legittimazione attuale e concreta dell'assuntore, la quale avrebbe richiesto il decreto di cui all'art. 136 l.f. attestante la completa esecuzione del concordato. Il Tribunale e la Corte d'appello hanno accolto l'opposizione, ritenendo che la legittimazione dell'assuntore non fosse ancora sorta. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 474 e 615 c.p.c. e errata interpretazione del titolo esecutivo, sostenendo che la sentenza di cognizione gli attribuisse comunque il diritto di agire salvo l'eventualità dell'annullamento del concordato; 2) ulteriore violazione delle regole di interpretazione della sentenza-titolo; 3) omesso/insufficiente esame di documenti e provvedimenti della procedura fallimentare che, a suo dire, dimostravano la sua legittimazione anche sostitutiva del curatore.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi e inammissibile il terzo. Ha affermato che la sentenza posta a base dell'esecuzione non aveva riconosciuto in modo attuale e concreto la legittimazione dell'assuntore, ma si era limitata a una formula condizionata e generica ('curatela fallimentare o chi per essa'), rinviando alla disciplina concorsuale. Ha inoltre richiamato il principio, già affermato in precedente giudicato, secondo cui la legittimazione dell'assuntore a subentrare a quella del curatore per l'azione relativa ai beni e diritti acquisiti sorge solo dopo il decreto ex art. 136 l.f., quando il trasferimento sia subordinato alla completa esecuzione degli obblighi concordatari; nella specie tale decreto non era mai intervenuto. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato come vizio motivazionale non più deducibile nei termini prospettati, perché riferito a documenti e non a fatti decisivi, e perché privo di specifica contestazione della ratio della sentenza impugnata, anche con riguardo alla tardività dell'allegazione della qualità sostitutiva del curatore. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 474 c.p.c.

    richiamato per escludere che in sede esecutiva possa essere rimesso in discussione il contenuto del titolo, salvo corretta interpretazione del comando esecutivo

  • art. 615 c.p.c.

    norma dell'opposizione all'esecuzione invocata per contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per denunciare violazione di legge e falsa applicazione nella interpretazione del titolo e nella verifica della legittimazione

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la Corte ribadisce che, nel testo vigente, consente solo l'omesso esame di un fatto decisivo e non il mero vizio di motivazione o l'omesso esame di documenti

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    la censura è inammissibile se non è riportato con specificità il contenuto del titolo e degli atti rilevanti, non bastando il solo richiamo del dispositivo

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale e per la memoria depositata

  • art. 136 legge fallimentare

    il subentro dell'assuntore nella legittimazione del curatore si verifica solo dopo il decreto che accerta la completa esecuzione degli adempimenti concordatari, quando il trasferimento sia condizionato all'adempimento integrale

  • art. 120 legge fallimentare

    richiamato nel precedente giudicato come norma collegata alla disciplina del concordato fallimentare

  • art. 130 legge fallimentare

    richiamato nel precedente giudicato come norma collegata alla disciplina del concordato fallimentare

  • art. 75 c.p.c.

    richiamato nel precedente giudicato sul tema della legittimazione processuale

  • art. 81 c.p.c.

    richiamato nel precedente giudicato sul tema della legittimazione ad agire in giudizio

  • art. 624 c.p.c.

    richiamato nel riferimento al provvedimento di sospensione del processo esecutivo emesso dal giudice dell'esecuzione

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto dell'impugnazione

Massime di principio

  • In sede di opposizione all'esecuzione il giudice può interpretare il titolo esecutivo, ma non può attribuirgli un contenuto diverso da quello effettivamente risultante dal dispositivo e dalla motivazione considerati unitariamente.
  • Quando la sentenza-titolo usa una formula condizionata o generica sul destinatario della condanna, non può dirsi accertata la legittimazione in concreto del soggetto che pretende di agire esecutivamente, se il titolo rinvia alla disciplina concorsuale e non contiene un espresso riconoscimento della sua qualità.
  • Nel concordato fallimentare con trasferimento subordinato alla completa esecuzione degli obblighi, la legittimazione dell'assuntore a subentrare al curatore nell'azione relativa ai beni e diritti della massa sorge solo dopo il decreto ex art. 136 l.f.
  • Nel ricorso per cassazione il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di denunciare un mero difetto di motivazione né l'omesso esame di documenti; occorre l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso.
  • La censura che investe l'interpretazione di un titolo giudiziale è inammissibile se non riproduce con precisione gli atti rilevanti, almeno quanto alla motivazione e alle difese, non essendo sufficiente il richiamo di una sola frase del dispositivo.
  • Non è idonea a fondare la legittimazione sostitutiva dell'assuntore una allegazione svolta per la prima volta in appello, se la sentenza impugnata ha ritenuto tardiva tale deduzione e il ricorso non confuta specificamente tale ratio.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della prova

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