Cassazione Penale, Sentenza n. 43375/2022 del 15/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza del Giudice di Pace per due ragioni: 1) mancata acquisizione, ai sensi dell'art.507 c.p.p., della documentazione attestante l'allontanamento/espulsione dal territorio nazionale, ritenuta rilevante per l'applicazione della causa di non luogo a procedere prevista dall'art.14, comma 5-septies, d.lgs. 25 luglio 1998 n.286; 2) difetto di motivazione circa la valutazione delle richieste subordinate del difensore: applicazione dell'art.34 d.lgs. n.274/2000 (causa di improcedibilità) e/o concessione delle attenuanti generiche ai sensi dell'art.62-bis c.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo (relativo alla mancata acquisizione della documentazione sollecitata con invito al giudice di merito a utilizzare i poteri discrezionali ex art.32 d.lgs. 274/2000 richiamante art.507 c.p.p.), perché la mancata ammissione di prove richieste in quella forma non è rimedio idoneo in Cassazione. Ha invece accolto il secondo motivo: la sentenza di merito era priva di motivazione significativa (modello prestampato) rispetto alla richiesta di applicazione dell'art.34 d.lgs. 274/2000 e alla concessione delle attenuanti generiche. Perciò la Corte ha annullato la sentenza limitatamente a tali profili e ha rinviato per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Padova (diverso magistrato). Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 507 cod. proc. pen.
Regola l'acquisizione di documenti e atti; la giurisprudenza e la Corte affermano che la mancata ammissione di prove chieste ai sensi dell'art.507 (o tramite invito al giudice a usare poteri discrezionali) non costituisce vizio deducibile in Cassazione
art. 14, comma 5-septies, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286
art.14, comma 5-septies, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286
Norma relativa alla causa di non luogo a procedere connessa allo stato di allontanamento/espulsione; la Corte ha ritenuto che l'accertamento documentale richiesto non possa essere oggetto di censura in Cassazione se non era stata formalmente domandata l'ammissione della prova
art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286
art.14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286
Prevede la fattispecie sanzionatoria per il trattenimento illegittimo dopo ordine di allontanamento/espulsione; in base a questa norma l'imputato è stato condannato in primo grado
art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
art.34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Prevede cause di improcedibilità; la Corte ha riscontrato che il giudice di merito non ha fornito motivazione sufficiente sulla richiesta di applicazione di tale causa, motivo per cui ha annullato e rinviato la decisione su questo punto
art. 62-bis cod. pen.
Disciplina le attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che la sentenza di merito non abbia motivato adeguatamente la decisione in ordine alla loro concessione
art. 606, comma 1, lett. b) e d) cod. proc. pen.
art.606, comma 1, lett. b) e d) cod. proc. pen.
Indica i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha valutato i motivi alla stregua di queste fattispecie, dichiarando inammissibile quello di tipo 'b' e fondato quello di tipo 'd'
art. 32 d.lgs. n. 274 del 2000
art.32 d.lgs. n. 274 del 2000
Attribuisce al giudice del merito poteri discrezionali di integrazione probatoria richiamando implicitamente la disciplina dell'art.507 c.p.p.; la richiesta di prova avanzata soltanto ai sensi di tale norma non rende la relativa omissione impugnabile in Cassazione
Massime di principio
- La mancata ammissione di prove richieste tramite invito al giudice ad avvalersi dei poteri discrezionali (art.32 d.lgs. 274/2000 richiamante art.507 c.p.p.) non è, di per sé, motivo idoneo per la cassazione: per rendere impugnabile l'omissione è necessario che la parte abbia formalmente domandato l'ammissione del mezzo di prova.
- Le pronunce devono contenere una motivazione specifica e non stereotipata circa le richieste difensive rilevanti (es. applicazione dell'art.34 d.lgs. 274/2000, concessione delle attenuanti generiche); la carenza motivazionale su questi punti comporta annullamento e rinvio.
- In procedimenti per violazioni connesse ad allontanamento/espulsione (art.14 d.lgs. 286/1998), è strategico che la difesa formuli esplicita richiesta di acquisizione dei documenti attestanti l'espulsione/allontanamento con richiesta formale ai sensi di art.507 c.p.p., così da preservare il rimedio in sede di impugnazione.
- L'uso di modelli prestampati per la motivazione può determinare il rischio di annullamento per vizio motivazionale: il giudice deve valutare e motivare specificamente ogni istanza rilevante posta dalla difesa.
- Quando si impugna in Cassazione, distinguere chiaramente i rilievi: i vizi di legge sostanziale (lett. b) e i vizi di motivazione (lett. d) sono valutati diversamente; omissioni procedurali nelle richieste di prova possono rendere il primo caposaldo inammissibile.
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