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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43375/2022 del 15/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza del Giudice di Pace per due ragioni: 1) mancata acquisizione, ai sensi dell'art.507 c.p.p., della documentazione attestante l'allontanamento/espulsione dal territorio nazionale, ritenuta rilevante per l'applicazione della causa di non luogo a procedere prevista dall'art.14, comma 5-septies, d.lgs. 25 luglio 1998 n.286; 2) difetto di motivazione circa la valutazione delle richieste subordinate del difensore: applicazione dell'art.34 d.lgs. n.274/2000 (causa di improcedibilità) e/o concessione delle attenuanti generiche ai sensi dell'art.62-bis c.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo (relativo alla mancata acquisizione della documentazione sollecitata con invito al giudice di merito a utilizzare i poteri discrezionali ex art.32 d.lgs. 274/2000 richiamante art.507 c.p.p.), perché la mancata ammissione di prove richieste in quella forma non è rimedio idoneo in Cassazione. Ha invece accolto il secondo motivo: la sentenza di merito era priva di motivazione significativa (modello prestampato) rispetto alla richiesta di applicazione dell'art.34 d.lgs. 274/2000 e alla concessione delle attenuanti generiche. Perciò la Corte ha annullato la sentenza limitatamente a tali profili e ha rinviato per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Padova (diverso magistrato). Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Regola l'acquisizione di documenti e atti; la giurisprudenza e la Corte affermano che la mancata ammissione di prove chieste ai sensi dell'art.507 (o tramite invito al giudice a usare poteri discrezionali) non costituisce vizio deducibile in Cassazione

  • art. 14, comma 5-septies, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286

    art.14, comma 5-septies, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286

    Norma relativa alla causa di non luogo a procedere connessa allo stato di allontanamento/espulsione; la Corte ha ritenuto che l'accertamento documentale richiesto non possa essere oggetto di censura in Cassazione se non era stata formalmente domandata l'ammissione della prova

  • art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286

    art.14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286

    Prevede la fattispecie sanzionatoria per il trattenimento illegittimo dopo ordine di allontanamento/espulsione; in base a questa norma l'imputato è stato condannato in primo grado

  • art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    art.34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    Prevede cause di improcedibilità; la Corte ha riscontrato che il giudice di merito non ha fornito motivazione sufficiente sulla richiesta di applicazione di tale causa, motivo per cui ha annullato e rinviato la decisione su questo punto

  • art. 62-bis cod. pen.

    Disciplina le attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che la sentenza di merito non abbia motivato adeguatamente la decisione in ordine alla loro concessione

  • art. 606, comma 1, lett. b) e d) cod. proc. pen.

    art.606, comma 1, lett. b) e d) cod. proc. pen.

    Indica i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha valutato i motivi alla stregua di queste fattispecie, dichiarando inammissibile quello di tipo 'b' e fondato quello di tipo 'd'

  • art. 32 d.lgs. n. 274 del 2000

    art.32 d.lgs. n. 274 del 2000

    Attribuisce al giudice del merito poteri discrezionali di integrazione probatoria richiamando implicitamente la disciplina dell'art.507 c.p.p.; la richiesta di prova avanzata soltanto ai sensi di tale norma non rende la relativa omissione impugnabile in Cassazione

Massime di principio

  • La mancata ammissione di prove richieste tramite invito al giudice ad avvalersi dei poteri discrezionali (art.32 d.lgs. 274/2000 richiamante art.507 c.p.p.) non è, di per sé, motivo idoneo per la cassazione: per rendere impugnabile l'omissione è necessario che la parte abbia formalmente domandato l'ammissione del mezzo di prova.
  • Le pronunce devono contenere una motivazione specifica e non stereotipata circa le richieste difensive rilevanti (es. applicazione dell'art.34 d.lgs. 274/2000, concessione delle attenuanti generiche); la carenza motivazionale su questi punti comporta annullamento e rinvio.
  • In procedimenti per violazioni connesse ad allontanamento/espulsione (art.14 d.lgs. 286/1998), è strategico che la difesa formuli esplicita richiesta di acquisizione dei documenti attestanti l'espulsione/allontanamento con richiesta formale ai sensi di art.507 c.p.p., così da preservare il rimedio in sede di impugnazione.
  • L'uso di modelli prestampati per la motivazione può determinare il rischio di annullamento per vizio motivazionale: il giudice deve valutare e motivare specificamente ogni istanza rilevante posta dalla difesa.
  • Quando si impugna in Cassazione, distinguere chiaramente i rilievi: i vizi di legge sostanziale (lett. b) e i vizi di motivazione (lett. d) sono valutati diversamente; omissioni procedurali nelle richieste di prova possono rendere il primo caposaldo inammissibile.

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