Sentenza del 05/03/2024 n. 105 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria
Accertamento imposte - Esterovestizione - Evasione fiscale - Sussiste - Legittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento e della sentenza di primo grado che avevano ritenuto la societa' xxxxx, costituita in Lussemburgo, una "societa' schermo" (esterovestizione) finalizzata all'evasione IVA e delle imposte dirette. L'Ufficio contestava che la sede di direzione effettiva della societa' fosse in Italia (Gualdo Tadino) poiche' il socio unico e amministratore era residente e svolgeva le decisioni strategiche in Italia; di contro l'appellante sosteneva l'effettiva attivita' e presenza della societa' in Lussemburgo richiamando contratti di affitto, partita IVA lussemburghese, revisione contabile, dipendente lussemburghese, fatture e transiti di merce, nonche' la sua presunta residenza e interessi stabili in Lussemburgo.
La decisione
La Corte d'appello ha respinto l'appello: ha confermato che la societa' era esterovestita e che la sede di direzione effettiva era in Italia in ragione della stabile presenza, degli interessi personali e familiari e della concreta assunzione di decisioni gestionali da parte del socio-amministratore residente in Italia. Conseguentemente e' stata legittimata la riqualificazione fiscale della societa' in ditta individuale riconducibile al sig. xxxxx e l'imputazione delle imposte dirette e dell'IVA a suo carico ai sensi dell'art. 37, comma 3, DPR 600/1973; le determinazioni fiscali (calcolo induttivo dei redditi e diniego di detrazione IVA per mancata documentazione/annotazione) sono state ritenute regolari. Appellante condannato alle spese di lite, liquidate in euro 5.000,00.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) - art. 73, comma 3
"ai fini delle imposte dirette, sono da considerarsi residenti in Italia le societa' che nel relativo territorio hanno, per la maggior parte del periodo d'imposta, la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. Per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la societa' o l'ente nel suo complesso."
La Corte ha applicato il criterio della "sede di direzione effettiva" intesa come luogo dove vengono adottate le decisioni essenziali; la presenza del dominus/amministratore residente in Italia e la gestione reale lì svolta determinano la residenza fiscale italiana nonostante la registrazione formale all'estero.
DPR 600/1973 - art. 37, comma 3
Utilizzato per giustificare la traslazione del reddito d'impresa e degli obblighi fiscali dal soggetto estero al socio/interponente residente che ha gestito uti dominus l'attivita' della societa' schermo.
D.Lgs. 471/1997 - art. 5, comma 1
Richiamato per affermare che la detrazione dell'IVA deve poter essere verificata documentalmente e tramite opportuna annotazione nei registri; la mancata prova legittima il diniego della detrazione.
DPR 633/1972 - art. 19
Richiamato in relazione al termine per l'esercizio della detrazione dell'IVA (entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo).
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) - artt. 49-55 (liberta' di stabilimento)
La Corte ricorda che la liberta' di stabilimento e' riconosciuta ma non puo' essere utilizzata per coprire strutture meramente fittizie: lo Stato membro puo' negare i vantaggi della residenza fiscale se l'entita' estera e' priva di effettivita' economica e finalizzata ad eludere imposte.
Giurisprudenza della Corte di Giustizia - Planzer Luxemburg Sarl (28/06/2007)
Convergenza sulla nozione di "sede effettiva" quale luogo dove vengono adottate le decisioni essenziali dell'attivita' imprenditoriale; tale nozione e' stata utilizzata per definire la residenza fiscale.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. n. 26538/2022, 23213/2022, 1358/2023, altre)
Consolidato orientamento nazionale: la sede dell'amministrazione coincide con la sede effettiva; la Cassazione ha gia' affermato che, in presenza di societa' interposte totalmente asservite all'interponente, l'Amministrazione puo' imputare i redditi e l'IVA al dominus, e che l'onere probatorio gravante sull'Amministrazione puo' essere assolto anche tramite indizi.
Massime di principio
- La residenza fiscale di una societa' non coincide necessariamente con la sede legale: la "sede di direzione effettiva" (sede amministrativa reale) e' determinante se per la maggior parte del periodo d'imposta le decisioni strategiche vengono assunte in Italia.
- La liberta' di stabilimento non tutela strutture meramente formali: se l'entita' estera e' priva di attivita' economica reale ed e' finalizzata ad eludere imposte, lo Stato italiano puo' qualificare la societa' come esterovestita e trasferire gli obblighi fiscali al soggetto residente che la controlla.
- Il fisco puo' provare l'esterovestizione anche con mezzi indiziari (residenza anagrafica, legami familiari, documentazione rinvenuta, modalita' operative, pedinamenti, tabulati), mentre spetta al contribuente fornire la prova contraria dell'effettiva autonomia e dell'operativita' reale all'estero.
- In materia IVA, la mancata annotazione nei registri e l'assenza di prova del ricevimento della fattura giustificano il diniego della detrazione; esistono termini per esercitare il diritto alla detrazione (es. art. 19 DPR 633/1972).
- Nei controlli induttivi basati su bilanci esteri, il contribuente non puo' lamentare che l'Ufficio non abbia riconosciuto costi non dichiarati in bilancio; il metodo induttivo e' legittimo se fondato su elementi probatori.
- Elemento pratico di valutazione: per difendersi efficacemente il contribuente deve dimostrare l'effettiva struttura e gestione operativa all'estero (sedi operative reali, personale stabile, contratti, congruenza economico-contabile, verifiche locali, decisioni societarie tenute all'estero, correnti bancarie e documentazione comprovante transiti e controllo reale).
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