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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33979/2025 del 24/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento IMU per omesso o parziale versamento relativo all'anno 2012, riferito a immobili situati nel Comune intimato. Il giudice tributario di primo grado aveva respinto il ricorso; la commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l'appello ritenendo che il nuovo socio accomandatario fosse stato nominato solo nel 2018, che tale circostanza dovesse essere dedotta già in primo grado e che il soggetto che aveva proposto l'appello difettasse di legittimazione perché non parte del giudizio di primo grado. La società ricorrente ha proposto tre motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 81 c.p.c. e 10 d.lgs. 546/1992 e dei principi sulla legittimazione, sostenendo che la CTR aveva erroneamente ravvisato un difetto di legittimazione attiva in base al solo dato formale della variazione della ragione sociale; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 2247, 2314, 2266 e 2298 c.c., assumendo che le modifiche nella compagine e nella ragione sociale non alteravano l'identità del soggetto né la sua capacità/legittimazione processuale, anche in considerazione dell'identità della partita IVA; con il terzo ha lamentato omesso esame di un fatto decisivo, cioè che la partita IVA del soggetto destinatario dell'accertamento coincideva con quella del soggetto che aveva impugnato l'atto. La Corte ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo, assorbito il terzo, affermando che nelle società di persone la modifica dei soci, del legale rappresentante o della ragione sociale non estingue la società né ne crea una nuova e che, nella s.a.s., il mutamento del socio accomandatario e della denominazione è una mera modifica dell'atto costitutivo; nel caso concreto, inoltre, la società destinataria dell'atto e quella che ha impugnato risultavano sostanzialmente la medesima entità, anche per identità di sede e partita IVA.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.c.

    Richiamato a sostegno della censura sulla legittimazione processuale; la Corte ne valorizza l'applicazione nel quadro dell'identità soggettiva della società nonostante le modifiche interne.

  • art. 10 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato con riferimento alla legittimazione nel processo tributario; la Corte ritiene che la società resti legittimata a impugnare l'atto nonostante la variazione della ragione sociale.

  • art. 2247 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che le modifiche statutarie non incidono sull'identità del soggetto societario.

  • art. 2314 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di società in accomandita semplice e sua rappresentanza; la Corte conferma che il mutamento del socio accomandatario non crea un nuovo soggetto.

  • art. 2266 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per la rappresentanza della società; la Corte ribadisce che la società resta la medesima nonostante la sostituzione del legale rappresentante.

  • art. 2298 c.c.

    Richiamato dal ricorrente sulla rappresentanza processuale; la Corte lo richiama indirettamente nel confermare la permanenza della medesima soggettività societaria.

  • art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.

    Indicato come vizio dedotto per violazione e falsa applicazione di legge nei primi due motivi.

  • art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.

    Indicato come vizio dedotto per omesso esame del fatto decisivo relativo alla partita IVA.

  • art. 1, comma 1, lett. a), L. 31 agosto 2022, n. 130

    Richiamato solo per indicare il giudice del rinvio, denominato Corte di giustizia tributaria di secondo grado.

Massime di principio

  • Nelle società di persone la modifica della persona dei soci, del legale rappresentante o della ragione sociale non determina l'estinzione della società né la nascita di un nuovo soggetto giuridico, ma integra una mera modificazione dell'atto costitutivo.
  • Nella società in accomandita semplice, la sostituzione dell'unico socio accomandatario e la variazione della denominazione sociale non incidono sull'identità soggettiva della società né sul regime di responsabilità patrimoniale, che resta invariato.
  • Se l'atto impositivo è stato notificato a una determinata società di persone, la successiva o pregressa variazione della ragione sociale non può, da sola, escludere la legittimazione della medesima società a proporre impugnazione o appello.
  • Ai fini della legittimazione processuale, rileva l'effettiva identità del centro di imputazione sostanziale, desumibile anche da elementi quali sede, partita IVA e continuità della compagine, e non il solo dato formale della denominazione utilizzata nell'atto o nell'impugnazione.
  • Quando i primi motivi di ricorso investono la medesima questione della legittimazione processuale e risultano fondati, il motivo di omesso esame di un fatto decisivo ad essi collegato resta assorbito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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