Sentenza del 12/02/2016 n. 1330 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRPEF - Plusvalenza - Determinazione del valore di beni oggetto di cessione - Possibilità di tener conto del valore accertato ai fini dell'imposta di registro, anche ai fini della determinazione della plusvalenza realizzata dal venditore - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta legittima. In presenza di un valore di mercato accertato definitivamente ai fini dell'imposta di registro, l'Agenzia può utilizzarlo come base per l'accertamento induttivo della plusvalenza immobiliare ai fini IRPEF. Spetta al contribuente superare la presunzione, anche mediante elementi indiziari, provando l'effettivo incasso di un prezzo inferiore.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di utilizzare, per determinare la plusvalenza realizzata dal venditore ai fini IRPEF, il maggior valore dell'immobile accertato in via definitiva ai fini dell'imposta di registro. L'Amministrazione ha ritenuto che tale valore costituisse una presunzione del prezzo effettivamente incassato, mentre il contribuente avrebbe dovuto dimostrare che il bene era stato concretamente ceduto a un prezzo inferiore.
Norme richiamate
IRPEF - disciplina delle plusvalenze immobiliari
La plusvalenza imponibile può essere determinata anche mediante accertamento induttivo quando l'Amministrazione disponga di elementi idonei a dimostrare che il corrispettivo effettivo è superiore a quello dichiarato.
Imposta di registro - accertamento del valore venale dell'immobile
Il valore dell'immobile accertato definitivamente ai fini dell'imposta di registro può essere utilizzato come elemento presuntivo per determinare il prezzo di cessione rilevante ai fini IRPEF.
Massime di principio
- Un valore immobiliare accertato definitivamente ai fini dell'imposta di registro può essere utilizzato dall'Amministrazione anche per contestare una plusvalenza dichiarata ai fini IRPEF.
- Il valore accertato in un diverso procedimento tributario non determina automaticamente l'imposta dovuta, ma costituisce una presunzione che il contribuente può superare con prove documentali o elementi indiziari concreti.
- In caso di contestazione, il contribuente deve dimostrare l'effettivo prezzo di vendita inferiore al valore accertato, non limitandosi a negare genericamente la maggiore valutazione.
- La prova può riguardare, ad esempio, condizioni dell'immobile, vizi, oneri a carico dell'acquirente, pagamenti tracciabili e altri elementi coerenti con un prezzo effettivo inferiore.
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