Cassazione Penale, Sentenza n. 22858/2024 del 06/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del Presidente del Tribunale di Rovereto che aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso il decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il difensore ha dedotto due motivi: (1) censura sulla natura del rimedio (sostenendo che il ricorso per cassazione sarebbe mera facoltà e alternativa al reclamo al Capo dell'Ufficio finanziario); (2) contestazione sulla sussistenza di una formale richiesta dell'Ufficio finanziario, deducendo che la revoca sarebbe stata adottata 'ex officio' e che, quindi, l'unico rimedio sarebbe stato il reclamo. La Corte di legittimità non ha esaminato il merito sostanziale delle censure, ma ha rilevato ragioni di inammissibilità processuale: il ricorso era stato notificato e depositato con le forme del processo civile (presso l'Avvocatura dello Stato e la cancelleria civile della Corte di Cassazione) invece che essere depositato, entro il termine previsto dall'art. 99, comma 4, del DPR n. 115/2002, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, come previsto dalle norme e dalla giurisprudenza che applicano al rito per il patrocinio a spese dello Stato le regole del processo penale.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività e per deposito nella cancelleria errata (cancelleria civile della Corte anziché cancelleria del giudice che ha emesso l'ordinanza), con applicazione della sanzione di inammissibilità prevista dall'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e obbligata a versare, in favore della Cassa delle ammende, la somma di euro tremila (determinata in via equitativa) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.P.R. n. 115 del 2002
art. 99, comma 4; artt. 112 e 113
Nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole processuali del rito penale; l'art. 99, comma 4 fissa il termine di impugnazione e la Corte richiede il deposito nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento.
D.lgs. n. 150 del 2011
Citato dalla parte ricorrente in relazione alle norme sul patrocinio a spese dello Stato; la Corte lo menziona nell'ambito delle censure ma decide per ragioni procedurali.
Codice di procedura penale
art. 582, art. 583, art. 591 comma 1 lett. c), art. 606 comma 1 lett. c), art. 616
Art. 582-583: regole sul deposito e presentazione degli atti all'autorità giudiziaria competente (la cancelleria del giudice che ha adottato il provvedimento). Art. 591(1)(c): inammissibilità per inosservanza dei termini o delle modalità di presentazione dell'impugnazione. Art. 606(1)(c): motivi di impugnazione richiamati. Art. 616: disciplina delle spese processuali a carico dell'inammissibile.
Disposizioni di carattere processuale civile
art. 134 disp. att. cod. proc. civ.
La ricorrente aveva utilizzato la normativa civilistica per la notificazione e il deposito (presso la cancelleria civile della Corte), ma la Corte ha ritenuto tali forme inadeguate nel procedimento in esame perché si applicano le regole del processo penale.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019 (Confortino); Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015 (Messana)
Consolidato orientamento che nel procedimento per l'ammissione al gratuito patrocinio si applicano le regole del rito penale e che il ricorso per cassazione avverso ordinanza sul reclamo/revoca va depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento.
Sentenza Corte costituzionale
Richiamata in relazione alla valutazione sulla colpa della parte nella determinazione della causa di inammissibilità: la Corte ha ritenuto che non vi fosse colpa tale da escludere l'irrogazione della sanzione pecuniaria equitativa.
Decreto-legge n. 137/2020 e successive modificazioni
art. 23, commi 8 e 9; d.l. n. 105/2021 art. 7; d.l. n. 228/2021 art. 16
Richiamati in relazione alla modalità di trattazione del procedimento in udienza camerale e alle proroghe delle disposizioni sulle udienze camerali; non incidono sulla questione di ammissibilità sostanziale del ricorso.
Massime di principio
- Nei procedimenti relativi all'ammissione o alla revoca del patrocinio a spese dello Stato si applicano, in via prevalente, le regole del processo penale: attenersi agli artt. previsti dal DPR n.115/2002 e al codice di procedura penale per termini e cancelleria competente.
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze che decidono su opposizioni o reclami in materia di gratuito patrocinio deve essere depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, entro il termine stabilito dall'art. 99, comma 4, DPR n.115/2002; il deposito altrove (es. cancelleria civile della Corte di Cassazione) comporta inammissibilità.
- L'inosservanza delle modalità e dei termini di presentazione dell'impugnazione è sanzionata con l'inammissibilità e, in caso di inammissibilità, la parte può essere condannata alle spese e a pagare una somma alla Cassa delle ammende se ricorrono le condizioni previste dall'art. 616 c.p.p.
- Prima di proporre il rimedio processuale, verificare se la revoca è stata adottata su formale richiesta dell'Ufficio finanziario o 'ex officio': la qualificazione (e la relativa individuazione dei rimedi disponibili) può influire sulla strategia processuale, ma comunque le regole formali di deposito e termine vanno comunque rispettate.
- In caso di dubbio sulle modalità procedurali applicabili (civili vs penali), privilegiare l'applicazione delle norme previste per il rito penale nel settore del patrocinio a spese dello Stato, seguendo la giurisprudenza consolidata.
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