Ordinanza n. 1973/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento prot. n. 6155 del 19/05/2026, con il quale il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di San Vitaliano disponeva l'annullamento d'ufficio della SCIA prot. n. 561 del 16/01/2014 (relativa alla realizzazione di un muro di cinta sugli immobili siti alla Via Nazionale delle Puglie, identificati al N.C.T. al foglio n. 5, p.lle nn. 502, 622 e 623 del Comune di San Vitaliano), ai sensi dell'art. 21-nonies, commi 1 e 2-bis, della L. 241/1990, notificato a mezzo pec in data 19.05.2026; - dell'Ordinanza Settoriale n. 14 del 20/05/2026, prot. n. 6220/2026, con la quale il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di San Vitaliano ingiungeva ai ricorrenti la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001, notificata a mezzo pec in data 20.05.2026; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, se lesivo per gli interessi della ricorrente, ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 5120 del 24/04/2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Annullamento d’ufficio di una SCIA relativa alla trasformazione di un’area e ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento comunale che aveva disposto l’annullamento d’ufficio della SCIA presentata nel 2014 per la realizzazione di un muro di cinta, nonché la successiva ordinanza di demolizione delle opere e ripristino dello stato dei luoghi. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, inclusa la comunicazione di avvio del procedimento. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che la ricorrente contestava, tra l’altro, la tardività dell’intervento comunale in autotutela. Le opere comprendevano la demolizione di parte del muro di cinta esistente, la costruzione di muri in cemento armato sormontati da ringhiera, di altezza tra 2,50 e 3,00 metri, la pavimentazione dell’area in asfalto e la realizzazione di una rete fognaria e di un impianto di illuminazione. L’area, secondo la disciplina urbanistica comunale vigente, non era assoggettabile a intervento diretto mediante SCIA, ma poteva essere trasformata soltanto sulla base di un piano urbanistico attuativo.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo, sulla base della cognizione sommaria propria della fase cautelare, che il ricorso non presentasse apprezzabili possibilità di accoglimento. Ha valorizzato anzitutto la natura sostanzialmente trasformativa degli interventi realizzati. Ha inoltre rilevato che l’area non era suscettibile di intervento diretto, poiché la disciplina urbanistica comunale imponeva il previo ricorso a un piano urbanistico attuativo. Quanto alla dedotta tardività dell’autotutela, il TAR ha ritenuto condivisibile la prospettazione dell’Amministrazione secondo cui l’annullamento della SCIA non era neppure necessario: la segnalazione, utilizzata in violazione delle norme urbanistiche e del PUC, doveva considerarsi tamquam non esset e priva di effetti. Non sono state adottate misure cautelari e le spese della fase cautelare sono state dichiarate nulle.
Norme richiamate
art. 21-nonies, commi 1 e 2-bis, l. 241/1990
Il Comune ha richiamato la disciplina dell’annullamento d’ufficio della SCIA; il TAR ha tuttavia ritenuto che la rimozione del titolo non fosse necessaria, perché la SCIA, presentata in violazione della disciplina urbanistica, era priva di effetti.
art. 31 d.P.R. 380/2001
È la disposizione posta a fondamento dell’ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR, che è stata respinta per l’assenza di apprezzabili possibilità di accoglimento del ricorso.
Massime di principio
- Una SCIA utilizzata per realizzare una trasformazione urbanistico-edilizia in un’area non direttamente edificabile, perché assoggettata alla previa approvazione di un piano urbanistico attuativo, non è idonea a legittimare l’intervento eseguito.
- Quando la segnalazione certificata è stata presentata in radicale violazione della disciplina urbanistica applicabile e non può produrre l’effetto abilitativo preteso dal privato, essa può essere considerata priva di effetti; in tal caso, l’intervento comunale repressivo non deve necessariamente essere qualificato come annullamento tardivo della SCIA.
- La realizzazione di muri in cemento armato di rilevante altezza, accompagnata da pavimentazione e dalla realizzazione di impianti, costituisce un intervento di trasformazione dei luoghi incompatibile con l’utilizzo della SCIA come titolo sufficiente quando la disciplina urbanistica richiede un piano attuativo.
- Nella fase cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando, alla luce della cognizione sommaria, il ricorso non presenta apprezzabili possibilità di accoglimento.
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