Cassazione Penale, Sentenza n. 15598/2024 del 15/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da Flavia Paun in relazione al provvedimento di determinazione di pene concorrenti per anni 3 mesi 4 giorni 20 di reclusione per plurimi reati di truffa e per violazione dell'art. 12, comma 3, T.U. immigrazione. La ricorrente deduce: 1) violazione dei principi di irretroattività e dei principi costituzionali (artt. 25 e 27 Cost.) per l'applicazione della disciplina più sfavorevole introdotta dal d.l. 162/2022; 2) mancata applicazione delle norme transitorie (art. 3, comma 2, d.l. 162/2022) e mancata acquisizione del parere del pubblico ministero e di altre informazioni obbligatorie; 3) vizio di motivazione per mancata specificazione degli oneri allegativi eventualmente incompiuti e per la valutazione delle iniziative rieducative o risarcitorie e degli elementi individualizzanti del percorso carcerario.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato la ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende. Il Collegio ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato: i primi due motivi sono stati considerati generici e non specifici; la decisione del Tribunale di sorveglianza è stata ritenuta legittima in quanto la normativa novellata (art. 4-bis Ord. pen., come modificato dal d.l. 162/2022) richiede che il richiedente alleghi l'adempimento delle obbligazioni civili o la loro assoluta impossibilità e fornisca elementi specifici che escludano l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata nonché iniziative a favore delle vittime; nel caso concreto non risultano allegazioni o documenti relativi a iniziative risarcitorie o alla loro impossibilità, sicché il Tribunale ha potuto dichiarare l'inammissibilità dell'istanza senza procedere all'istruttoria integrale.
Norme richiamate
art. 12, comma 3, T.U. immigrazione
Il reato richiamato rientra tra i reati ostativi generici di seconda fascia; la condanna per tale reato integra ostatività che richiede, per l'accesso ai benefici, le specifiche allegazioni previste dall'art. 4-bis novellato
art. 4-bis Ord. pen. (comma 1-bis, comma 2, comma 2-bis)
Interpretazione della Corte: la riforma introdotta dal d.l. 162/2022 trasforma la presunzione assoluta di collegamenti in una presunzione relativa; il detenuto deve allegare l'adempimento delle obbligazioni civili o la loro impossibilità e "elementi specifici, diversi e ulteriori" che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e di dimostrare iniziative a favore delle vittime; il giudice ha oneri istruttori e di richiesta di informazioni e pareri
art. 3, comma 2, d.l. 162/2022 (norme transitorie)
Prevede l'obbligo per il giudice di acquisire determinati pareri e informazioni (es. parere del pubblico ministero che ha emesso la sentenza di primo grado) e verifiche attraverso il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica; la Corte osserva che tali acquisizioni sono previste ma che, nel caso concreto, il Tribunale ha ritenuto preliminarmente l'inammissibilità per carenza di allegazioni risarcitorie, evitando l'istruttoria
art. 58-ter Ord. pen.
Norma richiamata in relazione alla collaborazione con la giustizia; la disciplina novellata consente accesso ai benefici anche in assenza di collaborazione solo se soddisfatti gli adempimenti e le allegazioni richieste
artt. 25 e 27 Cost.
Richiamati dalla ricorrente in tema di principio di legalità, proporzionalità della pena e dignità umana in relazione al principio di irretroattività sfavorevole; la Corte non ha ritenuto i rilievi sufficientemente specifici per travolgere l'ordinanza impugnata
Corte Cost. n. 32/2020 e n. 253/2019
Decisioni richiamate per il principio che aveva limitato la retroattività di alcune modifiche dell'art. 4-bis; la Corte nel caso concreto ricorda la base giurisprudenziale ma valuta i profili procedurali e di allegazione richiesti dalla norma novellata
Corte Cost. n. 186/2000
Richiamata in materia di criteri per l'esenzione dalle spese processuali; la Corte ha ritenuto non sussistenti le condizioni per esenzione e ha condannato la ricorrente alle spese
Massime di principio
- Per reati ostativi di seconda fascia la riforma del 2022 non elimina gli ostacoli ma richiede che il detenuto alleghi elementi specifici e la riparazione civile o la sua impossibilità; l'assenza di tali allegazioni può comportare l'inammissibilità dell'istanza senza che il giudice proceda all'istruttoria approfondita
- Le censure generiche e non specifiche in sede di ricorso per cassazione sono frequentemente dichiarate inammissibili; bisogna indicare chiaramente quali elementi probatori o documentali siano stati trascurati o erroneamente valutati
- Il giudice di sorveglianza ha obblighi istruttori (richiesta di pareri e informazioni) ma può accertare preliminarmente l'inammissibilità dell'istanza se manca l'allegazione degli adempimenti essenziali previsti dalla norma
- Se si contesta retroattività sfavorevole di una norma penale più gravosa, il ricorrente deve specificare se la modifica incide sui requisiti di accesso ai benefici e dimostrare concretamente il collegamento con la fattispecie propria, citando eventuale giurisprudenza costituzionale a supporto
- Nelle richieste di benefici detentivi occorre documentare concretamente iniziative risarcitorie o spiegare per quale motivo sia assolutamente impossibile le eseguire; indicazioni generiche sulla buona condotta carceraria non sono sufficienti
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