Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10126/2024 del 15/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuenti)

La controversia

Due contribuenti avevano separatamente impugnato davanti al giudice tributario un avviso con cui l'Amministrazione finanziaria richiedeva imposta di registro, ipotecaria, catastale e interessi in relazione a una complessa operazione societaria e reale che, secondo l'Ufficio, aveva prodotto il trasferimento del pieno diritto reale su un immobile alberghiero. La CTP aveva rigettato i ricorsi; la CTR, invece, aveva accolto l'appello ritenendo tardivo l'accertamento perché gli atti del 2013 non avrebbero avuto collegamento funzionale con il trasferimento e quindi il termine triennale di decadenza ex art. 76 TUR non poteva decorrere da quell'anno. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 76 d.P.R. n. 131/1986, 979 e 1014 c.c. e sostenendo che il disegno abusivo si era perfezionato solo nel 2013, al consolidamento della proprietà in capo alla società, sicché il termine decadenziale sarebbe decorso da quel momento. Nelle more, l'Agenzia ha depositato il provvedimento di annullamento in autotutela dell'atto impugnato, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, prendendo atto dell'annullamento in autotutela dell'avviso impugnato. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio, valorizzando che l'adesione dell'Ufficio all'orientamento formatosi solo a seguito delle pronunce della Corte costituzionale e dell'intervento normativo sull'art. 20 TUR rendeva giustificato l'annullamento e, quindi, la compensazione. Non è stato esaminato nel merito il motivo di ricorso sulla decadenza dell'accertamento.

Norme richiamate

  • art. 76 d.P.R. n. 131/1986

    È richiamato come norma sulla decadenza del potere di accertamento/liquidazione dell'imposta di registro; la ricorrente sosteneva che il termine triennale decorresse dal 2013, ma la Corte non entra nel merito per intervenuta cessazione della materia del contendere.

  • art. 979 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come disposizione applicabile al consolidamento del diritto reale al termine dell'usufrutto.

  • art. 1014 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma relativa all'estinzione dell'usufrutto e al conseguente consolidamento.

  • art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992

    Disciplina l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e, nel testo originario, collegava automaticamente le spese alla parte che le aveva anticipate; la Corte richiama la declaratoria di illegittimità costituzionale della compensazione automatica nelle ipotesi diverse dalle definizioni agevolate.

  • art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992

    Consente la compensazione delle spese nel processo tributario all'esito di una valutazione complessiva della lite; è distinto dalla compensazione ope legis di cui all'art. 46, comma 3, dichiarata illegittima.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato come parametro generale per la compensazione delle spese, applicabile in via di rinvio nel processo tributario.

  • art. 88 c.p.c.

    È evocato per affermare che l'annullamento in autotutela, quando dovuto a sopravvenute incertezze interpretative e non a manifesta illegittimità originaria, integra un comportamento processuale conforme al dovere di lealtà.

  • art. 20 TUR

    Richiamato nel contesto dell'intervento normativo e delle pronunce della Corte costituzionale che ne hanno affermato la natura di interpretazione autentica e retroattiva nel testo novellato.

  • art. 1, comma 87, lett. a), l. n. 205/2017

    È indicato come l'intervento legislativo che ha modificato l'art. 20 TUR; la Corte lo richiama insieme alle decisioni costituzionali per giustificare l'annullamento in autotutela.

  • Corte cost. n. 274 del 2005

    È richiamata per l'illegittimità costituzionale della previsione di compensazione automatica delle spese nelle cessazioni della materia del contendere diverse dalle definizioni tributarie agevolate.

  • Corte cost. nn. 158/2020 e 39/2021

    Sono richiamate come pronunce che hanno affermato la natura di interpretazione autentica, quindi retroattiva, della modifica dell'art. 20 TUR.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere determinata dall'annullamento in autotutela dell'atto impugnato comporta l'estinzione del giudizio, con possibile compensazione delle spese solo all'esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice.
  • La compensazione delle spese nel processo tributario non opera automaticamente per effetto dell'estinzione del giudizio: la compensazione ope legis prevista originariamente dall'art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 è distinta dalla compensazione giudiziale discrezionale ex art. 15 dello stesso decreto, ed è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nelle ipotesi diverse dalle definizioni tributarie previste dalla legge.
  • Quando l'Amministrazione annulla in autotutela l'atto impugnato non per manifesta illegittimità originaria ma per sopravvenute incertezze interpretative o per l'evoluzione del quadro normativo e giurisprudenziale, tale condotta può giustificare la compensazione delle spese di lite.
  • La scelta del momento di decorrenza del termine decadenziale per l'accertamento tributario può dipendere dal perfezionamento complessivo dell'operazione imponibile, ma nel caso concreto la Corte non ha esaminato il merito per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneDecadenzaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.