Cassazione Penale, Sentenza n. 35159/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello sostenendo l'insufficienza e l'indeterminatezza degli indizi a fondamento della condanna per rapina pluriaggravata. Lodi ha chiesto che si valutasse l'ipotesi alternativa di incauto acquisto o di ricettazione del telefono trovato in suo possesso, ha contestato la valutazione dei tabulati telefonici e la congruenza tra testimonianze (fuga insieme su motorino) e celle agganciate, nonché ha censurato la qualificazione della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche. Ingenito ha dedotto vizi di motivazione e travisamento della prova, sostenendo che i contatti telefonici e la presunta presenza in zona non raggiungono i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti per una condanna indiziaria e che alcuni fatti (frequentazione tra imputati, precedente rapina) sarebbero stati erroneamente rappresentati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto corretta l'applicazione dei principi sulla prova indiziaria (analisi della gravità, precisione e concordanza degli indizi e valutazione unitaria del loro complesso) da parte della Corte d'appello. Sono stati considerati decisivi, presi congiuntamente: il possesso da parte degli imputati dei telefoni sottratti alle vittime, la presenza delle rispettive utenze in prossimità del luogo del delitto prima e dopo la rapina, il contatto telefonico tra i due pochi minuti prima del fatto, le dichiarazioni dei testi (accenno meridionale) e precedenti fatti simili che evidenziavano frequentazione e abituale commissione di rapine. La Corte ha altresì confermato la legittimità del riconoscimento della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche per Lodi, richiamando la modifica dell'art. 62-bis c.p.; ha condannato i ricorrenti alle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.; art. 628, secondo comma, cod. pen.
Norme relative alla partecipazione al reato e al delitto di rapina pluriaggravata; la Corte ha valutato che gli indizi raccolti erano pertinenti e sufficienti a ritenere la responsabilità degli imputati per rapina.
art. 192 cod. proc. pen.; art. 546 lett. e) cod. proc. pen.
Richiamate in relazione ai vizi di motivazione e agli elementi che la sentenza deve considerare; la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello adeguata e non viziata.
art. 99 cod. pen.
Norma sulla recidiva; la Corte ha confermato l'applicazione della recidiva sulla base dei precedenti penali, ritenendo corretta la valutazione della maggiore pericolosità sociale.
art. 62-bis cod. pen.
Richiamato per il principio secondo cui, dopo la modifica normativa, lo stato di incensuratezza non basta per ottenere le attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti per mancanza di elementi positivi.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria; la Corte ha disposto il pagamento delle spese e una somma alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- In materia di prova indiziaria il giudice valuta separatamente e poi unitariamente: ogni indizio deve essere grave, preciso e concordante; la valutazione complessiva può rendere decisiva la prova anche se i singoli elementi, presi isolatamente, non lo sarebbero.
- Il possesso di beni provento di reato, la vicinanza temporale e spaziale dell'utenza telefonica al luogo del fatto e i contatti telefonici tra indagati possono, congiuntamente, costituire indizi idonei a fondare una condanna per rapina se integrati in un quadro coerente.
- Le deduzioni difensive devono proporre alternative concrete e plausibili che scalfiscano l'interpretazione unitaria degli indizi; contestazioni generiche o non specifiche sui singoli elementi probatori rischiano l'inammissibilità o l'insuccesso in sede di legittimità.
- La recidiva può essere riconosciuta anche in assenza di una precedente dichiarazione di recidiva in altra sentenza: è sufficiente che al momento del fatto sussistano più condanne definitive che, nel loro insieme, evidenzino una maggiore pericolosità rispetto al reato in esame.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo in mancanza di elementi positivi di segno favorevole; dopo la modifica dell'art. 62-bis cod. pen. l'assenza di precedenti non è di per sé sufficiente.
- Nelle impugnazioni in Cassazione le censure sui fatti e sulla motivazione devono essere specifiche e mirate: il ricorso privo di concreta indicazione di vizi nel processo logico-motivazionale è esposto al rigetto per inammissibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34893/2022 del 21/09/2022
- Sentenza penale · 21 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34895/2022 del 21/09/2022
- Sentenza penale · 21 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34896/2022 del 21/09/2022
- Sentenza penale · 21 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34897/2022 del 21/09/2022
- Sentenza penale · 21 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34899/2022 del 21/09/2022
- Sentenza penale · 21 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34900/2022 del 21/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →